inexecutivis
pubblicato
21 agosto 2021
Nel caso di morte del creditore la procedura esecutiva si estingue poiché viene a mancare il titolare del credito, a meno che al defunto subentrino i suoi eredi.
Va solo precisato che secondo la dottrina la morte del creditore non determina l’interruzione del processo anche ove dichiarata dal suo difensore. È chiaro tuttavia che la circostanza andrà rappresentata al giudice poiché se nessuno degli eredi compie atti di impulso la procedura si estinguerà.
Tuttavia, allorquando, (come nella vicenda prospettata) nella procedura esecutiva siano intervenuti creditori muniti di titolo esecutivo, la procedura esecutiva prosegue su impulso di questi ultimi.
La giurisprudenza ha infatti osservato che "nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante.(Cass. Sez. U,7.1.2014, n. 61).
Conseguenza di questa premessa è che i creditori intervenuti se intendono che la procedura prosegua il suo corso dovranno sostenerne i relativi costi, sulla scorta di quanto previsto in generale dall'art. 8 d.P.R. 155/2002