DANNI ALL'IMMOBILE AGGIUDICATO

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  • Ultimo messaggio 03 febbraio 2018
tittital pubblicato 10 agosto 2017

Buongiorno a tutti,

mi sono aggiudicata un'immobile all'asta il 18 maggio 2017 versando il saldo prezoin data 23 maggio 2017; il decreto ditrasferimento è stato registrato il 30 giugno e notificato al debitire in pari data. In data 13 luglio 2017 sono state evase le procedeure volte alla conacellazione delle ipoteche e alla trascrizione a mio mone dell'immobile.

il debitore con una serie di note ( amio avviso scuse per prendere tempo) ha ritardato il rilascio dell'immobile fino a quando per ragioni di tutela e prevenzione danni ho formulato istanza al GE per far canbiare dal custode le serrature all'immobile. Il debitore aveva già niziato a svuotare lìimmobile della sue cose personali e dei mobili, cosa che è continuata con il consenso del custode.

Tuttavia da oltre un mese segnalavo verbalmente e a mezzo pec al custode che alcuni dei mobili presenti in casa dovevano essre lasciati poichè ancorati e stimati all'atto della perizia dal CTU incaricato.

Il custode invece di chiarire con CTU e GE la cosa provvedeva a fare il contrario ovvero a relazionare al giodice il fatto che quelle strutture ancorate - segnalate come diversa distribuzione degi spazi interni da sanare dal CTU - potevano a nzi dovevano essere rimossi dal debitore.

Mi sono trovata costretta a dover contattare il CTU il quale ha confermato i miei dubbi ovvero che è avvenuto il mutamento dello stato dei luoghi e che quelle strutture erano state stimate con l'immobile e considerate "ottime finiture interne" dal CTU.

Il danni a me arrecato è piuttosto ingente eil GE ha rigettato la mia istanza dicendo che l'immobile per così come è adesso è quallo di perizia e che è stat da me acquistato ad un prezzo inferiore del 40% perc ui devo vdermi la situazione dei danni in altra sede -non potendo gli stessi essere a carico della procedura.

Trovo questa risposta offensiva oltre che implicitamente ingrado di ingenerare nei debitori la volontà di fare danni fino al valore di stima dell'immobile - tanto poi i problemi sono del nuovo propretario.

Ritengo che il custode sia colpevole di quanto da me patito perché non si è attivato in alcun modo a chiarie il fatto con il CTUlaciando così la mia casa in balia del debitore che agito senza freno arrivando anche a portarsi via un lavandino.

Che cosa devo fare? Per me il custode è l'unico colpevole perché non ha viatato al debitore di smontare quelle strutture in attesa di chiarire e oggi mi trovo in casa solo degli scheletri abbozzati di ciò che è stato rappresentato in perizia, nelle nuove planimetriee nelle fotografie.

Vi prego di ripondermi perchésono amareggiataenonmi vogio arrendere.

 

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inexecutivis pubblicato 12 agosto 2017

Per rispondere alle domande che ci ha sottoposto riteniamo necessario partire da alcune premesse normative di fondo.

Ai sensi dell’art. 65 c.p.c., compito del custode è quello di conservare ed amministrare i beni sequestrati o pignorati.

Stessa disposizione si rinviene nell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., che attribuisce al custode il compito di “amministrazione e gestione” del bene pignorato affidato alla sua custodia.

Egli, inoltre, ai sensi dell’art. 67, comma secondo, c.p.c. è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Quindi, certamente, il custode può essere chiamato a rispondere del danno arrecato alla cosa in custodia, se non l’ha esercitata con la diligenza del buon padre di famiglia.

Fatta questa premessa, ci sembra di comprendere dal tenore della domanda che il perno attorno al quale ruota la questione è quello relativo alla possibilità che quanto asportato dal debitore fosse o meno da considerare parte integrante o meno del compendio pignorato.

Se così fosse potrebbe configurarsi una responsabilità concorrente del custode e del debitore.

Quanto alla risposta del Giudice dell’esecuzione, la stessa deve ritenersi senz’altro corretta.

Infatti, in primo luogo occorre considerare che l’art. 2922 c.c. esclude espressamente nelle esecuzioni la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta.

In secondo luogo, ove i danni arrecati all’immobile si ponessero a carico della procedura, si otterrebbe che degli stessi invece di rispondere il debitore (o il custode) risponderebbero i creditori, i quali vedrebbero diminuita la somma tra essi distribuibile.

