DECRETO DECADENZA AGGIUDICAZIONE EX ART. 587 CPC

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  • Ultimo messaggio 24 novembre 2020
Pepy71 pubblicato 21 novembre 2020

 Buongiorno,

ho partecipato ad un asta telematica aggiudicandomi l'immobile. Purtroppo per un errore di interpretazione ho inserito come data saldo prezzo lo stesso giorno dell'asta pertanto non sono stato in grado di procedere al pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione. Mi è stata trattenuta la cauzione a titolo di multa.

L'immobile verrà messo nuovamente all'asta ad un prezzo pari a quello di aggiudicazione con la possibiità di effettuare l'offerta minima pari al 25% in meno rispetto al prezzo base.

Qualora dovessi partecipare nuovamente all' asta e riuscissi ad aggiudicarmi l'immobile ad un prezzo inferiore rispetto al precedente prezzo di aggiudicazione, verrei condannato a pagare la differenza tra il primo prezzo di aggiudicazione e il secondo.

In questoi caso l'importo della cauzione trattenuta verrà considerato nel pagamento della differenza oppure no?

Vi ringrazio per l'informazione.

Sauti 

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inexecutivis pubblicato 23 novembre 2020

Con riferimento alle conseguenze economiche del mancato versamento del saldo del prezzo riteniamo che debbano essere considerati gli artt. 509 e 587 c.p.c., nonché l’art. 177 disp att c.p.c..

L’art. 509 prevede che l’aggiudicatario decaduto può essere condannato, con decreto del

G.E., al risarcimento del danno (così testualmente l’art. 509 c.p.c.) provocato dal suo inadempimento.

È chiaro che la mera decadenza non basta cagionare un danno alla procedura esecutiva, poiché con la riapertura del procedimento di vendita potrebbe giungersi ad una nuova aggiudicazione per un prezzo pari o superiore a quello non versato dall’inadempiente.

Presupposto della condanna è dunque il conseguimento di un ricavato che, unito alla cauzione confiscata, sia inferiore al prezzo della precedente aggiudicazione.

Solo così l’aggiudicatario inadempiente potrà essere condannato al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e la somma tra il nuovo prezzo di aggiudicazione e la cauzione confiscata. (art. 587 cpv. c.p.c.).

La necessità di considerare anche la cauzione confiscata ci pare vada mantenuta ferma nonostante il fatto che l’art. 177 disp. att. c.p.c. non ne tenga conto, stabilendo che la condanna dell’inadempiente abbia ad oggetto il “pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita”, poiché si tratta comunque di una posta attiva incassata dalla procedura in conseguenza dell’inadempimento.

Il decreto di condanna “costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato assegnato il credito da esso portato” (così l’art. 177 cpv. disp. att. c.p.c.).

In dottrina è stato osservato che si tratta di un titolo esecutivo emesso in incertam personam che necessita di essere integrato con il piano di riparto.

Trattandosi di titolo esecutivo emesso nei confronti di un soggetto diverso dal debitore esecutato, va escluso, a nostro avviso, che alla riscossione delle somme provveda la procedura esecutiva (o, in questo caso, fallimentare) tenuto altresì conto dei ritardi che essa arrecherebbe alla chiusura della stessa.

Con il decreto, dunque, i creditori insoddisfatti divengono creditori dell’aggiudicatario inadempiente.

Taluna dottrina ha ritenuto che se tutti i creditori sono stati soddisfatti in sede di riparto la somma oggetto della condanna dovrebbe essere comunque assegnata al debitore (o al fallito) come residuo di liquidazione.

Questa tesi pone qualche dubbio perché l’art. 177 attribuisce efficacia di titolo esecutivo al decreto solo a favore dei creditori insoddisfatti.

Pepy71 pubblicato 23 novembre 2020

Vi ringrazio per la risposta. 

A questo punto mi permetto di avanzare un uteriore quesito.

Qualora la nuova aggiudicazione avvenisse per un importo ben superiore al primo importo di aggiudicazione, è ragionevole pensare di poter chiedere la restituzione della caparra a suo tempo versata e confiscata? Il dubbio sorge in quanto con uno scenario di questo tipo non ci sarebbe più alcun danno cagionato alla Procedura esecutiva pertanto non ci sarebbe più alcun presupposto per trattenere la caparra.

Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.

Saluti

inexecutivis pubblicato 24 novembre 2020

Comprendiamo la domanda, ma l'art. 587 c.p.c. è chiaro nel prevederec he la cauzione vinene trattenuta "a titolo di multa".

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