Decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 23 gennaio 2020
daniela73 pubblicato 18 febbraio 2018

Buongiorno ho acquistato un immobile su una particella che a seguito della vendita é divenuto lotto intercluso, il terreno circostante è rimasto in capo agli esecutati. Dopo circa un mese che ho preso possesso dell' immobile,  mi ritrovo ora che gli esecutati, dopo aver fatto una vendita del restante terreno ad una cugina, mi hanno posto d avanti alla strada che è segnata in perizia,(  l unica via d accesso)no sbarramento di massi di una cava, fatti portare proprio dagli esecutati è dalla cugina nuova propitaria del terreno che circonda la mia proprietà. Ho chiamato i carabinieri, ho sporto denuncia, ho fatto inviare una lettera dal mio legale, ma loro continuano a ribadire che io non ho alcun diritto. Sto chiedendo una integrazione al decreto,  ma ora ho il timore che facciamo qualcosa anche al pozzo imhoff, che ricade nel terreno degli esecutati o alla casa, cosa mi consigliate di fare? Grazie in anticipo 

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inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2018

Non è facile dare una risposta dinanzi ad un comportamento siffatto, certamente delinquenziale.

L’unico suggerimento possibile è quello di promuovere un ricorso per reintegrazione nel possesso ai sensi dell’art. 1168 c.c.

A questa domanda dovrà seguire un giudizio che accerti l’esistenza di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 c.c.

Ricordiamo, a questo proposito, che la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia - che è fattispecie non negoziale e postula la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù - presuppone l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009).

In giurisprudenza, nel senso da noi prospettato si è implicitamente pronunciato Trib. Pisa, Sent., 09/01/2014, il quale ha riconosciuto all’aggiudicatario il diritto di servitù di passaggio poiché, a seguito dell’aggiudicazione, la porzione di fabbricato da egli acquistata risultava interclusa.

daniela73 pubblicato 21 febbraio 2018

Grazie per la risposta, incrocio le dita , ma si può fare una integrazione al decreto di trasferimento con la specifica del passaggio già inserito e fotografato dal ctu?

daniela73 pubblicato 21 febbraio 2018

Mi potreste fornire cortesemente la copia della sentenza del tribunale di Pisa, il giudice non è convinto della fattibilità di inserire ne decreto il diritto di passaggio, grazie

alfonsina pubblicato 21 febbraio 2018

Credo che per poterle inserire la servitù di passaggio, lei debba necessariamente fare causa ed ottenere una sentenza, nella quale tra l'altro, il giudice quantificherà anche un'indennità da corrispondere....purtroppo. Non puo' certamente un giudice per l'esecuzione costituire delle servitù. E' un caso molto simile al mio

daniela73 pubblicato 21 febbraio 2018

Buonasera io avevo visto invece che l'art 1054 parla di fondo intercluso a seguito di alienazione onerosa non spetti alcuna indennità.

inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2018

A nostro avviso non è possibile integrare il decreto di trasferimento con la indicazione della servitù, né peraltro è necessario che questo avvenga.

La servitù per destinazione del padre di famiglia, come emerge chiaramente dal disposto del primo comma dell’art. 1062 c.c., deriva da una fattispecie giuridica non negoziale, costituendosi ope legis a titolo originario per il solo fatto che all’atto della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, lo stato dei luoghi è stato lasciato, per opere o segni univocamente indicativi, in una situazione oggettiva di subordinazione e di servizio che integri, de facto, il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente dalla indagine sulla volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario ne determinarla o nel mantenerla.

È solo una fattispecie negoziale, consistente in una manifestazione di volontà contraria alla costituzione della servitù espressa nel negozio o nell’atto traslativo (com’è nel caso di frazionamento e vendita eseguita in sede giudiziale) che impedisce la costituzione della servitù. Lo si ricava agevolmente dalla lettura del secondo comma dell’art. 1062, laddove è previsto che se, quando due fondi originariamente appartenenti allo stesso proprietario nulla si dice a proposito della servitù, questa si intende stabilità.

