Opposizione al provvedimento di liquidazione

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  • Ultimo messaggio 01 maggio 2019
marz pubblicato 29 aprile 2019

Vorrei chiedervi informazioni su come si svolge l'iter. Il delegato presenta il conteggio al giudice, e poi esso andrà a confermarlo con il provvedimento di liquidazione? Dovrei quindi aspettare il suddetto provvedimento per presentare eventualmente reclamo al giudice, chiedendo di riconsiderare gli importi? Vorrei sapere se in questo caso fosse possibile presentare l'atto direttamente da "privato cittadino", in quanto assumere un rappresentante legale potrebbe risultare piu' oneroso che il risparmio ottenuto...

Grazie mille sin d'ora per il vostro prezioso contributo

inexecutivis pubblicato 01 maggio 2019

Rispondiamo all'interrogativo formulato osservando ai sensi dell’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c.“Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

E' questo il provvedimento che determina il compenso del delegato.

Per prenderne visione non è necessario che la parte sia assistita da un difensore..

 

Lo si ricava agevolmente dall'art. 76 disp. att. c.p.c., a mente del quale il diritto di esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo e farsene rilasciare copia (previo pagamento delle imposte) è riconosciuto alle "parti ed ai loro difensori muniti di procura".

 

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