Ai sensi dell'art. 560, comma quarto, c.p.c. quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.
Come si vede da questa norma, la liberazione dell'immobile dai mobili deve essere eseguita a cura del custode, a meno che l'aggiudicatario non lo esenti.
Le soluzioni, a questo punto, sono due: o si richiede formalmente al custode di procedere alla liberazione, oppure l'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese.
Quanto alla possibilità di regolarizzare la situazione edilizia dell'immobile, riteniamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).
Se così è la legittimazione ad intervenire sul bene consegue alla pronuncia del decreto di trasferimento, poiché solo da quel momento si radica in capo all'aggiudicatario la legittimazione ad intervenire sull'immobile.
Infine, quanto alla possibilità di occupare l'immobile prima del decreto, essa a nostro avviso passa attraverso una specifica richiesta al giudice dell'esecuzione, nella quale dopo aver rappresentato di aver versato il saldo si chiede di essere nominati custodi del bene medesimo.