Difformità edilizie e sanatorie: procedure, sanzioni, tempistiche.

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  • Ultimo messaggio 02 agosto 2019
marcoventura pubblicato 11 gennaio 2017

Buongiorno

Mi sono sorte le seguenti tre domande visionando la perizia di un immobile a cui sono interessato.

In un passo della perizia si afferma che:

"Entro 120gg dal decreto di trasferimento è necessario o ripristinare la situazione originaria autorizzata oppure presentare nuovo progetto e pagare la sanzione prevista."

Le mie domande  sono:

A) Se decidessi di ripristinare la situazione originaria, lo dovrei fare fisicamente nei 120gg? È prevista la sanzione anche in questo caso?

B) Se decidessi di presentare nuovo progetto, le sanzioni a quanto potrebbero ammontare come massimo, non trovandone nessuna quantificazione nela perizia?

C) Il termine dei 120gg dal decreto di trasferimento, entro i quali si possa i ripristinare lo stato originale o presentare nuovo progetto, presuppone che il decreto coincida con l'entrata in possesso delle chiavi della casa. Visto che ciò credo che sia impossibile nella stramaggiornaza dei casi, cosa succede nel caso in cui nei 120 gg io non sia stato in grado di accedere nell'edificio e poter ripristinare o presentare nuovo progetto?

Grazie mille per una spiegazione

Saluti cordiali al vostro staff.

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inexecutivis pubblicato 13 gennaio 2017

La risposta alle sue domande, a nostro avviso, deve prendere le mosse dalla lettura dell’art. 46, comma primo, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa disposizione con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Dunque, se si vuole ripristinare la condizione dei luoghi, i lavori di ripristino devono (a nostro avviso) iniziare nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, sebbene nulla impedisca di farlo anche successivamente.

Per quanto riguarda la sanzione, non siamo in grado di formulare alcuna risposta, poiché il suo ammontare dipende dalla verifica, in concreto, del tipo di abuso commesso.

In ordine all’eventualità in cui l’aggiudicatario dovesse avere problemi a rientrare nella disponibilità dell’immobile, osserviamo quanto segue. Se l’intenzione è quella di presentare domanda di sanatoria, questo è possibile a prescindere dall’immissione in possesso, poiché i dati per la formulazione della domanda sono ricavabili dalla perizia di stima.

 

Con riferimento alla possibilità di ripristinare lo stato dei luoghi, riteniamo la proroga di questo termine possa essere ipotizzabile nel caso di mancata disponibilità dell’immobile, a condizione che l’aggiudicatario dimostri di essersi attivato in tempo utile per entrare nel possesso del bene entro il previsto termine di 120 giorni.

marcoventura pubblicato 15 gennaio 2017

Buona sera e molte grazie per le risposte molto utili.

Marco

inexecutivis pubblicato 16 gennaio 2017

Grazie a Lei

marcoventura pubblicato 22 gennaio 2017

Buongiorno, chiedo un' ultima precisazione a riguardo: sia che decida di ripristinare lo stato autorizzato, sia che presenti un nuovo progetto, esiste un termine massimo di tempo entro il quale i lavori debbano essere conclusi? Secondariamente esiste la possibilità di pagare solo le sanzioni e decidere di sanare le difformità in un momento successivo? Grazie per la disponibilità. Saluti.

inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2017

Rispondiamo al primo quesito osservando che ai sensi dell’art. 15, comma 2,  del d.P.R. 380/2001 2. Il termine … entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

 

Non riteniamo sia possibile di pagare solo le sanzioni e decidere successivamente in ordine alla sanatoria delle opere realizzate. Il procedimento amministrativo ci sembra unico e non suscettibile di essere frazionato.

volpim3 pubblicato 16 luglio 2019

Buongiorno,
Spero che il mio commento possa essere ancora visualizzato nonostante il post risalga a più di 2 anni fa.

Tramite asta giudiziaria, mi sono aggiudicato un immobile che presenta varie difformità e sono conscio di questi 120 giorni.

Purtroppo, non mi è chiaro -e non lo è nemmeno al mio architetto- quali siano i vantaggi nell'agire entro tale scadenza e quali le penalità nel non farlo.
Qualcuno potrebbe cortesemente spiegarmi/ elencarmi perchè dovrebbe convenirmi sanare le difformità entro i 120 giorni?

Inoltre, sono consapevole che esiste la possibilità di ricorrere al condono del 2003 in alcune circostanze.
Avrei veramente necessità di capire quali siano i requisiti necessari per poter usufruire del condono e come fare per ottenerlo. Questa possibilità risolverebbe tutti i problemi!

Grazie per l'aiuto e buona serata.

inexecutivis pubblicato 20 luglio 2019

Il dato normativo dal quale occorre partire è rappresentato dall’art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il quale similmente a quanto già disponevano gli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, prevede che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ma dispone anche che tale nullità non si applica agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Aggiunge che l’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare la relativa domanda entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dall’autorità giudiziaria.

È chiaro, dunque, che la sanatoria di un abuso consente la circolazione del bene, e dunque la sua vendibilità.

Quanto alla disciplina della sanatoria, il discorso è più articolato.

Gli artt. 173 bis e quater disp. att. c.p.c. sanciscono exspressis verbis che la condizione urbanistico edilizia del bene pignorato deve essere accertata dall’esperto nominato per la stima, e descritta nell’avviso di vendita. Ovviamente di essa, e delle somme necessarie per sanare eventuali irregolarità, va tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo di vendita.