Applicando questi principi all’esecuzione forzata, dove al pater familias si sostituisce il Giudice dell’esecuzione, se egli nulla dica in ordine allo stato dei luoghi lasciando la situazione di obiettiva subordinazione o di servizio corrispondente al contenuto di una servitù prediale, si concreta la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 1062 citato.

Quindi, la servitù si costituisce ex lege per effetto del decreto di trasferimento, né è necessario il pagamento della indennità, poiché l’art. 1054 lo esclude.

È chiaro che in caso di contestazioni sarà tuttavia necessario che questa costituzione sia accertata giudizialmente.

daniela73 pubblicato 02 marzo 2018

Grazie tante per le risposte 

inexecutivis pubblicato 02 marzo 2018

grazie a lei

daniela73 pubblicato 22 maggio 2018

Buongiorno,faccio riferimento al mio post del 18 febbraio,  la settimana scorsa ho avuto la prima udienza per l azione di reintegro del possesso , l avvocato della controparte ha affermato che la sua cliente (la cugina dell' esecutata) non sapesse che io ero la nuova proprietaria della immobile, che la stessa aveva apposto un lucchetto dai primi di gennaio nel cancello di entrata,  e qui di io ero passata dal varco solo per 15 giorni, per chiu non ho avuto nessun possesso. Il giudice non ha voluto sentire nessuno, neanche i testi che avevo portato e ha riferito che aveva le idee ben chiare , ora la causa è in riserva, cosa può succedere? Grazie

inexecutivis pubblicato 22 maggio 2018

Purtroppo non siamo in grado di fornire alcuna risposta alla domanda, non avendo a disposizione il fascicolo.

Tuttavia, se al giudice è stata sottoposta la questione negli termini in cui a noi è stata riferita e non ci sono questioni di carattere processuale, nutriamo un cauto ottimismo.

Ci tenga aggiornati.

daniela73 pubblicato 23 maggio 2018

Ok grazie,vi saprò sapere 

inexecutivis pubblicato 23 maggio 2018

grazie a lei

daniela73 pubblicato 26 maggio 2018

Buongiorno, il giudice ha sciolto la riserva, vuole sentire i miei testimoni,  altra udienza a luglio ,sono passati 7 mesi così, sono sfiduciato, ma è normale che io non abbia nessuna tutela visto che l immobile è stato venduto dal tribunale? Dovrò aspettare ancora tanto prima di rientrare a casa mia ?

daniela73 pubblicato 14 settembre 2018

Buongiorno, facendo seguito ai miei post precedenti,vi aggiorno che dopo ben 3 udienze per il reintegro del possesso, ieri il giudice ha sciolto la riserva, con accoglimento totale a mio favore. Cosa succederà da ora in poi?i tempi per rientrare in possesso della mia abitazione sono ancora lunghi?grazie sempre in anticipo per la vostra disponibilità 

inexecutivis pubblicato 17 settembre 2018

Ci fa piacere che la vicenda si sia conclusa in modo per lei positivo, come peraltro avevamo previsto.

Quanto ai tempi, dipenderà dal comportamento dei soccombenti.

Ove non provvedano spontaneamente, dovrà agirsi in via esecutiva.

daniela73 pubblicato 17 settembre 2018

Grazie per la risposta, ma i soccombenti possono fare ricorso, e in tal caso quanti giorni devono passare per avere le ulteriori risposte ?

inexecutivis pubblicato 20 settembre 2018

Dalle informazioni che ci sono sate fornite dei post precedenti ci pare di comprendere che sia stato esperito un ricorso per reintegra nel possesso.

