Dati esecutato in chiaro

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  • Ultimo messaggio 31 luglio 2021
betti1965 pubblicato 26 luglio 2021

Buongiorno,

nella perizia di stima allegata a tutti gli altri documenti necessari per lo svolgimento dell'asta, il Delegato alla Vendita, NON HA oscurato tutti i dati dell'esecutato, lasciando in chiaro in una pagina il suo codice fiscale. Tale documento è ancora ben visibile in rete.

L'asta è stata aggiudicata il 27/5/2021 ma ancora non è stata saldata e quindi manca il decreto di trasferimento definitivo.

Domanda 1

Ci sono gli estremi per un'opposizione con l'obiettivo di invalidare l'asta per un'errore di procedura?

Domanda 2

Ci sono gli estremi per una rivalsa contro il Delegato alla Vendita?

 

 

inexecutivis pubblicato 31 luglio 2021

Rispondiamo premettendo che sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.

Vi sono dati che permettono l’identificazione diretta come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. e dati che permettono una identificazione indiretta (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa).

Con specifico riferimento al codice fiscale si è pronunciato il Garante della privacy, con provvedimento del 17 dicembre 2020.

Ciò premesso, l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari in sede esecutiva pone un evidente ed intuibile problema di tutela della riservatezza, che deve confrontarsi con la opposta esigenza di completezza informativa funzionale alla migliore collocazione del cespite pignorato sul mercato.

Si tratta di antitetici interessi che il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196), entrato in vigore il primo gennaio 2004, ha tentato di comporre con l’art. 174, recante "Notifiche di atti e vendite giudiziarie", il quale ai nn. 9 e 10 ha modificato gli artt. 490, terzo comma, e 570, primo comma, c.p.c. disponendo che l’avviso di vendita non debba contenere indicazioni relative al debitore, ma che comunque le informazioni relative anche alle generalità del debitore possono essere fornite dal cancelliere (o dal professionista delegato) agli interessati.

La materia è stata poi ulteriormente incisa dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07/02/2008, recante “Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie”, la cui preoccupazione è stata quella di armonizzare la portata delle modifiche inserite nel codice di rito dal d.lgs 196/2003 alle successive novità normative del 2005, che in materia di pubblicità avevano previsto, con la riscrittura dell’art. 490, comma secondo, che fosse assoggettata a pubblicazione sia l’ordinanza di vendita che la perizia di stima.

In questo provvedimento il Garante ha osservato che l’oscuramento dei dati del debitore deve riguardare anche questi due atti, poiché altrimenti la tutela apprestata dall’art. 490, comma terzo c.p.c. (entrato in vigore prima delle riforme del 2005) sarebbe stata vanificata.

Quindi, ha altresì prescritto che gli atti oggetto di pubblicità non possono contenere i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo.

In teoria, pertanto, la pubblicazione del codice fiscale èindebita.

Si tenga comunque presenta che recentemente Cass. civ. Sez. III, 15/07/2014, n. 16133 ha affermato che il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto non risarcibile il danno alla privacy consistente nella possibilità, per gli utenti del "web", di rinvenire agevolmente su internet - attraverso l'uso di un comune motore di ricerca - generalità, codice fiscale, attività di studio, posizione lavorativa e retributiva della parte attrice). (Cassa con rinvio, Trib. Roma, 02/07/2008)

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