In particolare, ai sensi dell’art. 173 bis, comma primo, n. 7), disp. att. c.p.c.. egli è tenuto a verificare innanzitutto la possibilità di sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (che riproduce la previsione dell’abrogato art. 13, l. 28 febbraio 1985, n. 47), a mente del quale “… il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

Quindi, una prima ipotesi di sanatoria deriva dalla sussistenza del requisito della così detta "doppia conformità". L’aggiudicatario, qualora ricorra questa condizione, potrà presentare domanda di sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 46, comma quinto d.P.R. 380/2001 (sebbene vada precisato che nessuna norma del codice di procedura civile preveda che il decreto di trasferimento sia notificato all’aggiudicatario).

In secondo luogo, ove non ricorra questa situazione, lo stimatore dovrà accertare l’eventuale presentazione di istanze di condono indicando, secondo quanto previsto dal citato art. 173 bis, comma primo, n. 7), disp. att. c.p.c.:

il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza di condono è stata presentata;

lo stato del procedimento;

i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o ancora da versare.

L’ausiliario deve verificare inoltre, ai fini della domanda in sanatoria che l’aggiudicatario potrà eventualmente presentare, se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall’art. 40, comma sesto, l. 28.2.1985, n. 47 o dall’art. 46, comma quinto, d.P.R. 380/2001, cit. (già art. 17, commaquinto, l. 47/1985, cit.).

La prima delle due norme richiamate prevede, in particolare, che “nella ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge”.

A questo proposito va ricordato che ai sensi dell’art. 31, comma primo, l. 47/1985 potevano essere sanate le opere abusive che fossero state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 (il comma due della medesima disposizione specifica che "Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente"). L’art. 35 della citata legge prevede poi che la domanda in sanatoria doveva essere presentata al comune entro il termine perentorio del 30 novembre 1985.

Qualora l’immobile abusivo sia oggetto di un trasferimento coattivo, la possibilità di richiedere la sanatoria in parola viene riconosciuta anche all’aggiudicatario dal citato art. 40 comma sesto, il quale può chiederla, come si è visto, entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della legge.

Pertanto, al fine di comprendere se sia possibile o meno per l’aggiudicatario ricorrere alla sanatoria prevista dal capo IV della l. 28.2.1985, n. 47 (artt. 31 e ss), occorre accertare:

che le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriori all’entrata in vigore della predetta legge 47/1985 (cioè 17.3.1985, il che ad oggi è alquanto improbabile);

che l’abuso sia stato realizzato entro il primo ottobre 1983.

Un’altra ipotesi di condono è prevista dall’art. 39 l. 23.12.1994, n. 724, che estende la sanatoria di cui alla legge n. 47/1985 alle pere abusive (che rispettino i requisiti del citato art. 39) che:

risultino ultimate entro il 31.12.1993;

a condizione che le ragioni di credito siano anteriori al 01.1.1995 (data di entrata in vigore di detta legge, ai sensi dell’art. 47 della medesima).

Va poi considerata l’ulteriore ipotesi prevista dall’art. 32, d.l. 30.9.2003 n. 269, convertito in l. 24.11.2003, n. 326, il cui comma 25 consente il condono (alle condizioni previste da questa disposizione) alle opere abusive che:

risultino ultimate entro il 31 marzo 2003;

sempre che le ragioni di credito per cui si procede o si interviene nella procedura siano sorte anteriormente al 2.10.2003 (data di entrata in vigore della norma) come si ricava dalla lettura del comma 28 del medesimo art. 32.

Infine, per gli immobili realizzati dopo il 31 marzo 2003 è possibile soltanto la sanatoria di cui al citato art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che richiede, come si è visto, il requisito della doppia conformità.

Il problema non sussiste per gli immobili la cui costruzione sia iniziata in data anteriore al primo settembre 1967 possono circolare indipendentemente dalla loro regolarità urbanistico edilizia. Infatti, secondo il disposto dell’art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47, gli immobili costruiti in epoca anteriore al 2 settembre 1967 sono liberamente commerciabili, qualunque sia l’abuso edilizio commesso dall’alienante, a condizione che, nell’atto pubblico di trasferimento, risulti inserita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera in data anteriore al 2 settembre 1967, senza che rilevi, pertanto, ai fini della legittimità del trasferimento, la mancanza dell’attestazione di conformità della costruzione alla licenza edilizia ovvero la esistenza di una concessione in sanatoria (ovvero la domanda, ad essa relativa, corredata della prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione) (Cass. civ., sez. II, 22 agosto 1998, n. 8339).

volpim3 pubblicato 30 luglio 2019

Buongiorno,

Ringrazio per la chiarezza e la completezza della risposta.


A tale proposito vorrei assicurarmi di aver ben inteso un paio di termini:

-trasferimento coattivo = traferimento forzato; quindi ció si applica ad ogni asta giudiziaria. Esatto?

-Cosa si intende per sanatoria in parola?

Per concludere quindi esistono due vie percorribili:

-Quella canonica della doppia conformità, che essendo sempre possibile non ha la restrizione dei 120 giorni. 

- Quella del condono o sanatoria, in caso in cui le ragioni del credito risalgano ad una data antecedente all'entrata in vigore della legge del 2003 (considerando che l'immobile, prima di essere pignorato, aveva già usufruito del condono del 1993, ma poi altre difformità sono state commesse).

Grazie di nuovo.

inexecutivis pubblicato 02 agosto 2019

Esatto

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