DECRETO DI TRASFERIMENTO - ORDINE DELLE CANCELLAZIONI

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  • Ultimo messaggio 21 agosto 2021
michele.franchella pubblicato 03 giugno 2016

Successivamente alla trascrizione del pignoramento, il debitore esecutato si "spoglia" del bene oggetto del pignoramento immobiiare.

Il terzo acquirente trascrive l'atto di trasferimento in suo favore.

A seguito di tale "acquisto", istituto di credito iscirve ipoteca giudiziale, ovvero proprio per consentire tale acquisto, ha concesso mutuo con relativa iscrizione di ipoteca volontaria,

A seguito, poi, di aggiudicazione in sede esecutiva del bene, al momento della redazione del decreto di trasferimento, nella sezione relativa alla formalità pregiudizievoli da cancellare, va disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte contro il terzo proprietario o anche l'atto di trasferimento?.

Inoltre, quale posizione assumono i crditori di rango ipotecario dei terzo acquirente, in sede di distribuzione della procedura esecutiva contro il debitore esecutato che si è spogiato del bene?

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inexecutivis pubblicato 08 giugno 2016

Riteniamo che, certamente, con il decreto di trasferimento debba essere ordinata la cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca successiva trascritti dopo il pignoramento contro il terzo acquirente.

In realtà, in linea di principio, il problema neppure dovrebbe porsi in quanto ai sensi dell'art. 561, comma 2, c.p.c., il pignoramento successivo andrebbe riunito al primo in una medesima procedura.

Tuttavia, proprio per far fronte ai casi in cui questo non sia avvenuto, l'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dalla l. 14.5.2005, n. 80, prescrive che il decreto di trasferimento contenga "anche" l'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento.

Quanto appena detto vale anche per l'ipoteca, a proposito della quale si osservi che essa è inopponibile all'acquirente ai sensi dell'art. 2919 c.c. e dunque l'omessa cancellazione della stessa è insuscettibile di creargli pregiudizio alcuno. Sennonché, il chiaro tenore letterale dell'art. 586 c.p.c. sopra citato, ed il fatto che essa, persistendo nei registri immobiliari, può generare dubbi e contestazioni, determinano la necessità che si proceda alla sua cancellazione.

Per quanto riguarda la vendita successivamente trascritta contro il debitore esecutato dopo il pignoramento, non riteniamo che di essa debba essere ordinata la cancellazione in seno al decreto di trasferimento. Invero, oltre all'assoluto silenzio sul punto dell'art. 586 c.p.c., viene in rilievo il dato per cui la vendita compiuta dopo il pignoramento sarà semplicemente un atto dispositivo non opponibile alla procedura, e dunque all'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 2913 e 2919 c.c.

Infine, quanto alla posizione dei creditori, nel caso da lei prospettato trova applicazione l’art. 2916 c.c., ai sensi del quale nella distribuzione della somma ricavata non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento.

plpier pubblicato 04 maggio 2017

Cancellazione ipoteche su ordine del giudice

Vi scrivo perchè dopo 2 mesi dal Decreto di Trasferimento mi è stato detto dall'avvocato delegato che non posso vendere l'appartamento, presumo non siano state ancora concluse le operazioni di cancellazione delle ipoteche, le volture e non so che altro.

Vorrei sapere se ci possono essere altri motivi e quali, e se ho il diritto di sapere quali sono questi motivi e chi mi dovrebbe informare oppure semplicemente perchè i tempi richiesti sono molto lunghi tra l'altro dovrei ricevere la differenza tra i soldi versati per la procedura e quelli realmente spesi.

Vi ringrazio per la risposta

Pier Luigi

inexecutivis pubblicato 07 maggio 2017

I tempi trascorsi non sono lunghi (sebbene non siano nemmeno brevi).

