Decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 15 ottobre 2019
rickygames pubblicato 11 ottobre 2019

Buona sera gentilissimi, scusate se ogni tanto disturbo chiedendo forse troppe informazioni, dopo un mese che ho pagato il saldo prezzo e il delegato ancora non ha voglia di collaborare neanche per far vedere la casa!!!!!! Il decreto non è stato ancora predisposto (mancava l'ape, rimandato più volte) mi dice che comunque le chiavi le posso avere solo dopo 20 giorni dalla notifica del decreto(suppongo ai debitori). Ho riletto l'ordinanza e allego una piccola parte che riguarda l'opposizione alla vendita. Che mi devo aspettare a questo punto??? Possono comunque opporsi blocando la vendita regolare , ma uno che compra all'asta mettendo i soldi, facendosi i prestiti può farsi prendere in giro dallo Stato così? Devo chiedere un mutuo di ristrutturazione e senza il decreto non posso andare avanti e mile altre cose. Grazie per una vostra eventuale risposta.

Allega file

inexecutivis pubblicato 15 ottobre 2019

Cerchiamo di rispondere separatamente alle domande formulate, partendo dalla più semplice.

La dicitura contenuta nell’avviso di vendita che ci ha riportato non deve destare problemi. Essa si riferisce, semplicemente alla possibilità per il debitore ed il creditore di chiedere congiuntamente la sospensione della vendita ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c. nel termine massimo di 20 giorni prima della vendita.

Più articolate è la risposta relativa alla consegna del bene.

Per rispondere all’interrogativo dobbiamo necessariamente muovere dalla preliminare considerazione per cui nella vendita esecutiva trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme che disciplinato le ordinarie compravendite negoziali, ivi compresi, dunque, gli artt. 1476 e 1477 c.c. in tema di obblighi di consegna da parte del debitore.

Orbene, da queste norme si ricava il principio per cui il venditore deve consegnare il bene all’acquirente, e poiché nella vendita esecutiva il decreto di trasferimento è l’atto che determina il prodursi dell’effetto traslativo, è da quel momento che l’aggiudicatario consegue il diritto ad ottenere la consegna del bene.

Così, del resto, si esprime la giurisprudenza, secondo la quale Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

In ordine alla possibilità che invece il debitore possa impugnare la vendita, valgono le considerazioni che seguono.

ai sensi dell’art. 2929 c.c., La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.

Da questa norma si ricava l’affermazione per cui ove il debitore si dolga tempestivamente (cioè nel termine di cui all’art. 617 c.p.c.) di vizi procedurali che hanno riguardano il sub procedimento di vendita (che parte dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita e termina con il decreto di trasferimento), l’aggiudicazione potrà essere travolta.

Viceversa, non vi sono, a nostro avviso, margini per mettere in discussione l’eventuale aggiudicazione.

Sul punto registriamo un importante intervento della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 21110del 2012 hanno affermato che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”, affermando, in motivazione, che “sembra francamente eccessivo pretendere da lui ( l'aggiudicatario) una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita”.

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