danni provocati da immobile all'asta

  • 4,5K Viste
  • Ultimo messaggio 22 luglio 2019
Lica pubblicato 15 maggio 2019

Salve a tutti! Rivolgo il mio quesito agli esperti in materia di esecuzioni: qual è la procedura per ottenere il risarcimento danni causato da un immobile all'asta? Il caso: un soggetto che abita il piano inferiore di un palazzo di due piani subisce lesioni fisiche a causa della caduta di pezzi di intonaco dell'appartamente sovrastante che è all'asta. Successivamente è costretto a subire diverse limitazioni dovute alla messa in sicurezza (da parte dei vigili del fuoco) dell' appartamento all'asta. Come agire? 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 16 maggio 2019

La risposta alla sua domanda deve necessariamente partire dalla lettura dell’art. 559 c.p.c., ai sensi del quale con il pignoramento il debitore è costituito ex legecustode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti senza diritto a compenso”. La medesima norma prevede che egli debba essere sostituito nella custodia, al più tardi, con l’ordinanza di vendita, a meno che il Giudice, “per la particolare natura” dei beni stessi, “ritenga che la sostituzione non abbia utilità”.

Questo soggetto è responsabile della conservazione dei beni ai sensi dell’art. 65 c.p.c., a mente del quale compito del custode è quello di conservare ed amministrare i beni sequestrati o pignorati.

Egli, inoltre, ai sensi dell’art. 67, comma secondo, c.p.c. è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Quindi, certamente, il custode può essere chiamato a rispondere del danno arrecato alla cosa in custodia, se non l’ha esercitata con la diligenza del buon padre di famiglia.

Fatta questa premessa, affinché il custode sia chiamato a rispondere dei danni cagionati all’immobile è necessario che egli possa esercitare di fatto un potere di controllo sul bene, potere che viene meno allorquando il debitore permane nella disponibilità dell’immobile (a meno che, ovviamente, ciò non si verifichi per colpa del custode medesimo). In questi casi ci sembra corretta la prevalente opinione dottrinaria, secondo la quale i danni arrecati all’immobile dal debitore che occupi il medesimo non possono ascriversi alla responsabilità del custode, in quanto non è identificabile il capo a questi una condotta esigibile, capace di evitarli. Detto altrimenti, è difficile ipotizzare quale iniziativa il custode avrebbe potuto adottare per evitare che il debitore, nel lasciare l’immobile, lo danneggi.

Questi concetti sono stati più volte espressi dalla Corte di Cassazione in tema di locazione, laddove si è affermato ad esempio che “poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”. (Affermando tale principio, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico, sostituibile senza necessità di interventi demolitori sui muri. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 27/10/2015).

Lica pubblicato 23 maggio 2019

Grazie mille per la risposta. Alla luce di quanto da Voi asserito pongo un ulteriore quesito aggiungendo che l'immobile all'asta non è occupato dal debitore esecutato e che nella perizia presente sul sito della procedura -risalente a circa tre anni prima del crollo di calcinacci- risultava occupato senza alcun contratto da altri che versavano "a nero" una somma al debitore esecutato. Ciò detto, il soggetto danneggiato che abita il piano di sotto riferisce che il geometra sostiene di aver fatto presente la necessità di procedere a lavori almeno due anni prima del crollo di calcinacci.. La responsabilità è del custode? E se il custode avesse relazionato sul "precario stato dei luoghi" al giudice dell'esecuzione e quest'ultimo fosse rimasto inerte? Come procedere? Conviene, nel dubbio, intraprendere un giudizio citando ex art 2043, 2051 debitore esecutato e custode, lasciando a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa terzi?

morotron pubblicato 24 maggio 2019

Buonasera, dopo 10 anni finalmente si è chiuso il capitolo del fallimento della mia impresa di famiglia, non sto a giudicare l'operato del tribunale di Monza, ne dei custodi , ne dei curatori .....

Comunque volevo porre una domanda, nel procedimento fallimentare sono andati all'asta un immobile industriale di proprietà della società e due immobili dei soci in quanto fideiussori per i debiti aziendali.

