inexecutivis
pubblicato
15 novembre 2018
Il dubbio posto dalla domanda è legittimo, poiché la differenza tra l'ordine di liberazione adottato dal giudice dell'esecuzione e ingiunzione al rilascio contenuta nel decreto di trasferimento non è di immediata percepibilità da parte dei non addetti ai lavori, per quanto netta. Il primo infatti è regolato dall'art. 560, commi terzo e quarto c.p.c., mentre il secondo trova disciplina nel successivo art. 586.
Ai sensi dell’art. 560, commi terzo e quarto, c.p.c., il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario:
quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso;
quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza;
ovvero, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione dell'immobile.
Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario, a meno che questi non lo esenti. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.
Come si vede, l'ordine di liberazione adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c. viene attuato dal custode a spese della procedura.
Viceversa, l'ingiunzione al rilascio contenuta nel decreto di trasferimento consente, direttamente al nuovo proprietario di adoperarsi al fine di conseguire la disponibilità del bene, ma questa volta con oneri a suo carico e svolgendo una procedura di esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., e che vende coinvolto l'ufficiale giudiziario.