Per rispondere alle sue domande riteniamo utile richiamare preliminarmente una serie di norme, dalla cui lettura è possibile trarre le regole di disciplina del caso da lei prospettato.
Come giustamente ricordava, l’art. 2922 c.c., esclude che nella vendita esecutiva trovi applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta.
Questo certamente non vuol dire che il bene pignorato debba o possa considerarsi abbandonato a se stesso, o esposto agli atteggiamenti vandalici del debitore o di altri.
Ai sensi dell’art. 559, comma primo, c.p.c., “col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze ed i frutti, senza diritto al compenso”.
Il comma quarto della medesima disposizione dispone poi che il debitore è sostituito nella custodia della cosa, al più tardi, nel momento in cui il Giudice dell’esecuzione pronuncia l’ordinanza di venda; la norma prevede che custode sia nominato il professionista delegato nelle operazioni di vendita o l’IVG.
L’art. 560, ultimo comma, c.p.c. attribuisce poi al custode il compito di “amministrazione e gestione” del bene pignorato affidato alla sua custodia.
Sempre l’art. 560, al terzo comma, prevede che “Il giudice dell'esecuzione dispone … la liberazione dell'immobile pignorato … quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso … ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile”.
Sulla scorta del combinato disposto di queste previsioni normative possiamo affermare che il debitore non ha alcun titolo per alterare lo stato dell’immobile sottoposto a pignoramento, quand’anche lo stesso fosse completamente abusivo. Non può farlo prima che sia disposta la vendita, in quanto egli è mero custode del bene; non può farlo dopo che sia stata disposta la vendita, poiché il Giudice ha normalmente attribuito ad altri la custodia, per cui egli non è più nemmeno custode.
Se l’esecutato esplicita le minacce di cui si è detto, il custode ha il dovere di chiedere al Giudice dell’esecuzione l’adozione dell’ordine di liberazione dell’immobile ai sens idell’art. 560, comma terzo, c.p.c.. Invero, il fatto che il debitore sia stato autorizzato ad abitare l’immobile non esclude che egli sia comunque custode dello stesso.
Infine, ci permettiamo di osservare che non ci sembra condivisibile l’assunto per cui nelle vendite esecutive troverebbe applicazione l'art. 1477 del c.c.. A nostro avviso, infatti, la cosa venduta deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento (anteriore) del pignoramento, non già della vendita. Questo perché è il bene pignorato a costituire l’oggetto della garanzia del creditore, tanto è vero che il codice si preoccupa di affidare al debitore prima (quale custode) ed al custode giudiziario poi, il compito di conservarla ed amministrarla fino a che non sia consegnata all’acquirente.