Differenza presentatore e offerente asta telematica

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  • Ultimo messaggio 09 novembre 2022
ardigan pubblicato 29 gennaio 2022

Spett.e Inexecutivis

nella compilazione dell'offerta telematica sul PVP,il presentatore qualora non coincidesse con 'lofferente,può essere chiunque(un amico parente che aiuta ad esempio nella compiazione e gestione per conto terzi) o deve necessariamente essere un avvocato munito di mandato o procura? e qualora potesse essere chiunque l'insdirizzo pec da inserire nell'anagrafica presentatore,può essere il suo o deve essere sempre quello dell'offerente onde evitare che si venga estromessi dalla partecipazine ?

Sulla scorta delle regole analogiche presumo debba essere un legale rappresenatnte ma vi ringrazio anticipatamente per i chiarimenti.

Un'altra domanda è se TUTTI gli allegati da caricare debbano essere obbligatoriamente in bianco e nero

grazie

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inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

Rispondiamo all’interrogativo posto osservando quanto segue.

L'invio telematico di un'offerta d'acquisto nei termini in cui esso è disciplinato dal decreto ministeriale e dalle specifiche tecniche pone il problema, sconosciuto nei sistemi tradizionali di presentazione dell'offerta cartacea, di identificazione dell'offerente, di accertamento della provenienza dell'offerta e di distinzione tra presentatore dell’offerta ed offerente.

La distinzione tra “presentatore” ed “offerente” è chiara nell’ordito normativo del codice di rito. L’offerente è il soggetto che, a mente del primo comma dell’art. 571, formula l’offerta di acquisto dichiarando di voler acquistare personalmente o quale procuratore speciale (purché sia avvocato), anche per persona da nominare.

Presentatore è invece colui il quale, a norma dell’ultimo comma del citato art. 571, deposita la busta chiusa contenente l’offerta in cancelleria (o dinanzi al professionista delegato nelle ipotesi di cui all’art. 591-bis c.p.c. ) e che viene materialmente identificato all’atto della presentazione.

Nella vendita telematica questo distinguo diventa più sfumato, poiché presentatore ed offerente pur rimanendo figure distinte (Secondo le specifiche tecniche il presentatore è il “Soggetto che compila ed eventualmente firma l’Offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente”), in taluni casi possono coincidere.

Proprio perché questo distinguo è più sfumato, molti uffici hanno adottato una serie di accorgimenti:

Firma digitale e pec di trasmissione siano intestate allo stesso soggetto.

La stessa pec non può presentare offerte per il medesimo lotto.

Ogni presentatore non può presentare più di una offerta per il medesimo lotto;

Il presentatore deve essere munito di procura speciale.

Sulla base di queste premesse, pertanto, siamo dell’opinione per cui se nulla viene detto nell’ordinanza di vendita il presentatore non deve essere munito di procura speciale.

Quanto agli allegati, il problema è solo quello per cui file a colori potrebbero impegnare molto spazio.

ardigan pubblicato 31 gennaio 2022

Ok dovrebbe essere tutto chiaro,rimane solo un dubbio,la pec utilizzata dal presentatore,qualora non coincidesse con l'offerente può essere quella sua personale e di conseguenza anche quella da inserire nell'anagrafica dell'offerente debba essere la stessa o anche se il presentatore fosse comunque munito di una sua pec personale debba inserire obbligatoriamente quella dell'offerente in entrambe le anagrafiche?

In buona sostanza è indifferente che le pec siano intestate all'uno pituttosto che all'altro bensì è solo necessarioed importante  che le stesse coincidano in entrambe le anagrafiche presentatore ed offerente?

grazie

inexecutivis pubblicato 03 febbraio 2022

si, esatto, è indifferente, poichè la pec non identifica l'offerente, a meno che non si tratti di pec identificativa (non esistente ad oggi sul mercato)

ardigan pubblicato 04 febbraio 2022

Grazie mille!!

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

grazie a lei

linus70 pubblicato 09 novembre 2022

Buongiorno, nel formulare l'offerta telematica mi trovo di fronte alla seguente situazione:

- due soggetti offerenti che non hanno ne firma digitale ne pec; 

- presentatore (che non è un avvocato) diverso dagli offerenti, munito di pec e firma digitale. 

A tal punto mi chiedo se il presentatore, opportunamente autorizzato dagli offerenti tramite procura speciale, possa firmare digitalemente l'offerta per i due offerenti e non solo presentarla con la propria PEC. Nella stessa procura speciale si autorizzerebbero reciprocamente anche i due offerenti all'acquisto congiunto. Chiedo a Voi se tale 'configurazione' è possibile. Nell'avviso di vendita viene soltanto specificato che il presentatore non può presentare più offerte nell'ambito della medesima vendita, e, nel caso di più offerenti, si richiede procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata al soggetto che effettua l'offerta.

Grazie mille e complimenti per la qualità del forum!

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