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pubblicato
26 gennaio 2021
Registriamo sul punto che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2871 del 12 aprile 1988 ha escluso che anche nella vendita senza incanto potessero essere formulate offerte a mezzo di procuratore speciale che non fosse avvocato, ed anche se questa pronuncia ha suscitato diverse critiche da parte della dottrina, il principio è stato confermato da altra pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 8951 del 5 maggio 2016.
A proposito della possibilità che il bene sia intestato a soggetto diverso dall'aggiudicatario dobbiamo dare una risposta parzialmente negativa.
La possibilità che l’immobile sia rivenduto prima della scadenza del termine per il versamento del saldo prezzo, ed in generale prima della emissione del decreto di trasferimento (che secondo la giurisprudenza costituisce il momento in cui si produce l’effetto traslativo) è ammissibile in applicazione dei principi generali. Si tratterà, in particolare, di una vendita di cosa altrui, disciplinata dagli artt. 1478 e seguenti c.c., ed il compratore diventerà proprietario della cosa nel momento stesso in cui il compratore (in questo caso l’aggiudicatario) acquista la proprietà della cosa.
Non riteniamo invece che sia consentito, al difuori dei casi previsti dalla legge che l’aggiudicatario possa chiedere che il decreto di trasferimento venga emesso direttamente in favore di un soggetto diverso.
Invero, gli interessi pubblicistici a presidio dei quali è disciplinato il subprocedimento di vendita dell’immobile pignorato devono condurre ad escludere, in linea generale, lo stesso possa subire deviazione.
La fase della vendita senza incanto si svolge, nel sistema delineato dal codice, secondo la seguente scansione: presentazione dell’offerta, aggiudicazione (definitiva), versamento del saldo prezzo, emissione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario.
Le uniche alternative riconosciute dallo stesso legislatore codicistico sono quelle della presentazione di offerte di acquisto in nome e per contro altrui, e della presentazione di offerta per persona da nominare.
Soprattutto rispetto a quest’ultima (riconosciuta e disciplinata dal combinato disposto degli artt. 571 e 579 c.p.c.), deve osservarsi che ove si ammettesse la possibilità di ottenere l’intestazione del bene in capo ad un soggetto diverso dall’aggiudicatario l’istituto dell’offerta per persona da nominare non avrebbe ragion d’essere.