inexecutivis
pubblicato
22 maggio 2017
Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.
In primo luogo occorre premettere che nella vendita esecutiva l’effetto traslativo si produce alla data di deposito in cancelleria del decreto di trasferimento (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) sebbene sia stato autorevolmente sostenuto (da minoritaria, per quanto autorevole, dottrina) che l’effetto traslativo si determini con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).
Occorre poi ricordare che ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente", laddove per anno incorso si intende non già l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì l’annualità. Nel senso che la nozione di anno in corso vada riferita non già all’anno solare, bensì all’anno di gestione, si è pronunciato Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”.
Sulla scorta di queste premesse, riteniamo che l’ipotesi da lei formulata sia corretta, nel senso che se il decreto di trasferimento dovesse essere successivo al primo ottobre, l’annualità in corso alla data del decreto di trasferimento sarebbe quella 01.10.2017-30.9.2018.
Quello che abbiamo detto no muta se la consegna delle chiavi venisse anticipata rispetto alla data di adozione del decreto di trasferimento, poiché l’art. 63 citato parla di subentro nei diritti, cosa che prima del trasferimento della proprietà non si verifica.