Quest'immobili sono stati consegnati ai Curatori e Custodi in perfetto stato d'uso, tanto che l'immobile industriale è stato affittato dalla procedura alla società che aveva vinto all'asta il ramo d'azienda,per due anni, quando sono stati messi all'asta quest'immobili risultavano in una condizione pietose, distrutti, lasciati in malora agli eventi "vandalici e atmosferici", quindi il valore è diventato all'asta meno di 1/4 del valore di stima e quindi è stato svenduto.

Chi è responsabile dell'immobile e della sua manutenzione per mantenere il valore iniziale ?

I Curatori o i Custodi non sono obbligati a fare delle assicurazioni ?

Il danno principale è stato fatto ai creditori perchè si sarebbero recuparati parecchi soldi per pagarli invece si sono ridotti a una miseria.

Io e la mia famiglia come falliti non abbiamo mai potuto intervenire .....

Grazie

Marco Moro

inexecutivis pubblicato 26 maggio 2019

Rispondiamo all’interrogativo formulato partendo dalla premessa per cui purtroppo il deterioramento dei cespiti ricompresi nel fallimento costituisce un fenomeno assai frequente, e per certi versi fisiologico, connaturato al fatto stesso della cessazione delle attività o della occupazione degli immobili da parte degli aventi titolo.

Ciò premesso, la questione prospettata purtroppo non è facilmente risolvibile.

In primo luogo occorrerebbe verificare se la procedura fallimentare aveva disponibilità liquide nel momento in cui si è posta la necessità di eseguire interventi manutentivi.

Ancora, occorrerebbe verificare quali erano i costi degli interventi ipotizzati come utili rispetto alle concrete possibilità di scongiurare gli eventi verificatisi, nonché rispetto ai possibili valori di realizzo.

Quanto alla stipula di contratti di assicurazione, la risposta non può essere fornita in termini generali, dovendosi compiere una valutazione caso per caso.

Per la copertura dei danni derivanti da agenti atmosferici, se si affermasse un obbligo generale per il curatore di assicurarli, dovrebbe ammettersi, conseguentemente, che tutte le procedure fallimentari devono stipulare una polizza, il che evidentemente non è, così come non è tenuto lo stesso imprenditore successivamente fallito.

In ordine ai danni provocati da terzi occorrerebbe chiedersi e verificare se la necessità di una copertura assicurativa poteva, secondo una prognosi preventiva, costituire, in relazione alle circostanze del caso concreto (tentativi di furto, inesistenza di altri strumenti di protezione del cespite, ecc…), una misura che le regole di una corretta gestione potevano suggerire.

Lica pubblicato 27 maggio 2019

Ringrazio @astalegale per la risposta iniziale al quesito. Alla luce delle precisazioni da me fornite sa dirmi qualcosa?

inexecutivis pubblicato 28 maggio 2019

Le ulteriori informazioni che si sono state fornite ci fanno intravvedere una responsabilità del custode.

La cosa più rilevante ci sembra quella per cui si è consentito che il bene fosse occupato da terzi senza titolo opponibile, i quali per di più versavano un corrispettivo al debitore esecutato, corrispettivo che invece avrebbe dovuto essere acqusito alla procedura ai sensi dell'art. 2912 c.c. 

Lica pubblicato 28 maggio 2019

Grazie mille per la risposta! A quanto ne so solo in un primo momento l'immobile era occupato da terzi "indebitamente". Successivamente è rimasto libero, sicuramente lo era al momento del crollo dei pezzi di intonaco..Purtroppo, poiché la parte lesa non è costituita nella procedura esecutiva, non dispongo di tutte le informazioni (ciò di cui sono a conoscenza l'ho appreso dal sito dove la casa risulta essere all'asta, dal proprietario dell'immobile sottostante che ha subito danni e da ciò che telefonicamente mi ha esposto il custode).. Ciò posto, in base alle risposte da Lei gentilmente fornitemi- in prima e seconda battuta- risulterebbe in ogni caso una responsabilità del custode. In particolare, pur mettendo da parte la parentesi dell'occupazione sine titulo, la responsabilità del custode discenderebbe dagli articoli 65 e 67 c.p.c. che mi indurrebbero a pensare ad un'azione ex art 2043 o 2051 c.c. È corretto? Mi sfugge qualcosa? Grazie infinitamente in ogni caso!

inexecutivis pubblicato 29 maggio 2019

Esatto, la prospettazione giuridica formulata è corretta.