Se così è, il provvedimento adottato dal giudice è reclamabile davanti al collegio nel termine di giorni 15 decorrenti dalla data della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc.

daniela73 pubblicato 02 gennaio 2019

Buongiorno, come previsto, i soccombenti hanno fatto ricorso davanti al collegio, ricorso che è stato rigettato proprio il 31/12/18, con il quale il collegio ha confermato l ordinanza di reintegro del possesso. Cosa mi aspetta ora se i soccombenti non abbattono il muro di pietra che hanno costruito per non farmi raggiungere casa mia?come faccio a richiedere le spese di IMU che sino ad ora ho pagato a vuoto e le spese che il tribunale ha addebitato alla parte soccombente ?certa di una vostra sempre chiara risposta esaustiva ne approfitto per i miei sinceri auguri di un buon anno

inexecutivis pubblicato 02 gennaio 2019

Ove i soccombenti non dovessero adempiere spontaneamente, il successivo divenire della vicenda sarà scandito dalla previsione dell'art. 669 duodecies c.p.c. (introdotto nel corpo del codice di procedura civile dalla l. 26.11.1990, n. 353), a mente del quale, salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

La norma recepisce la prevalente opinione dottrinaria, che non distinguendo tra fase cognitiva e fase esecutiva, riteneva che l'attuazione dei provvedimenti cautelari doveva avvenire sotto il controllo del giudice della cautela. Non a caso la norma parla di "attuazione" e non già di esecuzione.

L'art, 669 duodecies pone tuttavia una serie di problemi operativi di non poco momento, rispetto ai quali sia in dottrina che in giurisprudenza sono state proposte soluzioni affatto univoche.

In primo luogo ci si chiede chi sia "il giudice che ha adottato il provvedimento". In proposito taluni ritengono che si tratti del medesimo magistrato persona fisica che ha deciso la controversia, mentre altri sostengono (cass. 12.1.2015, n. 443) che per "giudice" debba intendersi lo stesso ufficio giudiziario che ha emanato l'ordinanza della cui attuazione si tratta. Quest'ultima tesi non ci convince poiché se la ratio della norma è quella di attribuire l'attuazione dei provvedimenti cautelari al medesimo giudice che conosce i fatti di causa poiché questo meglio consente di provvedere sul versante operativo, nonché in merito ad eventuali contestazioni e difficoltà, giudice dell'attuazione non può che essere lo stesso magistrato persona fisica.

Problema ulteriore, che peraltro si pone proprio nel caso prospettato, è quello di individuare il giudice competente allorquando il provvedimento sia stato oggetto di reclamo dinanzi al collegio.

In questo caso, l'opinione che, tra le diverse prospettate, ci sembra da condividere (perché più aderente al dettato normativo e perché assicura l'attuazione al giudice che meglio ha contezza del provvedimento da attuare) è quella che individua il giudice competente in quello che ha concretamente adottato ma misura cautelare, sicché se essa è concessa dal collegio l'esecuzione spetta a questi, mentre se il reclamo è rigettato (come nel suo caso) decide il giudice di prime cure.

In definitiva, e per concludere, ove i soccombenti non rimuovessero spontaneamente il muro di pietra costruito, suggeriamo di proporre ricorso al giudice che ha adottato il provvedimento, chiedendo che siano adottati i provvedimenti necessari a rimuovere forzatamente il manufatto, magari suggerendo una ditta esecutrice ed un tecnico che sovraintenda alla esecuzione dei lavori.

