Decreto sostegni 41/2021 convertito in legge 69/2021

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  • Ultimo messaggio 20 marzo 2022
mauror1970@hotmail.it pubblicato 10 marzo 2022

buona sera,

espongo il caso pratico: sono stato dichiarato fallito. Vi è una casa (abitazione principale) che è in comproprietà al 50% tra me e mia moglie. La casa è già oggetto di procedura esecutiva per un pignoramento della banca. La casa è stata valutata dal perito 287.000 e, in prima asta, il valore minimo sarebbe 215.250. La banca ha un privilegio di primo grado.

La domanda è la seguente: qualora vi fossero i requisiti previsti dalla legge, mia moglie potrebbe beneficiare della norma che prevede, eccezionalmente, la rinegoziazione del mutuo (e quindi salvare la casa)? Oppure non è possibile perchè il fallimento dovrebbe vendere comunque la mia quota?

Un'altra domanda è la seguente: la legge in questione recita al punto "c) che il debito complessivo  calcolato  ai  sensi  dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia  superiore a euro 250.000;". Cosa significa? Nel computo domplessivo del debito, olte al capitale residuo, rientrano anche gli interessi di mora e corrispettivi? Occorre considerare che il Giudice Delegato, all'atto della formazione dello stato passivo, ha classificato il gli interessi di mora e quelli corrispettivi come chirografari.

 

Attendo la risposta.

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mauror1970@hotmail.it pubblicato 10 marzo 2022

devo aggiungere che mia moglie è terza datrice di ipoteca e che l'immobile è indiviso

inexecutivis pubblicato 15 marzo 2022

Purtroppo la rinegoziazione del mutuo non agevolerebbe, atteso che l'intervenuta dichiarazione di fallimento importa l'acquisizione all'attivo della sua quota. Normalmente in questi casi il giudice delegato dispone che il curatore introduca un giudizio di scioglimento della comunione con riferimento al bene comune, in seno al quale il comproprietario potrebbe chiedere l'assegnazione della quota del fallimento a norma dell'art. 720 c.c., al valore di stima.

Accade poi in alcuni casi che i giudici delegati autorizzano, in via transattiva, la cessione della quota in favore del comproprietario; maggiore è il corrispettivo della cessione che si è disposti a versare, e maggori saranno le possibilità che il giudice (o il comitato dei creditori, ove costituito) autorizzi la transazione 

mauror1970@hotmail.it pubblicato 15 marzo 2022

la risposta è chiara.

Lo stesso principio vale anche nel caso della procedura di esdebitazione del consumatore (in questo caso sarebbe mia moglie)?

Se per favore potete rispondermi anche alla seconda domanda che ho fatto. Quella relativa all'art. 2855 del codice civile.

Grazie

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2022

La risposta che abbiamo fornito vale anche in caso di esdebitazione, Per quanto riguarda l'importo del credito (ci scusiamo per non aver risposto da subito alla domanda), l'espressione "debito complessivo  calcolato  ai  sensi  dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia  superiore a euro 250.000" sta a significare che il debito complessivamente garantito da ipoteca non deve superare i 250.000 euro.

Questo perchè non tutti gli interessi che maturano su un debito ipotecari osono anch'essi garantiti da ipoteca.

L’estensione dell’ipoteca agli interessi è disciplinata dall’art. 2855, commi 2 e 3, c.c. a mente dei quali “qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.

L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita”.

Sulla base di questa norma la prelazione ipotecaria comprende:

-  gli interessi corrispettivi al tasso convenzionale maturati nell’anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, se enunciati nell’iscrizione (rectius nella nota di iscrizione dell’ipoteca) e nei limiti di quanto enunciato;

-  gli interessi legali maturati successivamente all’anno in corso e sino al decreto di trasferimento;

-  eventuali interessi eccedenti i tre anni, ma solo se oggetto di separata ed autonoma iscrizione ipotecaria effettuata successivamente alla scadenza degli interessi.

Restano pertanto esclusi gli interessi maturati anteriormente al biennio, salvo che vi sia stata per questi una successiva e distinta iscrizione ipotecaria specificamente fatta per essi.

Quindi, gli interessi convenzionali prodotti dal credito ipotecario nell’anno in corso alla data del pignoramento e nelle due annualità precedenti godono dello stesso privilegio del capitale. Stesso privilegio è riconosciuto agli interessi maturati nell’annualità successiva alla data del pignoramento, e fino al decreto di trasferimento, ma nella misura legale. 

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