Lica pubblicato 30 giugno 2019

Salve, Vi aggiorno, facendovi altresì partecipi dei miei ulteriori dubbi. Alla fine,previa istanza, il g.e. mi ha concessoo- seppur per brevissimo tempo- l' accesso al fascicolo telematico relativo al procedimento esecutivo in corso. Ho appreso che il custode è stato nominato alla fine del 2015 e da allora svolge diverse attività: controlla che gli inquilini versino l'indennità di occupazione, riscuotendo con cadenza trimestrale i canoni, avverte il giudice se ciò non accade ecc. Dal fascicolo emerge anche che il custode ha altresì relazionato al giudice circa le lesioni causate dal crollo di pezzi di intonaco dal bene pignorato, chiedendo in generale "come muoversi" e allegando referto del p.s. delle persona ferita, verbale dei v.v.f.f. Il giudice si è limitato a disporre una nuova perizia sui luoghi (la perizia poi resa fa ampio riferimento alle lesioni patite dai proprietari del piano sottostante, parla di infiltrazioni e necessari lavori di manutenzione). Successivamente il g.e. ha disposto di chiedere al creditore procedente se fosse disposto ad anticipare le spese necessarie e in merito alle lesioni patite dal malcapitato ha affermato che del risarcimento non rispondesse la custodia. Alla luce di ricerche varie e molteplici dubbi ho deciso di tentare di parlare di persona col giudice dell'esecuzione nel giorno di suo ricevimento. Qui viene il "bello". Mi ha detto che risponde il debitore esecutato, che alla persona lesa non conviene procurarsi il titolo contro costui perché-soprattutto se il creditore procedente è una banca ( come è!) alla fine non prenderà nulla! Le ho fatto educatamente notare che nell'ordinanza con cui veniva nominato il custode, fra le altre cose, si statuiva che quest'ultimo sostituisse il debitore nella custodia del bene pignorato, ma il g.e. mi ha risposto che si trattava di custodia ordinaria, che non c'entrava e che doveva essere il proprietario dell'immobile all'asta ad accertarsi che fosse in sicurezza. Addirittura che c'è giurisprudenza consolidata sul punto. Che cosa ne pensate? Io non sono molto convinta, ma neanche mi va di "illudere" la parte lesa facendole magari vincere una causa (che instaurerei contro custode e debitore esecutato), ma poi non prendere nulla ed anzi rimetterci per via delle spese processuali.

inexecutivis pubblicato 05 luglio 2019

Condividiamo le sue perplessità anche se, come detto, occorrerebbe verificare (al fine di accertare una responsabilità da custodia ex art. 2051 cc) quale condotta avrebbe pututo tenere il custode per escludere l'evento dannoso verificatosi.

Evidentemente se il giudice le ha fornito la risposta di cui ci a dat conto è a conoscenza della situaizone di fatto, sulla base della quale ha ritenuto che il custode abbia diligentemente adempiuto ai suoi doveri (peraltro la cosa ci sembra verosimile, visto che il custode si è attivato).

Lica pubblicato 18 luglio 2019

Beh attivarsi dopo che si è verificato un danno non mi sembra un comportamento rispondente alla diligenza ordinaria! Magari il giudice nel rendere il suo parere informale è stato "superficiale" o magari appoggia un orientamento giurisprudenziale -condivisibile o meno- che deresponsabilizza la figura del custode. Grazie in ogni caso per le Vostre risposte. Cordiali saluti :)

inexecutivis pubblicato 22 luglio 2019

Condividiamo le perplessità. Occorrerebbe però verificare se vi fossero elementi seri che consentissero di revedere il danno che poi si è verificato.

Grazie a lei comunque.

Close