daniela73 pubblicato 03 gennaio 2019

Grazie tante per la risposta 

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2019

grazie a lei

daniela73 pubblicato 04 marzo 2019

Buongiorno,mi riferisco ai precedenti post ultimo quello del 2 gennaio, la mia storia infinita continua: i soccombenti continuano a perseguitarmi , mi hanno costretto a chiedere un udienza per la modalita di esecuzione del provvedimento, a fare un ingiunzione per il mancato pagamento delle spese processuali e a breve dovrò fare un pignoramento e per finire ora mi hanno citato per manutenzione del possesso, in quanto sono passata sul loro terreno (per raggiungere casa mia)senza alcun diritto. Attribuiscono la colpa al tribunale che mi ha venduto l immobile secondo loro senza alcuna servitù. Ora vi domando se è lecito che in una casa venduta all asta dal tribunale io a tuttoggi non ci possa rimettere apiede(è passato un anno) e che a mia volta se dovessi perdere la causa per manutenzione del possesso a loro favore io devo finire le molestie e quindi non arrivare più a casa mia ,visto che si tratta di lotto intercluso, e che ho avuto a mio favore la sentenza per la reintegra del possesso.?quali denunce posso fare nei loro confronti o nei confronti del tribunale che mi ha venduto la casa ?

inexecutivis pubblicato 07 marzo 2019

Non ci sembra che le pretese degli ex proprietari siano fondate, anche se una compiuta risposta presupporrebbe lo studio attento delle carte processuali.

Non possiamo quindi che limitarci a fornire indicazioni di massima.

Se la proprietà da lei acquistata non ha accesso dalla via pubblica (ma l'aveva prima del trasferimento, quale parte del tutto appartenente all'esecutato) è possibile che il decreto di trasferimento abbia costituito una servitù per destinazione del padre di famiglia.

Spieghiamoci meglio.

Ai sensi dell’art. 1027 c.c. la servitù “consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”.

Essa può costituirsi anche per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) - che è fattispecie non negoziale - la quale ricorre quanto due fondi (o porzioni del medesimo fondo) appartengono ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009).

La servitù ricorre solo se esistano opere o segni univocamente indicativi di una situazione oggettiva di subordinazione e di servizio che integri, de facto, il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente dalla indagine sulla volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario ne determinarla o nel mantenerla.

Il requisito dell’apparenza (necessario ai fini della esistenza della servitù) deve configurarsi come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 14292 del 08/06/2017). Deve trattarsi, in particolare, di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi. Ne consegue che, ove le opere visibili e permanenti consistano in un portone ed in un androne, siti nel preteso fondo servente e utilizzabili per l'accesso sia a quest'ultimo che al preteso fondo dominante, l'apparenza della servitù postula comunque il riscontro dell'univocità della loro funzione oggettiva rispetto all'uso della servitù stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014).

Applicando questi principi all’esecuzione forzata, dove al pater familias si sostituisce il Giudice dell’esecuzione, se egli nulla dica in ordine allo stato dei luoghi lasciando la situazione di obiettiva subordinazione o di servizio corrispondente al contenuto di una servitù prediale, si concreta la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 1062 citato.

daniela73 pubblicato 15 gennaio 2020

Buongiorno, la mia vicenda processuale continua, mi rifaccio al mio post del 2 /1/19 e agli altri post precedenti ,come da voi detto il giudice ha disposto che fosse l ufficiale giudiziario a rimuovere il manufatto e così è avvenuto in data 7 giugno 2019. Io sono rientrata in possesso del mio immobile e ci sono andata a vivere portandoci anche la residenza ,solo che nel mese di luglio a seguito del sopralluogo dell' ufficiale giudiziario la controparte ha contestato l esecuzione asserendo che l ordinanza parlava di rimozione di massi e fili ma che questi non vi erano più in quanto nel frattempo era stato finito il muro a secco (aggiungo io fatto proprio degli stessi massi da cui parti la denuncia) . Ora a febbraio ho un altra udienza, cosa potrà succedere?può il tribunale revocare l ordinanza e richiudermi fuori casa?premetto che io sto proseguendo con il giudizio di merito per ottenere la servitù di passaggio del padre di famiglia, grazie in anticipo per la risposta 

inexecutivis pubblicato 18 gennaio 2020

Non riteniamo che vi siano margini per una revoca dell'ordinanza, anche se, ribadiamo, si tratta di indicazioni di massima non disponendo degli atti del fascicolo.

daniela73 pubblicato 20 gennaio 2020

Buongiorno grazie sempre per  la risposta 

inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2020

Grazie a lei, ci aggiorni!

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