Ai sensi dell’art. 570 c.p.c., l’avviso di vendita deve contenere l’avvertimento “che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale, a chiunque vi abbia interesse”.
Questa previsione, unita a quella di cui all’art 591 bis, comma quarto, c.p.c., a mente del quale nell’avviso di vendita è specificato che tutte le attività che devono essere compiute davanti al cancelliere o dal cancelliere saranno compiute davanti al professionista delegato, fa sì che il professionista delegato sia il soggetto cui riferirsi per acquisire altri elementi utili ai fini della presentazione dell’offerta di acquisto.
Certamente il delegato non può (nè deve) fornire informzioni relative alla "tranquillità" o meno dell'esecutato, poichè si tratta di valutazioni e non di dati oggettivi contenuti nel fascicolo.