Delega per partecipare all'asta

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  • Ultimo messaggio 01 febbraio 2018
plpier pubblicato 28 gennaio 2018

Alla cortese attenione di Astalegale

Per motivi personali mio nipote non potrà essere presente all'asta potrebbe farmi la delega per poterlo sostituire ?  Poichè prenderebbe l'appartamento solo se fosse l'unico a presentare la domanda quindi non ci sarebbe gara di fatto sarei presente solo per testimoniare la partecipazione.

Oppure quale professionista dovrebbe delegare (agente immobiliare, avvocato, notaio ecc...)

Grazie per la risposta

Pier Luigi Bosi

 

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inexecutivis pubblicato 30 gennaio 2018

L’art. 571 c.p.c., a differenza dell’art. 579 comma 2 c.p.c. (secondo il quale le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale), sancisce che le offerte di acquisto debbono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore legale.

Questo vuol dire che mentre nella vendita con incanto l’offerta può essere presentata a mezzo di un procuratore speciale, nella vendita senza incanto l’offerta può essere presentata solo a mezzo di un avvocato (infatti, la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997).

Si è espressa in questi termini, recentemente, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8951 la quale ha ribadito che “in materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita”.

Quindi, in definitiva, se non è in grado di partecipare alla vendita personalmente e si tratta (come nella ormai quasi totalità dei casi) di una vendita senza incanto, si potrà delegare solo un avvocato.

Fatta questa premessa, aggiungiamo che poiché l’offerta di acquisto nella vendita senza incanto è irrevocabile in forza di quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., non è necessario che l’offerente sia presente all’apertura delle buste. Infatti, se egli risulterà comunque offerente se:

1 è l’unico offerente;

 

2. è il maggior offerente e nessuno degli altri presenti abbia eseguito rilanci tal ida superare la sua offerta. 

plpier pubblicato 30 gennaio 2018

Grazie.

La soluzione per me è proprio la possibilità di partecipare senza essere presente alla apertura delle busta e come esposto nei punti 1 e 2  di avere l'assegnazione.

inexecutivis pubblicato 01 febbraio 2018

grazie a lei

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