Decreto di trasferimento , consegna e custodia bene mobile registrato

  • 1,9K Viste
  • Ultimo messaggio 29 maggio 2018
  • Argomento risolto
francescozizzi pubblicato 14 maggio 2018

Salve, mi sono aggiudicato una autovettura qualche giorno fa

dopo la aggiudicazione ho provveduto entro le 48 ore al pagamento del saldo, e sono in attesa della consegna del veicolo.

dato che il veicolo si trova parcheggiato in strada, non custodito e gia piu di una volta danneggiato, vorrei sapere se ci sono dei tempi massimi che il curatore deve rispettare per la consegna poiche ad oggi contattandolo risulta mancare il decreto di trasferimento del giudice che non si sa quando possa arrivare.

Vorrei sapere se ho il diritto di ritirare il veicolo poiche secondo normativa beni mobili doventa di proprieta al pagamento del saldo. 

Come posso muovermi? il giudice e il curatore hanno dei tempi massimi per la preparazione di questa documentazione e per la consegna?

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 17 maggio 2018

Rispondiamo alla domanda partendo dalla previsione di cui all’art. 533 c.p.c., a mente della quale il commissionario non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo, ed è tenuto a documentare le operazioni di vendita.

Dunque, nella vendita a mezzo commissionario il trasferimento della proprietà avviene per mezzo di un ordinario atto negoziale di compravendita, che mantiene comunque natura esecutiva (natura da cui Cass. 18.6.1997, n. 5466 ha tratto il precipitato per cui l’effetto traslativo si produce non con il consenso ma con il pagamento del prezzo).

Anche ove si procedesse ad una vendita con incanto il prezzo deve essere pagato immediatamente, e ciò determina il prodursi dell’effetto traslativo.

Va tuttavia segnalato che una parte della dottrina ed una non recente sentenza della Cassazione (11.10.1958, n. 3207) hanno sostenuto che anche nella espropriazione di autoveicoli sia necessario un decreto di trasferimento da parte del Giudice, osservazione che a nostro avviso è condivisibile, ma con l’avvertenza che si tratta semplicemente di un titolo necessario per la trascrizione del trasferimento al PRA.

Detto questo, la soluzione più veloce è a nostro avviso quella di chiedere al curatore la custodia del bene in attesa che venga emesso il decreto di trasferimento da parte del Giudice.

francescozizzi pubblicato 17 maggio 2018

Pertanto avendo versato il saldo, e ricevuto conferma della ricezione da partre del ente di vendita telematica, se il Curatore si rifiuta di consegnare il bene ormai di mia proprietà, come posso agire velocemente per far si che mi venga consegnato? ed eventuali danni non periziati come mi vengono pagati da chi ha in custodia l'auto?

inexecutivis pubblicato 20 maggio 2018

Il suggerimento che ci sentiamo di offrirle è quello di contattare il curatore di prendere in consegna l’auto.

Altre strade sarebbero più lunghe, poiché si tratterebbe di investire il Giudice della cosa, e non è detto che i tempi siano brevissimi.

Quanto ai danni, osserviamo quanto segue.

Ai sensi dell’art. 2922 c.c., nella vendita esecutiva trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta.

Questa previsione, che per costante giurisprudenza si applica anche alle vendite fallimentari (crf., sul punto, cass. Ordinanza n. 14165 del 12/07/2016) riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", configurabile, invece, se il bene aggiudicato:

1. appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita;

2. oppure manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale;

3. oppure ancora quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso previsto e che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto.

Tale speciale disciplina, che si giustifica in ragione delle peculiarità della vendita forzata (che, partecipando alla natura pubblicistica del procedimento, realizza congiuntamente l'interesse pubblico, connesso ad ogni processo giurisdizionale, e quello privato, dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario) non lascia tuttavia privo di tutela l’aggiudicatario.

La giurisprudenza ha infatti più volte affermato (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; 30 giugno 2014, n. 14765.) che Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter"esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso.

Quindi, in definitiva, di eventuali danni all’autoveicolo potrà essere chiamato a rispondere il curatore.

francescozizzi pubblicato 20 maggio 2018

Ma se il Curatore, sostenendo che non sia sua competenza ma che il giudice abbia affermato che il curatore stesso, in qualità di custode, sia comunque resposabile del mezzo fino al decreto di trasferimento e non ha il potere di consegnarmi il bene attualmente a lui in custodia, esiste modo di ottenere la custodia senza possibilità di rifiuto da parte del curatore?

inexecutivis pubblicato 22 maggio 2018

A nostro avviso l'unica alternativa possibile è quella di chiedere al giudice delegato di essere nominato custode del bene.

Si tratta, peraltro, di scelta che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poiché che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.

dariodario pubblicato 27 maggio 2018

Buongiorno a tutti,  

Chiedo scusa per il disturbo, vorrei chiedere un più dei dettagli su la parte dei documenti nella fase di post-aggiudicazione. Ci siamo aggiudicati un immobile a Milano nel mese di febbraio, saldato ad aprile tramite mutuo convenzionato con la banca. Dopo l’aggiudicazione, ho ricevuto il verbale dell’aggiudicazione, e sono andato anche a firmare il la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e il documento prima casa. Il delegato mi ha detto che aveva depositato Decreto di Trasferimento verso il tribunale all’inizio maggio.

Vorrei chiedere, più nel dettaglio, che documenti mi devono essere consegnati? Il delegato mi deve consegnare la ricevuta di avvenuta consegna del Decreto, oppure qualche ricevuta del pagamento ricevuto, o qualche altro documento, perché ne ho solo il verbale in mano.

Grazie in anticipo,

inexecutivis pubblicato 29 maggio 2018

Riteniamo che l’acquirente abbia diritto alla consegna del decreto di trasferimento in forza delle seguenti considerazioni.

In primis, occorre premettere che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore” (Cass., sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).

Se si applica questa norma, a nostro avviso deve trovare applicazione anche il terzo comma della medesima, a mente del quale “il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta”.

Il diritto alla consegna del decreto di trasferimento, poi, si ricava dai seguenti principi generali.

Invero, costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto, trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Close