Decreto di trasferimento, ordine di liberazione, lettera di diffida

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  • Ultimo messaggio 16 dicembre 2019
antoniettapa pubblicato 01 ottobre 2019

 Salve, 

riassumo un pò la storia dell'assegnazione dell'immobile occupato dall'esecutato. 

Ci siamo assegnati la casa il 18 Aprile, il pagamento è stato effettuato il 20 Luglio. 

Ai tempi dell'assegnazione c'era stato detto che l'esecutato aveva già ricevuto una raccomandata l'anno precedente avvisandolo del fatto che appena l'immobile sarebbe stato assegnato doveva essere liberato (non abbiamo copia di tale documento, l'informazione ci è stata fornita dall'agenzia che si è occupata della vendita).

Purtroppo per noi questo non è stato messo in atto, nel momento in cui abbiamo chiesto al custode se si potesse sollecitare la liberazione dell'immobile ci ha comunicato che il Giudice ha bloccato questa esecuzione fino al decreto. 

Giorno 27 settembre il giudice ha firmato il decreto di trasferimento e ha emesso in cocomitanza l'ordine di liberazione. Solo che c'è stato detto che visto che vi sono di mezzo dei servizi sociali (l'immobile è occupato da una signora di 60 anni circa e dal figlio di 35 anni circa) l'ordine di liberazione sta riprendendo piede come se fosse la prima richiesta. Quindi dobbiamo attendere 90 giorni per poi procedere con la forza pubblica. 

Al momento pongo le seguenti domande: 

1) E' possibile che succeda una cosa del genere? Nonostante erano stati avvisati l'anno prima che l'immobile doveva essere liberato all'assegnazione adesso questo documento non vale più nulla? Possono annullare i precedenti ordini di liberazioni ripartendo dal principio? Non possiamo far valere alcun diritto in merito a ciò?

2) Su internet ho trovato la seguente informazione: 

"L’aggiudicatario ha la possibilità di tentare di trovare un accordo con il debitore, perché può inviargli, almeno in una prima fase, una lettera di diffida a lasciare libero l’immobile entro un determinato termine.

Se entro tale termine l’immobile non viene liberato, l’aggiudicatario ha la possibilità di avviare la procedura di esecuzione forzata finalizzata al rilascio dell’immobile. La procedura ha inizio con la notifica della copia conforme all’originale del titolo esecutivo, cioè del decreto di trasferimento dell’immobile, che va inviato al debitore insieme a un atto che prende il nome di atto di precetto per il rilascio dell’immobile.

Quindi nonostante l'ordine di liberazione dell'immobile possiamo fare questa lettera di diffido e velocizzare la liberazione dell'immobile? Richiedendo l'esecuzione forzata (immagino con la forza pubblica) dell'immobile? Al momento loro hanno a disposizione fino al 30 gennaio per liberare la casa, vorrei velocizzare in quanto al momento sto pagando il mutuo per la casa e l'affitto dell'immobile dove vivo adesso. Il 09 Marzo dovrei partorie e vorrei poter disporre dell'immobile il prima possibile per poter effettuare i lavori e evitare le spese di affitto che gravano sulla famiglia. 

3) Posso richiedere l'accesso all'immobile tramite il custode per poter far un sopralluogo con uno specialista per capire quali lavori vanno fatti in casa? Quali altri diritti abbiamo riguardo all'immobile dopo il decreto di trasferimento. 

4) I tempi potrebbero allungarsi oltre i 90 giorni? 

 

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inexecutivis pubblicato 07 ottobre 2019

Nel rispondere all’interrogativo va premesso che ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c., a mente del quale “Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile… Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento”.

Da questa norma si ricava che il Giudice ordina la liberazione dell'immobile quando:

-          non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l'immobile;

-          procede all'aggiudicazione.

Come si vede, la norma non impone l’adozione dell’ordine di liberazione in un momento antecedente all’aggiudicazione, ma è innegabile che l’anticipazione del provvedimento rispetto al momento ultimo in cui esso deve essere adottato è fortemente auspicabile.

Invero, liberazione dell’immobile prima dell’aggiudicazione ne facilita la vendita ad un giusto prezzo, posto che lo stato di occupazione da parte del debitore esecutato o da parte di terzi senza titolo, per quanto giuridicamente non opponibile, determina nei potenziali acquirenti incertezza in ordine ai tempi di effettiva consegna nel caso di aggiudicazione e quindi disincentiva la loro partecipazione alla vendita.

