decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 07 marzo 2018
alicem pubblicato 02 marzo 2018

buongiorno, vorrei sapere se anche a seguito delle recenti modifiche al cpc è possibile proporre precetto per rilascio dei beni immobili. avendo ottenuto da qualche mese un decreto trasferimento con ordine di rilascio immobile, a prescindere dai costi, è possibile proporre precetto per rilascio tramite un legale senza aspettare il custode? Se sì, è necessario aspettare la registrazione in conservatoria o si può già procedere? Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti

Cordiali saluti,

inexecutivis pubblicato 07 marzo 2018

La risposta affermativa alla sua domanda si ricava, a nostro avviso, dai seguenti dati normativi.

Ai sensi dell’art. 560, commi terzo e quarto,  c.p.c.,

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento15.

Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

Come si vede, l’attuazione dell’ordine di liberazione compete al custode anche dopo che sia stato emesso il decreto di trasferimento. Tuttavia, da quel momento in poi, il legislatore ha ritenuto prevalente, rispetto agli interessi generali della procedura, quello del singolo aggiudicatario, al quale è riconosciuta la facoltà di dispensare il custode dal proseguire oltre.

Questa disciplina, che com’è noto è stata introdotta dal d.l. n. 59/2016, non ha inciso la previsione di cui all’art. 586 c.p.c., a mente del quale Il decreto di trasferimento contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode (ma si ritiene generalmente anche a qualunque terzo occupante il bene senza titolo opponibile) di rilasciare l'immobile venduto, e costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

È allora evidente che altra possibilità per conseguire la disponibilità dell’immobile da parte dell’aggiudicatario è quella di agire con una esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento.

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