inexecutivis
pubblicato
11 novembre 2016
Nel rispondere alla domanda osserviamo che a nostro avviso non è possibile chiedere che il decreto di trasferimento venga emesso nei confronti di più soggetti, attribuendo ad essi, rispettivamente, la proprietà ed il diritto di abitazione.
Invero, in questo caso, il decreto di trasferimento sarebbe costitutivo di diritti diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui il proprietario era titolare, e ciò in violazione del principio per cui oggetto di trasferimento può essere solo il diritto di cui il debitore esecutato era titolare.
Non ignoriamo che (a nostro avviso condivisibilmente) da parte di taluni si ritenga possibile che con il decreto di trasferimento si costituisca la nuda proprietà ed il diritto di usufrutto in capo a soggetti diversi. Qui, tuttavia, si tratterebbe (solo) di “spacchettare” il diritto di proprietà, che è comunque oggetto di trasferimento, tra due soggetti: il nudo proprietario e l’usufruttuario.
Nel caso prospettato nella domanda, invece, il decreto di trasferimento sarebbe chiamato a svolgere una funzione del tutto eccentrica ed ulteriore rispetto alla funzione che gli è propria: invero, dovrebbe trasferire la (piena) proprietà, e dovrebbe altresì costituire, in aggiunta, un diritto reale limitato in favore di ulteriori soggetti.
Per altro, a prescindere dagli impedimenti giuridici di cui si è appena detto, l’ipotesi ipotizzata pone il problema della elusione delle imposte di registro che la costituzione del diritto di abitazione pone.