Rispondiamo alla sua domanda rappresentando che i tempi di adozione del decreto di trasferimento variano molto da tribunale a tribunale, in ragione del carico di lavoro, che è mediamente elevatissimo. Si consideri, solo per avere una idea del come stanno le cose, che i tribunali italiani sono quelli più produttivi d'Europa, pura avendo il maggior carico di lavoro.
Quanto alla possibilità che il debitore impugni il decreto di trasferimento, si tratta di una opzione sempre possibile, che può essere esercitata (ai sensi dell’art 617 c.p.c.) nel termine di 20 giorni decorrenti dalla data in cui il decreto gli è stato notificato o ne ha ricevuto conoscenza di fatto. Peraltro, a questo proposito osserviamo che ai sensi dell’art. 2929 c.c., a “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.
Con riferimento al problema della custodia, le soluzioni possibili sono essenzialmente tre.
In primo luogo l’aggiudicatario può chiedere al Giudice dell’esecuzione l’adozione dell’ordine di liberazione (che, ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c. deve essere adottato, al più tardi, al momento dell’aggiudicazione) e la nomina di un custode ai fini della sua esecuzione (o, più esattamente, la sostituzione, nella custodia, del debitore esecutato, che con il pignoramento diviene ex lege custode, ai sensi dell’art. 559, comma primo, c.p.c.) nei modi di cui all’art. 560, comma quarto, c.p.c.
Altra possibilità è quella di chiedere al Giudice dell’esecuzione di essere nominato custode, rappresentando tuttavia di aver già versato il saldo prezzo. Prima di questo momento, infatti, la sua nomina nella qualità di custode potrebbe essere rigettata in ragione del rischio (sempre presente) di omissione del pagamento del prezzo.
Si tratta, peraltro, di soluzione che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poichè che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.
L’unica controindicazione si rinviene, forse, nell’art. 559, comma quarto, c.p.c., a mente del quale nel momento in cui si dispone la vendita il Giudice, se sostituisce il debitore nella custodia del bene, nominare il professionista delegato o l’istituto vendite giudiziarie; è una norma che tuttavia secondo noi può essere superata osservando che la stessa è stata coniata in funzione del procedimento di liquidazione del bene, sicché essa non ha più ragione di operare nel momento in cui esso si è (quasi) concluso con il versamento del saldo del prezzo.
Terza possibilità è quella di agire con una esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Questa procedura è a carico dell’aggiudicatario, ma le evita di attendere l’emissione dell’ordine di liberazione, poiché il titolo in forza del quale poter agire è, come detto, il decreto di trasferimento.
Un unico neo, che ricaviamo dal contenuto della domanda che ci è stata posta, attiene allo svolgimento della procedura seguente alla presentazione della offerta in aumento. Invero, l’aggiudicazione al miglior offerente non conclude in maniera definitiva il procedimento di vendita con incanto: l’art. 584 c.p.c. prevede infatti che possano farsi ulteriori offerte dopo l’incanto nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito delle offerte in aumento, il Giudice procede all’esame delle offerte pervenute e quindi indice la gara, dandone pubblico avviso ai sensi dell’art. 570 c.p.c. Il provvedimento che indice la gara deve inoltre essere comunicato all’aggiudicatario provvisorio e deve indicare il termine entro il quale possono essere proposte ulteriori offerte, sempre con le modalità previste dall’art. 571 c.p.c.
Se i soggetti legittimati disertano la gara l’aggiudicazione provvisoria diviene definitiva, ma non all’offerente in aumento, come in passato riteneva la giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2003, n.10693.), bensì in favore di colui che è risultato aggiudicatario all’incanto. Alla diserzione della gara consegue altresì la perdita della cauzione.
Invece se i partecipanti presenziano ma non rilanciano il bene sarà aggiudicato all’offerente che ha formulato la proposta di acquisto più alta.
Ciò premesso, dal tenore della domanda non comprendiamo se questa gara vi sia stata o meno. Dovrebbe dunque verificarsi questo aspetto per avere contezza circa la regolarità del procedimento.