Per rispondere alla sua domanda è necessario, in primo luogo, verificare cosa preveda in proposito l’ordinanza di vendita, verificando se in essa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli siano state poste a carico della procedura o dell’aggiudicatario.
Va ricordato a questo proposito che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002)
Se invece l’ordinanza di vendita nulla dovesse disporre sul punto, a nostro avviso esse gravano sulla procedura. Invero, l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
Quanto alla possibilità di non pagare questi costi, (ove fossero stati espressamente posti a carico dell’aggiudicatario) riteniamo che per sottrarsi ad essi l’aggiudicatario debba comunicare formalmente al professionista delegato di non provvedere alla cancellazione delle predette formalità, dispensandolo così dal relativo onere. Infatti, la cancellazione delle formalità pregiudizievoli avviene nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e non è funzionale a tutelare esigenze della procedura.