Il suggerimento è quello di rappresentare con apposita istanza rivolta al giudice dell'esecuzione (da depositarsi nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari) che il decreto di trasferimento non le è stato ancora consegnato, così come pure non le è stao restituita l'eccedenza del saldo prezzo.

plpier pubblicato 08 maggio 2017

Vi ringrazio della risposta ma chiarisco che il Decreto di Trasferimento l'ho ricevuto via email il 06/03/2017 da allora non ho avuto nessuna comunicazione in merito ne delle ipoteche cancellate ne dei soldi da ricevere. L'avvocato Delegato da me interpellato mi ha detto che dipende dal Giudice e che non posso vendere l'appartamento perchè verrebbe bloccato dal Notaio. Quindi ritengo che la pratica non sia ancora conclusa.

Grazie per la risposta

Pier Luigi

inexecutivis pubblicato 10 maggio 2017

Le suggeriamo di eseguire una visura ipotecaria per verificare se effettivamente il decreto sia stato trascritto e le ipotece cancellate.

Se così non fosse, il passo successivo è quello di recarsi presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del tribunale e verificare se il decreto di trasferimento di cui ha ricevuto la bozza è stato firmato dal giudice dell'esecuzione.

 

plpier pubblicato 10 maggio 2017

Molto bene seguirò i suggerimenti che mi avete dato, rimarrebbe aperto la questione della restituzione del dovuto tra l'acconto e le spese effettuate.

Cordiali saluti

 

inexecutivis pubblicato 11 maggio 2017

In bocca al lupo!

controtempo pubblicato 12 gennaio 2018

salve @Pipier, sarebbe interessante se lei potesse condividere il seguito degli eventi e dei tempi accaduti nella sua esperienza. grazie!

inexecutivis pubblicato 14 gennaio 2018

Esatto, attendiamo di conoscere il divenire degli eventi.

valeriofim pubblicato 12 ottobre 2020

CHIEDO SE E' PREVISTO UN TEMPO MASSIMO PER LE CANCELLAZIONI DELLE IPOTECHE 

Il Decreto di trasferimento di Febbraio  ordina la cancellazioni delle ipoteche ma ad  Ottobre sono sempre presenti tutte le trascrizioni impedendomi l'eventuale vendita dell'immobile

Cosa dovrei fare per cercare di velocizzare la pratica di cancellazione ?

Il Delegato Notaio dice che è colpa del Giudice

 

inexecutivis pubblicato 14 ottobre 2020

 ma si tratta di una vendita esecutiva o fallimentare?

valeriofim pubblicato 14 ottobre 2020

 

 

 

valeriofim pubblicato 23 ottobre 2020

 

esecuzione immobiliare

Il Giudice con Decreto del 12/02/2020 ordina il Delegato alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni presenti 

Il Delegato che il ritardo è causato dal Giuice o dalla cancelleria del Tribunale che non rilascia Decreto in oroginale firmato dal Giudice

Ad oggi 14/10/2020 le trascrizioni e iscrizioni sono sempre presenti impedendo la  rivendita dell'immobile

inexecutivis pubblicato 25 ottobre 2020

Le argomentazioni indicate a nostro avviso sono del tutto inconsistenti. Se il decreto è stato trascritto vuol dire che esisteva anche la possibilità di cancellare le formalità pregiudizievoli. Crediamo che il delegato sia gravemente inadempiente all'obbligo di provvedere alla cancellazione, obbligo impostogli dall'art. 591-bis n. 11 c.p.c.

miriade pubblicato 18 agosto 2021

Salve, vorrei avere conferma che, a seguito del trasferimento di immobile in asta, le trascrizioni annotate successivamente all'iscrizione ipotecaria ma antecedentemente alla trascrizione del relativo pignoramento immobiliare siano comunque tutte cancellabili.

Grazie

inexecutivis pubblicato 21 agosto 2021

Certamente si. Lo si ricava dalla lettura dell'art. 586 cpc, il quale prescrive che il decreto di trasferimento contenga l'ordine di cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche successive anche al pignoramento.

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