Decreto Sequestro preventivo

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  • Ultimo messaggio 21 febbraio 2022
giovanni93 pubblicato 17 febbraio 2022

Buonasera, Vorrei acquistare un immobile con un decreto di sequestro preventivo a favore della erario dello stato contro la vecchia società costruttrice avente come oggetto, tra l altro, la zona di terreno identificata con numero particella xxxx. Attualmente l immobile è di proprietà (persona dalla quale sto acquistando) e sull'ultima trascrizione si precisa che la stessa e successiva alla trascrizione dell' acquisto in favore della attuale proprietaria degli immobili cauzionali e quindi a lei non opponibile ai sensi degli articoli 2644 comma 2 e 2645 c.c.

Se dovessi acquistarla corro qualche rischio?

P.s.Sulle visure ipotecarie non c'è traccia di nulla se non delle trascrizioni per l acquisto dell immobile da parte dell' attuale proprietaria e del regolamento condominiale

Grazie a chi risponderà

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giovanni93 pubblicato 19 febbraio 2022

Buonasera, Non c'è nessuno che ne sappia di quest'Argomento?

Grazie

robertomartignone pubblicato 19 febbraio 2022

E ' una procedura d ' asta ? o no ?

giovanni93 pubblicato 20 febbraio 2022

No è un immobile in vendita tramite agenzia, tutto ok catastalmente ma sulla relazione notarile è uscito questo decreto indagando nel ventennio. Per questo la banca non rilascia mutuo ,l Agenzia mi dice che è tutto ok come anche il notaio.

robertomartignone pubblicato 20 febbraio 2022

Verifichi chiedendo al notaio , non leggendo le carte è impossibile darle un parere . In piu' se la banca non rilascia mutuo si faccia dare delle risposte articolate .

giovanni93 pubblicato 20 febbraio 2022

Il notaio dice che non ci sono problemi tant'è che non mi ha riportato lui questa problematica ma la banca chiamandomi dicendo di non poter stipulare.Da come ho capito come se la banca non potesse iscrivere ipoteca ( almeno così ho capito). Sono due giorni che so di questa cosa ma nessuno mi sa dire nulla continuano a dire, agenzia e notaio ,che nn si ripercuoterá si di me, intanto la banca non stipula

robertomartignone pubblicato 20 febbraio 2022

Aspetti il parere dell ' esperto del forum , comunque sia si faccia spiegare sia dal notaio che dalla banca le loro motivazioni , meglio se per iscritto .

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2022

Si tratta di un problema delicato, di cui ci siamo già occupati in questo forum, ma è opportuno riparlarne perché fonte di frequenti incertezze.

L'art. 55 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) prevede che  il sequestro determina il divieto di procedere in via esecutiva se l'esecuzione non è ancora iniziata, mentre provoca il divieto di proseguire l'azione esecutiva se questa è in corso; conseguentemente la successiva confisca implica l'acquisizione del bene libero da oneri e pesi  (art. 45) e determina la estinzione della procedura esecutiva pendente;

Questa disciplina non vale solo per le confische ma anche ai sequestri ed alle confische ex art. 240-bis (art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356/1992 (a seguito della riforma attuata con l. n. 161 del 2017).

L'art. 55 Codice antimafia, ad oggi, non risulta, applicabile ai sequestri ordinari, cioè funzionali ad una confisca ex artt. 240 o 322-ter c.p.

Così sembra esprimersi la più recente giurisprudenza di merito (T. Matera, ord. coll. 27-3-2019; T. Napoli Nord, 2-6-2019) la quale ha ritenuto che, nel caso in cui nella pendenza della procedura intervenga un sequestro ordinario, il G.E. (titolare del potere di direzione del processo esecutivo ex art. 484 c.p.c.) può disporre comunque la vendita del bene (ove non l'abbia già disposta) o dare ulteriore corso al procedimento liquidatorio. Questa giurisprudenza di merito, oltre a fondare il proprio convincimento sul principio della prevalenza della trascrizione, ha osservato che la funzione del sequestro penale ordinario è quella di sottrarre all'imputato la disponibilità delle cose «che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (art. 240 c.p.), e che tale funzione non è vanificata dalla messa vendita forzata del bene sequestrato, anche tenuto conto della circostanza che il debitore non può partecipare all'asta.

Da ultimo, il criterio della prevalenza temporale nelle ipotesi non direttamente o in via di rimando disciplinate dal codice antimafia è stato affermato da Cass. 10/12/2020, n. 28242, dove si è affermato che “La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure"”.

In definitiva, siamo dell’avviso per cui nel caso prospettato, se il pignoramento o l’ipoteca sono precedenti al sequestro, esso potrà essere cancellato poiché recessivo.

Ricordiamo infine che da ultimo l’applicazione delle norme del codice antimafia è stata ritenuta applicabile anche alle confische (e quindi anche ai preliminari sequestri) disposte sulla base di norme che si trovano al di fuori del codice penale (nel caso di specie si trattava di una confisca per reati tributari) da Cass. Pen., sez. III, 2.11.2021, n. 39201

Insomma, in defnitiva, si tratta di studiare le carte e capire che tipo di sequestro è intervenuto e se questo sequestro è ancora in piedi.

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