decreto di trasferimento e rilascio dell'immobile libero da mobili e suppellettili

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  • Ultimo messaggio 05 ottobre 2019
antonilli.a pubblicato 30 settembre 2019

Buongiorno,

il mio quesito è il seguente: nell'ambito diu una procedura esecutiva immobiliare è stato emesso il decreto di trasferimento in cui è impartito, tra l'altro, l'ordine di rilascio dell'immobile libero da mobili e cose, che è stato notificato all'esecutato.

Attualmente tuttavia l'immobile è occupato da mobili e suppellettili come dovrei procedere?

Dovrei essere autorizzata dal G.E. al fine di intraprendere il procedimento di cui all'art. 609 cpc?

Grazie.

Avv. Angela Antonilli 

inexecutivis pubblicato 05 ottobre 2019

Quasi certamente si tratta di una procedura esecutiva intrapresa prima del 13 febbraio 2019, data di entrata in vigore del d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12. 4, che con l’art. comma 2, ha completamente riscritto l’art. 560 c.p.c.

Se così è, riteniamo che non sia affatto necessario intraprendere una procedura per lirlascio ex art. 605 e ss c.pc.

Cerchiamo di spiegare le ragioni del nostro convincimento.

Se così è, la soluzione si ricava dai commi terzi e quarto dell'art. 560 c.p.c., (nel testo modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119) a mente dei quali il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione.

Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta.

La norma dispone infine che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.

Come si vede:

1. l'ordine di liberazione deve essere emesso, al più tardi, ad aggiudicazione intervenuta;

2. la sua attuazione non da' luogo ad un autonomo procedimento esecutivo per rilascio, il che significa che:

A) non è necessaria la notifica del titolo esecutivo e del precetto e quindi, a monte, non è necessario fa apporre sull'ordine di liberazione la formula esecutiva;

B) non deve essere coinvolto l'ufficiale giudiziario;

C) non è necessaria la notifica del preavviso di rilascio di cui all'art. 608 c.p.c.;

D) il custode non ha la necessità di farsi assistere da un legale;

3) l'attuazione dell'ordine di liberazione prescinde dall'adozione del decreto di trasferimento, e dunque non si interrompe con esso;

4) la liberazione dell'immobile deve avvenire senza oneri per l'aggiudicatario, il che significa, evidentemente, a spese della procedura.

Infine, ove nell'immobile fossero presenti beni mobili, il secondo capoverso del medesimo art. 560, comma quarto, c.p.c., dispone che il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

Quindi, come si vede, anche con riferimento ai beni mobili, è il custode che deve curarne lo smaltimento o la distruzione.

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