inexecutivis
pubblicato
23 maggio 2019
Rispondiamo alla sua domanda muovendo dalla premessa che secondo il condivisibile giudizio della Cassazione, il decesso del debitore esecutato non determina l’interruzione del processo esecutivo (al pari di quanto avviene per il processo di cognizione in forza dell’art. 299 c.p.c.) e dunque la procedura segue comunque il suo corso (Cass. 13.6.1994, n. 5721), con l’unica avvertenza che le comunicazioni e le notificazioni previste nei confronti del debitore dovranno eseguirsi nei confronti degli eredi.
In dottrina si è posto il problema se, deceduto il debitore nelle more della procedura esecutiva, il decreto di trasferimento debba emettersi e trascriversi contro il de cuius o contro gli eredi.
La soluzione che riscontra i maggiori consensi è che il decreto vada comunque emesso e trascritto contro il defunto, indipendentemente dalla trascrizione dell’accettazione dell’eredità ai sensi dell’art. 2648 c.c..
Diverse sono le ragioni che militano a suffragio di questa conclusione.
In primo luogo, se ai sensi dell’art. 2913 c.c., “non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento”, il decreto di trasferimento va trascritto contro il de cuius allo stesso modo in cui andrebbe trascritto contro il debitore alienante che, dopo il pignoramento, trasferisca a terzi il bene.
In secondo luogo, la vendita forzata non può diventare la sede in cui, sebbene incidentalmente, si affrontano le questioni relative alla devoluzione del cespite pignorato tra gli eredi.
In terzo luogo viene evocato l’art. 2919 c.c., il quale nel rendere inopponibili all’aggiudicatario i diritti acquistati dai terzi se tali diritti non sono opponibili ai creditori, attribuisce all’acquirente in sede di vendita forzata la medesima posizione assicurata al creditore procedente. In realtà, ai fini che qui interessano, il richiamo a questa norma non ci sembra del tutto pertinente, atteso che essa si limita a regolare il regime di opponibilità in capo all’acquirente degli atti posti in essere dal debitore dopo il pignoramento (o dopo l’iscrizione ipotecaria) ma non affronta e risolve il diverso problema della individuazione di colui contro il quale il decreto di trasferimento vada trascritto.