decreto di trasferimento firmato per immobile, ma c'e' procedura mobiliare in corso

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  • Ultimo messaggio 25 settembre 2017
lucadita pubblicato 21 settembre 2017

Buongiorno professionisti di AstaLegale.net,

torno a chiedere il vostro prezioso aiuto perche' non so proprio dove "sbattere la testa"

dopo essermi aggiudicato un immobile , saldate tutte le spese, comprese quelle del delegato e quelle per la cancellazione dei gravami giudiziari (erano a carico dell'aggiudicatario) , finalmente il giudice ha firmato il decreto di trasferimento. L'immobile non e' occupato, ma al suo interno sono ancora presenti beni mobili di una procedura "parallela"... Il delegato mi avrebbe gia' dato le chiavi al momento della firma del decreto di trasferimento, ma in questo caso non puo' farlo perche' ci sono ancora i mobili della procedura mobiliare e lui, essendo anche custode non puo' farmi accedere liberamente...

A questo punto, gentilmente vorrei sapere cosa posso fare per accelerare i tempi al massimo per poter entrare in posesso delle chiavi o per lo meno di poter accedere all'immobile per prendere misure e cominciare a pianificare eventuali lavori di ristrutturazione... (l'iimobile presenta gravissimi danni da umidita' di risalita che ormai ha intaccato il piano seminterrato e sta cominciando a deteriorare irrimediabilmente anche il primo piano... in due mesi la situazione e' precipitata...)

Ci sara' una nuova asta mobiliare tra due settimane e come le precedenti, quasi sicuramente andra' deserta... ed e' gia' la sesta settima asta che si svolge con ribassi progressivi del 20%...

HO qualche "strada" per poter entrare in possesso delle chiavi? 

POsso intimare al curatore e all'IVG competente di sgombrare i mobili dato che il decreto di trasferimento e' stato firmato? eiste questa via? i tempi sono "lunghi"?

Posso eventualmente chiedere al giudice tramite un' istanza di venir nominato custode senza compenso? in questo caso i tempi sono lunghi? mi potete suggerire da qualche parte un facsimile per poterla compilare?

 

Vi ringrazio tantissimo

Saluti Cordiali

Luca

 

 

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inexecutivis pubblicato 23 settembre 2017

Dal contenuto della domanda ricaviamo il dato per cui  in realtà l’immobile non può considerarsi giuridicamente “libero”, poiché, appunto, vi sono ancora mobili presenti.

La possibilità di chiedere al custode lo sgombro dei locali è tecnicamente possibile, ma rischia di non consentirle di raggiungere il risultato sperato (quello di avere il bene disponibile in tempi brevi).

Probabilmente la strada più veloce è quella di chiedere al Giudice di essere nominato custode degli stessi senza diritto al compenso.

In questo caso le suggeriamo di rappresentare nell’istanza le ragioni della richieste, negli stessi termini in cui lo ha fatto nel post, (poiché ci sembrano ragioni che possono giustificare la sua nomina a custode).

Altra accortezza che suggeriamo di utilizzare è quella di redigere un verbale di consegna degli stessi, nel momento in cui li prenderà in carico, corredato da una rappresentazione fotografica degli stessi, in modo da documentarne lo stato d’uso ed evitare possibili contestazioni future.

 

Ricordiamo infine che ai sensi dell'articolo 532 c.p.c. la vendita di beni mobili non può protrarsi a tempo indeterminato. La norma infatti prevede che si proceda all'esperimento di tre tentativi di vendita da compiersi nell'arco di sei mesi, decorsi i quali in caso di mancata aggiudicazione del bene il giudice deve dichiarare l'estinzione della procedura anche se non ricorrano i presupposti di cui all'art. 164 bis disp att c.p.c..

scabrun pubblicato 23 settembre 2017

Salve,

nel Giugno 2017 ho partecipato ad asta di Procedura Esecutiva, uscendone Aggiudicatario, Luglio 2017 ho fatto il saldo prezzo, ho pagato Agenzia Entrate le tasse per prima casa ed il Prosessionista delegato ha subito consegnato l'intera pratica. Sono in possesso del decreto di trasferimento che il Professionista ha preparato per la firma, adesso sto ancora aspettando che il Giudice firmi.

L'immomile è occupato da terzi senza titolo opponibile all'agiudicatario. Nella bozza del D. di Trasferimento c'è scritto così:

INGIUNGE agli Esecutati, al custode (isveg) ed a qualunque possessore a suo nome ed a qualunqie titolo, di Rilasciare, Immediatamente, nella piena disponibilità dell'agiudicatario, libero da persone e cose, gli immomili de quo.

Cosa devo fare per avere SUBITO libero l'immobile? Posso presentarmi io e chiedere con tono marcato li lasciare subito l'immobile e se fosse necessario chiamare i CC? Cosa mi è consentito fare? Visto che io pago un affitto ho urgenza di entrare.

Grazie attendo risposta.

inexecutivis pubblicato 25 settembre 2017

La risposta alla sua domanda impone il richiamo ad alcuni dati normativi.

Ai sensi dell’art. 560, commi terzo e quarto,  c.p.c.,

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento15.

Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

Questa è una prima possibilità attraverso la quale la disponibilità dell’immobile può essere conseguita. Il suo vantaggio è che di essa si occupa il custode con oneri a carico della procedura.

Gli inconvenienti sono che occorre attendere i tempi di adozione dell’ordine di liberazione, ove non già emesso, e che i tempi dipendono dalla solerzia del custode.

 

Altra possibilità è quella di agire con una esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Questa procedura è a carico dell’aggiudicatario, ma le evita di attendere l’emissione dell’ordine di liberazione, poiché il titolo in forza del quale poter agire è, come detto, il decreto di trasferimento.

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