Riteniamo che, certamente, con il decreto di trasferimento debba essere ordinata la cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca successiva trascritti dopo il pignoramento contro il terzo acquirente.
In realtà, in linea di principio, il problema neppure dovrebbe porsi in quanto ai sensi dell'art. 561, comma 2, c.p.c., il pignoramento successivo andrebbe riunito al primo in una medesima procedura.
Tuttavia, proprio per far fronte ai casi in cui questo non sia avvenuto, l'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dalla l. 14.5.2005, n. 80, prescrive che il decreto di trasferimento contenga "anche" l'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento.
Quanto appena detto vale anche per l'ipoteca, a proposito della quale si osservi che essa è inopponibile all'acquirente ai sensi dell'art. 2919 c.c. e dunque l'omessa cancellazione della stessa è insuscettibile di creargli pregiudizio alcuno. Sennonché, il chiaro tenore letterale dell'art. 586 c.p.c. sopra citato, ed il fatto che essa, persistendo nei registri immobiliari, può generare dubbi e contestazioni, determinano la necessità che si proceda alla sua cancellazione.
Per quanto riguarda la vendita successivamente trascritta contro il debitore esecutato dopo il pignoramento, non riteniamo che di essa debba essere ordinata la cancellazione in seno al decreto di trasferimento. Invero, oltre all'assoluto silenzio sul punto dell'art. 586 c.p.c., viene in rilievo il dato per cui la vendita compiuta dopo il pignoramento sarà semplicemente un atto dispositivo non opponibile alla procedura, e dunque all'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 2913 e 2919 c.c.
Infine, quanto alla posizione dei creditori, nel caso da lei prospettato trova applicazione l’art. 2916 c.c., ai sensi del quale nella distribuzione della somma ricavata non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento.