Decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 28 giugno 2017
malmari pubblicato 25 giugno 2017

Buongiorno, tre giorni fa il G.E. ha firmato il decreto di trasferimento dell'immobile che mi sono aggiudicata. Il curatore ora mi dice che devo rivolgermi da un mio legale per far valere questo decreto,perché non rientra nelle sue competenze,in quanto lui è solo un delegato alla vendita dell'immobile ( da premettere che io non ho ancora nessuna copia del decreto),visto che gli occupanti dell'immobile hanno fatto causa alla banca per vizi di formalità di contratto di mutuo. Inoltre mi dice che entro 20 giorni loro possono opporsi al decreto di trasferimento. Dalle vostre precedenti discussioni si evince invece che è compito del curatore consegnare le chiavi dell'immobile ed effettuare liberazione dello stesso. Oltretutto premetto che ho acquistato senza visionare lo stesso,ma solo su foto di perizia.E se dovessi trovare danni a chi dovrei rivolgermi?..C'è anche da considerare che il curatore mi sta mettendo fretta nel firmare moduli per il pagamento f24 all'agenzia delle entrate....Vi chiedo quindi delucidazioni in merito,grazie..

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2017

Per rispondere è necessaria una premessa.

Dal tenore della domanda non è chiaro se la vendita si sia svolta in seno ad una procedura fallimentare. Si parla, infatti, di curatore (e quindi di fallimento, salvo poi far riferimento al GE (Giudice dell’esecuzione), il che al contrario sembrerebbe far pensare ad una vendita esecutiva.

La premessa è doverosa poiché nelle vendite fallimentari la possibilità che venga emesso l’ordine di liberazione (soprattutto quando la procedura si svolge mediante “procedure competitive” e non secondo le prescrizioni del codice di procedura civile ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 107 l.fall) è più dubbia, anche se la giurisprudenza di merito sempre più si sta orientando nel senso di ammettere anche nelle vendite fallimentari comunque l’ordine di liberazione (in tal senso, Tribunale, Reggio Emilia, sez. fallimentare, sentenza 26/10/2013, Trib. Mantova, 13 ottobre 2016.

Ciò detto, e chiarito che a nostro avviso l’ordine di liberazione va emesso sia nelle procedure esecutive che in quelle fallimentari, osserviamo che occorrerebbe capire se il delegato alla vendita è o non è custode (il dato dovrebbe potersi ricavare dall’avviso di vendita o dall’ordinanza di vendita).

 

In ogni caso, a nostro avviso va richiesto che venga emesso l’ordine di liberazione e che il custode venga incaricato della sua esecuzione a spese della procedura, ai sensi dell’art. 560, commi terzo e quarto c.p.c.

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