inexecutivis
pubblicato
07 dicembre 2018
La premessa riportata nella domanda è corretta.
Invero, ai fini dell'imposta di registro, la nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) è richiesto esclusivamente che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza, e non anche che in quell'immobile l'acquirente stabilisca la propria dimora abituale.
Un ragionamento diverso è invece compiuto, a proposito delle plusvalenze dall'art. 67, comma 1 let. b) d.P.R. 917/1986, per il quale sono soggette a tassazione “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Il concetto di dimora rientra nuovamente in gioco con riferimento alla detrazione ai fini IRPEF degli interessi passivi corrisposti in esecuzione di contratti di mutui ipotecari contratti per l'acquisto della unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro l'anno dall'acquisto, in forza della previsione dell'art. 15, comma 1 let. b) del citato d.P.R. 917/1986.
Sempre al concetto di dimora abituale deve aversi riguardo per quanto concerne l'IMU sulla prima casa, ciò sulla scorta di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con l. 22.12.2011, n. 214.
Infine, ritorna il concetto di prima casa nei termini previsti dal testo unico dell'imposta di registro nell'art. 7 L. 23/12/1998, n. 448, il quale prevede che ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni indicate dal d.P.R. 26.4.1986, n. 131 per usufruire delle agevolazioni prima casa, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.