Decreto di ammissione al passivo - come si notifica alla curatela?

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  • Ultimo messaggio 02 settembre 2021
danielebenni pubblicato 01 settembre 2021

Buongiorno, a seguito di rigetto dell'istanza di ammissione al passivo del fallimento, ho proposto opposizione e il collegio, con decreto, mi ha ammesso al passivo del fallimento condannando la curatela alla rifusione delle spese di lite.

Ora vorrei procedere a notificare il provvedimento alla curatela e mi chiedevo se posso scaricarlo dal fascicolo telematico attestandone semplicemente la conformità per poi notificarlo oppure se devo prima chiedere l'apposizione della formula esecutiva. Grazie per l'aiuto! Daniele

inexecutivis pubblicato 02 settembre 2021

Buongiorno, a seguito di rigetto dell'istanza di ammissione al passivo del fallimento, ho proposto opposizione e il collegio, con decreto, mi ha ammesso al passivo del fallimento condannando la curatela alla rifusione delle spese di lite.

Ora vorrei procedere a notificare il provvedimento alla curatela e mi chiedevo se posso scaricarlo dal fascicolo telematico attestandone semplicemente la conformità per poi notificarlo oppure se devo prima chiedere l'apposizione della formula esecutiva. Grazie per l'aiuto! Daniele

Rispondiamo alla domanda premettendo che a norma dell’art. 16-bis, comma 9-bis del D.L. 18/10/2012, n. 179, (il comma 9-bis è stato aggiunto dall'art. 52, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall'art. 19, comma 1 lett. a), n. 2), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”.

Questo vuol dire che se si deve semplicemente notificare il provvedimento, è possibile scaricarlo ed notificarlo con l’attestazione di conformità.

Qualche precisazione in più fa fornita se si intende notificare il provvedimento in forma esecutiva.

Invero, l’art. 23 comma 9 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, aggiunto in sede di conversione, avvenuta con l. 18 dicembre 2020, n. 176, prevede che la copia esecutiva dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.

In questo caso la copia esecutiva consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475, comma 3, c.p.c., con e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta.

Questo documento informatico è sottoscritto digitalmente dal cancelliere, e questa firma digitale sostituisce il sigillo di cui all’art. 153, comma primo, secondo periodo, disp. att. c.p.c.

A questo punto il difensore può estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'art. 16 undecies del d.l. 179/2012 equivalgono all'originale.

Se dunque si intende disporre di copia esecutiva occorre depositare nel fascicolo telematico apposita richiesta.

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