Nel modificare l'art. 560 c.p.c., il legislatore del 2005/2006 ha imposto al giudice dell'esecuzione una valutazione di portata più ampia rispetto a quella necessaria in precedenza per il rilascio dell'autorizzazione. Mentre quest'ultima riguardava essenzialmente la situazione abitativa del debitore e della sua famiglia, a seguito della modifica normativa il giudice dell'esecuzione deve valutare, in via prioritaria, se liberare l'immobile, a meno che non ritenga di autorizzare il debitore a permanervi (e fatta salva comunque l'obbligatorietà dell'ordine di liberazione al momento dell'aggiudicazione). 

Siffatta valutazione presuppone l'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che è espressione dei suoi compiti di gestione del processo ed è funzionale alla realizzazione dello scopo del processo, che è quello della soddisfazione dei crediti del procedente e degli intervenuti mediante la vendita del bene pignorato.

L'esercizio di tale potere comporta il contemperamento dell'interesse del debitore a continuare ad abitare l'immobile con le ulteriori esigenze del processo, onde garantire l'effettività dell'azione giurisdizionale esecutiva, perseguita dall'innovazione legislativa dell'ordine di liberazione obbligatorio.

Ciò detto, ai sensi dell’art. 1476 c.c. (applicabile anche alle vendite esecutive), l’aggiudicatario consegue il diritto all’immediata consegna dello stesso nel momento in cui diviene proprietario del bene, momento che si identifica, secondo l'opinione più accreditata in dottrina e in giurisprudenza, con l'adozione del decreto di trasferimento (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272).

Così si esprime anche la giurisprudenza, secondo la quale Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

Così ricostruito il panorama normativo, non ci sembra che l’avvio di una procedura esecutiva da parte dell’aggiudicatario stesso utilizzando il decreto di trasferimento possa accorciare i tempi.

Il suggerimento è quello di sollecitare il custode pretendendo il diritto alla consegna del bene, quale proprietario.

Quanto all’accesso all’immobile, esso è certamente possibile poiché, come detto si tratta di una facoltà del (ormai) nuovo proprietario.

antoniettapa pubblicato 21 novembre 2019

Salve, 

 

in merito alla discussione sopra riportata questo è quanto è successo:

 

Il giudice ha emesso ordine di liberazione autorizzando il custode a procedere anche con forza pubblica il giorno in cui è stato emesso il decreto di trasferimento (27 settembre).

Il 30 ottobre è stato registrato all'agenzia delle entrate.

Il custode ha effettuato il primo tentativo giorno 22 ottobre senza successo, dopodichè ha fissato altro tentativo con forza pubblica nella giornata odierna 21/11/19. 

Oggi il custode ci comunica che presentandosi nell'immobile gli esecutati erano in possesso di una proroga del giudice per rimanere ancora in casa fino al 10 dicembre. Così il tentativo di esecuzione è fallita rimandata a quella data. 

Adesso ho delle domande: 

1) Come mai noi in quanto propiretari non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione di tale proroga? Essendo prorpietà privata non abbiamo diritto a ricevere tali comunicazioni per essere aggiornati in merito a ciò che succede sulla nostra proprietà?

2) Con quale presupposto il giudice dopo aver già autorizzato il custode a procedere con forza pubblica può cambiare idea ? 

3) Cosa possiamo fare noi per far valere i nostri diritti? Gli esecutati presentano queste richieste con i loro presupposti. Noi che tipo di azioni possiamo mettere in atto per tutelare i diritti di proprietà privata? 

 

Grazie

inexecutivis pubblicato 24 novembre 2019

Nel ringraziarla per averci dato conto degli sviluppi della vicenda osserviamo che purtroppo non siamo in grado di poter offrire una risposta non conoscendo nei dettagli il provvedimento del giudice.

Un suggerimento però possiamo dare sin da subito.

Chieda al custode (o in cancelleria) copia del provvedimento adottato dal giudice, in modo da comprendere cosa sia successo.

asteroid pubblicato 14 dicembre 2019

Antonietta aggiornaci. Sei riuscita ad entrare in possesso dell'immobile?

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2019

Siamo curiosi anche noi!

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