Danni all'immobile provocati dall'esecutato

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  • Ultimo messaggio 31 agosto 2018
briagreco pubblicato 30 agosto 2018

Buongiorno, sono allo stato aggiudicatario di un immobile ed è già stata effettuata la trascrizione ed ogni altra incombenza ma l'immobile è ancora occupato dall'esecutato. Allo stato manca solo lo sgombero, che è stato già fissato, seppure il custode continua a rinviare. Ho avuto modo di vedere, dall'esterno che sono stati smontati i climatizzatori e la caldaia , e da alcune cose che ho visto, credo, che volontariamente si stiano procurando dei danni.  Ciò posto, atteso che i climatizzatori, erano stati elencati nel rapporto di stima allegato agli atti della procedura, chiedo se tali beni possono essere portati via dall'esecutato oppure ho il diritto di pretendere che siano lasciati in loco ? Se cosi fosse come posso sollecitare il custode a far rispettare la mia priorità senza che siano arrecati danni ?

Grazie

Massimo

inexecutivis pubblicato 31 agosto 2018

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.

La nozione di pertinenza si ricava dall’art. 817 c.c., ai sensi del quale costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra. Affinché una cosa possa dirsi pertinenza di un bene principale occorrono dunque due requisiti: uno soggettivo, dato dall’appartenenza al medesimo soggetto della cosa principale e di quella accessoria, e dalla volontà di imporre il vincolo da parte del proprietario, ed uno oggettivo, rappresentato dalla contiguità, anche solo di servizio, e non occasionale, della destinazione, tale per cui il bene accessorio deve arrecare una “utilità” al bene principale.

Quanto agli accessori, manca nel codice una loro definizione, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) che e le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).

Cass. Pen. 19.6.2007, n. 23754 occupandosi del caso in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

Sempre secondo la Corte di Cassazione (n. 4378 del 20.3.2012) non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all’ornamento dell’immobile.

Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteniamo che nel caso da lei prospettato nessuno dei beni indicati possa essere asportato.

Venendo ai mezzi di tutela preventiva azionabili, osserviamo che purtroppo i mezzi a disposizione non sono molti, poiché per quanto il custode possa essere solerte nell'eseguire la liberazione dell'immobile, un occupante male intenzionato potrebbe comunque compiere atti di asportazione e danneggiamento.

L'unica precauzione forse praticabile è quella di stipulare un contratto di assicurazione, sperando di individuare una compagnia disposta a farlo.

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