Difformità planimetria urbanistica e planimetria catastale dopo l'esecuzione

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  • Ultimo messaggio 28 ottobre 2019
francesco78 pubblicato 23 ottobre 2019

Buon pomeriggio,

ho effettuatto il saldo prezzo con rispettive spese annesse per l'acquisto di un lotto (ufficio) adiacente ad un altro lotto (sempre incluso nella procedura) acquistato da soggetto terzo. La procedura esecutiva risale al 2013 (con rispettiva perizia e grafici). L'esecutato, nel 2015 ha apportato  con scia presentata al comune (regolarmente registrata) delle modifiche degli interni; in cui viene prevista anche una seconda entrata per il mio lotto che, in precedenza ne prevedeva soltanto una. Nello specifico, i due sub non hanno subito le rettifiche catastali ma vi è un progetto ultimo depositato al comunue che differisce, appunto da quanto riportato al catasto. Nel dettaglio, l'ultimo progetto depositato sul comune prevende per il mio sub un doppio ingresso (di cui 1 condiviso con il confinante dall'atro sub). Siccome tale modifica è stata apportata in urbanistica dopo la procedura esecutiva (2 anni dopo), e non vi è stata la rettifica al catasto di quanto sopra, può essere ritenuta valida? Segnalo che sono ancora in attesa di ricevere il decreto di trasferimento ma ho già saldato. Cosa mi consigliate?

Cordilamente,
Francesco

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manuel_fantoni pubblicato 23 ottobre 2019

dopo il pignoramento ogni intervento deve essere comunicato al custode, il quale chiede al giudice l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori...in questo caso penso che il custode era ancora il debitore esecutato, pertanto non autorizzato agli stessi.

Bisogna comunque capire il momento di redazione della perizia: se è stata redatta dopo tale intervento, nulla quastio, a patto che il perito abbia riportato quello che è successo; se la perizia è stata redatta prima di tale intervento allora bisognava informare (il custode) il G.E. sull'esistenza di questa discrepanza tra stato di fatto dei luogi con le risultanze catastali, con conseguente rettifica in ribasso del valore del cespite.

Se sei in attesa del decreto di trasferimento non può fare più nulla sostanzialmente.

inexecutivis pubblicato 28 ottobre 2019

Per rispondere all’interrogativo formulato occorre svolgere le seguenti considerazioni.

È vero, come dice manuel, che con il pignoramento il debitore diviene custode del compendio pignorato: lo si ricava espressamene dal primo comma dell’art. 559 c.p.c.. L’art. 65 inoltre aggiunge che il custode ha la conservazione e l’amministratore dei beni pignorati, e la esercita su autorizzazione del giudice dell’esecuzione (questa è l’opinione più accreditata anche all’indomani della riscrittura dell’art. 560 ad opera del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019, n. 12).

Questa particolare disciplina della custodia, tuttavia, tende a disciplinare i rapporti interni tra custode e giudice delegato, nonché l’efficacia nei confronti dei terzi degli atti posti in essere dal custode, ma non incide sulla validità dell’atto in sé considerato.

Insomma, per intenderci, la scia è in sé valida ma non può essere fatta valere nei confronti della procedura (per la quale è come se non esistesse a meno che il custode non sia stato autorizzato a presentarla) né chiaramente nei confronti dei terzi, poiché i titoli edilizi si intendono sempre rilasciati con salvezza dei diritti di costoro.

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