 

Del danno cagionato alla cosa non potrà che rispondere l’autore (custode o debitore) previo accertamento della loro responsabilità e quantificazione del relativo risarcimento in un ordinario giudizio di cognizione.

tittital pubblicato 13 agosto 2017

nel mio caso è stato proprio il custod e ad indurre il GE in errore perché gli ha fatto emettre un provvedeimento che autorizzava l'asportazioni di un tramezzo in legno (isato come mobile) e di una struttura ancorata al vano scale adibita ad atmadio a muro.Tali "mobili" sono stati relaizzati su misura e disegnati nella planimetria redatta dal CTU che li ha considerati parte dell'immobile ovvero "ottime finiture interne" ed hanno contribuito a dare il valore di staime finale alla casa.

da qualche giorno sono stata immessa nel possesso dell'immobile e ho trovato asportate anche altre cose (faretti illuminazione esterna attaccati ai muri, prese, lampadine, lavandino del ripostiglio, un tramezzo in compensato tra cantina e garage, ecc.)

nel verbale di mio pugno ho invitato nuovamente la custode a risolvere bonariamente la questione delle strutture indebitamente asportate onde evitare spiacevoli conseguenze ma mi sono resa conto che il provvediemmto del GE lo fa sentore sucuro e non attcaccabile; ad occhio e croce ripristinare quei mobili su misura mi costerànon meno di 10-15 mile euro.

cosa faccio ripropongo istanza al giudice per ordinare al debitore di riporatrmi quei mobili? vorrei un consiglio...

grazie 

inexecutivis pubblicato 15 agosto 2017

Il suggerimento che ci sentiamo di offrirle è certamente quello di chiedere al giudice l'adozione di un provvedimento che modifichi quello, precedentemente adottato, con cui autorizzava (evidentemente sulla scorta di una errata relazione del custode) l'asporto di quelle finiture.

Nell'istanza dovrà aver cura di specificare che quanto asportato rientrava nel concetto di accessori e pertinenze (cui il pignoramento si estende ai sensi dell'art. 2912 cc), tanto che lo stimatore nel proprio elaborato le considerava "finiture di pregio".

Il problema (di tipo giuridico) cui potrebbe trovarsi di fronte è quello per cui i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 487 cpc "finchè non abbiano avuto esecuzione".

tittital pubblicato 24 settembre 2017

Buonasera,

il GE in prima battuta ha rigettato la mia istanza ad ottenere il ripirstino dello stato dei luoghi confermado i precedetnti provvedimenti; ci sono andata a parlare nell'orario di ricezione e gli ho spiegato la stituazione e l'entità dei danni arrecati per negligenza del custode ( alcuni anche quando lui solo aveva le chiavi dellimmobile) e lui si è reso disponibile a quantificare una cifra amio favore all'udienza di riparto. mi ha chiesto però di fare un'istanza con allegati i preventivi di spesa per vedere quali spese rimbrosarmi e quali no.

Avrei bisigno di una spunto per scrivere questa istanza e di capire bene quali sono le cose per le quali devo avere risarcimento ( es. motore serranda garage manomesso, condizionatore manomesso, motore per cancello smontato, scavo con asportazione terreno in giardino con manomissione di tubi impianti di irrigazione e impianto di illuminazione estrena sventrato (asportato anche dispositivo per irrigazione a tempo) cordoli in ardesia del giardino spaccati, faretti esterni a muro staccati, mobili su misura ancorati e periziati dal CTUa sportati, lavandino nel cucinotto asportato, videocitofono manomesso per asportazione pezzi, cavi elettrici delle luci interne tagliati in quasi tutte le stanze).

Grazie 

inexecutivis pubblicato 25 settembre 2017

A nostro avviso tutti i danni che ci ha indicato tra parentesi sono suscettibili di esser erisarciti, a condizione che si dimostri il fatto che essi sono successivi alla visita dell'immobile.

le suggeriamo di dare mandato ad un legale per depositare l'istanza, onde evitare che la stessa non sia redatta in modo tecnicamente corretto.

tittital pubblicato 26 settembre 2017

Posso affermare che il decreto di trasferimento è stato firmato in data 15 giugno 2017 e registrato il successivo 30 giugno. ho visitato con testimoni l'immobile in data 10 e 20 luglio e le cose rotte/asportate erano presenti e funzionanti.

e che ho provveduto finanche ad inviare raccomandata ar a debitori e custodi con cui diffidavo alla rimozione di strutture in legno chiaramente parte dell'immobile pena azioni risarcitorie.

i danneggiamenti sono avvenuti a valle del decreto di trasferimento e fino al giorno 11 agosto - data di consegna dell'immobile ma i lavori di scavo del giradino duramte il periodo di custodia - con il costode che ha fatto finta di non vedere.

grazie

inexecutivis pubblicato 26 settembre 2017

Questo certamente la legittima ad agire per ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell'occupante.

Potrebber oesservi anche profili di responsabilità del custode

savyfo pubblicato 03 febbraio 2018

Buongiorno Tittital

se vorrà aggiornarci, La ringrazio in anticipo

Ancora grazie 

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