Decreto di trasferimento, cancellazioni gravami, voltura catastale.

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  • Ultimo messaggio 27 agosto 2018
renzi_davide pubblicato 01 agosto 2018

Buonasera, decreto di trasferimento emesso il 5 luglio 2018.

Ad oggi il delegato non ha prodotto nei confronti dell'aggiudicatario, copia conforme del decreto di trasferimento registrato, cancellazioni gravami e voltura catastale.

Inoltre rimanda tutto a settembre visto che siamo nel mese di agosto.

Il problema si pone nel fatto che: senza la suddetta documentazione il comune rifiuta la richiesta di residenza (visto che la visura catastale non è aggiornata) e non si possono effettuare le volture delle utenze.

Esistono i presupposti per impugnare la situazione nei confronti del delegato?

Allego a riguardo ordinanza di vendita.

Ringrazio anticipatamente.

Davide

 

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inexecutivis pubblicato 03 agosto 2018

Rispondiamo alla domanda formulata muovendo dalle previsioni di cui agli artt. 54 l. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e 11, d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), a mente dei quali il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.

Occorre poi considerare l’art. 13, comma 1 bis, d.lgs 131/1986, a mente del quale “Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato”, nonché l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

Sulla scorta di queste norme, pertanto, ci sembra di poter dire che il termine entro il quale il professionista delegato deve procedere non sono ancora decorsi.

Problema diverso è se il termine che abbiamo appena indicato sia soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali (dal primo al trentuno agosto) di cui all’art. 1 l. 07 ottobre 1969, n. 742, a mente del quale “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.

All'interrogativo riteniamo di dover rispondere negativamente sulla scorta della osservazione per cui i termini che abbiamo appena indicato non sono termini processuali. Si tratta, infatti, di termini che attengono ad adempimenti di carattere tributario ed amministrativo che il professionista delegato è obbligato a compiere ai sensi dell'art. 591 bis, comma terzo, n. 11 c.p.c.

Ciò posto, non crediamo che il comune possa rifiutare il trasferimento di residenza in ragione del fatto che la visura catastale non è aggiornata.

La residenza infatti indica la dimora abituale del soggetto (art. 43 c.c.), indipendentemente dalla proprietà dell'immobile presso il quale la medesima viene trasferita. Inoltre con il decreto di trasferimento si verifica in capo all'aggiudicatario l'effetto traslativo del bene immobile (Cass. 16.4.2003, n. 6272). Più precisamente, questo momento va individuato con il deposito del decreto in cancelleria. Infatti, Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

Piuttosto, potrebbero esservi problemi legati al fatto che, a prescindere dal decreto di trasferimento, l'immobile non sia stato ancora consegnato all'aggiudicatario, elemento questo che impedisce il trasferimento, in esso, dell'acquirente e dunque il cambio di residenza.

 Si ricordi, infatti, che l’art. 19 del DPR 223/1989 statuisce che l'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, e se nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Peraltro, una dichiarazione di residenza non veritiera per il fatto che si denuncia un cambio di residenza non veritiero, potrebbe essere penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per espressa previsione dell'art. 5, comma 4, d.l. n. 5/2012, il quale prevede espressamente che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

renzi_davide pubblicato 26 agosto 2018

Sempre precisi e dettagliati nelle risposte. Servizio eccellente. Grazie infinite

inexecutivis pubblicato 27 agosto 2018

grazie a lei

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