Debitore-custode e contratto locazione

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  • Ultimo messaggio 10 maggio 2017
magolo pubblicato 04 maggio 2017

Salve,

sono interessato a fare un offerta per un terreno arigolo che è all'asta presso il Tribunale. Si tratta di una procedura esecutiva molto datata e per questo motivo il debitore è anche custode dell'immobile.

Facendo alcune ricerche ho scoperto che il terreno è stato affittato nel 2013 ad una srl dietro la quale c'è lo stesso debitore con un contratto novennale. Il pignoramento dell'immobile risale agli anni 90. Quindi il contratto di locazione è successivo al pignoramento.

Cosa accadrà nel caso in cui mi aggiudicassi l'immobile? Può questo contratto di locazione essermi opposto?

 

Grazie

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inexecutivis pubblicato 07 maggio 2017

Sulla scorta delle informazioni che ci ha fornito possiamo certamente affermare che il contratto di locazione, essendo stata stipulato in data successiva al pignoramento, non le potrà essere opposto.

 

Infatti, il primo comma dell’art. 2923 c.c. prevede che “le locazioni consentite da chi ha subito l’espropriazione sono opponibili all’acquirente se hanno dta certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l’acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede”.

magolo pubblicato 08 maggio 2017

Esatto, in via generale ero giunto alle stesse conclusioni. Però apparentemente in questo caso occorre valutare il contratto di locazione in maniera diversa in quanto lo stesso è stato consentito dal debitore in quanto custode dell'immobile e non nella veste di espropriato.

 

A chi posso rivolgermi per avere maggiori certezze?

 

Grazie

inexecutivis pubblicato 10 maggio 2017

Il fatto che il contratto di locazione sia stato stipulato dal debitore in quanto custode non muta la sostanza. Infatti, ai sensi dell’art. 560, comma secondo c.p.c. al custode (sia esso il debitore esecutato, sia esso un terzo) “è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione”.

In ogni, caso, anche ove laddove detta autorizzazione fosse intervenuta, il contratto di locazione stipulato non potrebbe durare oltre la data di adozione del decreto di trasferimento. Ciò in quanto i poteri di amministrazione e gestione del bene staggito conferiti al custode dall’art. 560 c.p.c. non possono travalicare i limiti temporali della procedura esecutiva.

 

Le considerazioni appena svolte si rinvengono nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, laddove è stato affermato che i contratti di locazione aventi ad oggetto l’immobile pignorato stipulato dal custode su autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, non possono spiegare i loro effetti oltre la durata della procedura (Cass. S.U., 20.1.1994, n. 459; Cass. sez. III, 28.9.2010, n. 20341).

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