Custodia post asta

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morgantoday pubblicato 24 dicembre 2020

Buonasera, vorrei porre alla vostra attenzione un quesito. Ho l’opportunità di partecipare ad un’asta per provare ad aggiudicarmi un immobile, ma dovrò aprire un mutuo per saldare entro i termini il prezzo totale. Ora, la mia domanda è: dal momento dell’aggiudicazione ho 90 gg per saldare il prezzo, ma il perito della banca deve fare la sua valutazione sull’immobile per erogare il mutuo, come faccio a far entrare il perito in casa se nom me sono effettivamente ancora proprietario e non dispongo delle chiavi ? Scusate se è una domanda magari banale ma non capisco il meccanismo.

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inexecutivis pubblicato 26 dicembre 2020

Per rispondere all’interrogativo occorre muovere dalla premessa per cui la funzione di conservazione e amministrazione del bene pignorato affidata al custode non è fine a sé stessa, ma è finalizzata alla migliore collocazione del cespite sul mercato. E questo risultatosi ottiene rendendo appetibile la vendita anche attraverso un servizio di “assistenza” all’aggiudicatario.

Detto questo, se l’aggiudicatario rappresenta di avere la necessità di accedere al bene e se il delegato si rende conto del fatto che quell’accesso è necessario a garantire il versamento del saldo, o a soddisfare una reale esigenza, deve consentirlo perché quell’accesso non solo tutela un interesse dell’aggiudicatario, ma soprattutto è necessario agli interessi della massa e rappresenta uno dei modi attraverso cui si persegue l’obiettivo di una gestione efficiente della procedura.

Riteniamo inoltre che l’accesso dell’aggiudicatario al bene debba essere consentito anche sulla scorta di altri argomenti.

Costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni (di tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte legale o negoziale delle stesse) la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto (o nella legge), trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Traslando questi concetti al caso di specie, riteniamo che il curatore abbia l’obbligo di consentire l’accesso, anche in base ad un principio di buona fede.

Il suggerimento dunque è quello di richiedere formalmente al custode (tramite pec o raccomandata a.r.) di poter accedere al bene, indicando le ragioni, e magari rappresentando gli argomenti da noi svolti.

Ricordiamo per completezza che al fine di facilitare l’erogazione di finanziamenti destinati al versamento del saldo l'ABI ha elaborato due protocolli.

Secondo il primo protocollo, la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed il suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione.

Il secondo protocollo, invece, utilizza il meccanismo della ipoteca su cosa altrui, e prevede che i passaggi appena descritti si realizzino in tempi diversi.

In particolare, secondo questi protocolli, il soggetto potenziale acquirente contatterà la banca (ovviamente in tempo utile per il deposito dell'offerta di acquisto) la quale procederà all'istruttoria del finanziamento comunicandone l'esito almeno 15 giorni prima della vendita e sottoscrivendo con il mutuatario un preliminare di mutuo sottoposto alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione (a questa condizione per la verità il protocollo aggiunge anche quella del successivo trasferimento del bene all'aggiudicatario, ma si tratta di cuna condizione impossibile, in quanto il trasferimento del bene avverrà necessariamente, per espressa previsione dell'art. 596 c.p.c., dopo il versamento del saldo prezzo, e dunque dopo la stipula del contratto definitivo di mutuo).

All'esito della vendita, se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario, il contratto preliminare di mutuo si risolverà automaticamente.

Viceversa, in caso di aggiudicazione, le parti procederanno alla stipula del definitivo, contenente:

  1. l'assenso del mutuatario alla iscrizione ipotecaria di primo grado (sostanziale, in quanto le ipoteche eventualmente iscritte saranno cancellate ex art. 586 c.p.c.)
  2. la delega del mutuatario alla banca di erogare direttamente alla procedura l'importo del finanziamento.

Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.

Le suggeriamo dunque di contattare sin d’ora la banca.

Rezel pubblicato 15 gennaio 2021

Salve,

desideravo porre dei dubbi:

se, come ho letto da alcune vostre risposte, decidessi di chiedere, in seguito al saldo dell'immobile, di essere posto come custide dell'immobile:

- come va formalmente presentata questa domanda?

- se la domanda viene accolta, il custode precedente deve consegnare le chiavi al nuovo custde (me) nel luogo dell'immobile e quindi redigere un verbale di passaggio?

- essendo io nuovo custide, appena decretato il passaggio di proprietà, devo redigere io un verbale?

- come mi tutelo da eventuali irregolrità che evidenzierei al custode alal consegna delle chiavi?

- posso in quanto custode, iniziare a visionare l'immobile e sistemare alcune cose (serratura inclusa) considerato ch una volta saldato si attende solo il decreto?

chiedo pazirnza per le tante domande ma, sono davvero molto contento di avervi trovato.

Spero di aver espresso decentemente le mie perplessita.

 

Saluti.

R

inexecutivis pubblicato 17 gennaio 2021

 Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.

Per quanto attiene alla domanda di nomina a custode, osserviamo che non esistono formule sacramentali. Occorrerà recarsi in Tribunale e depositare (cioè consegnare) una istanza in tal senso presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione.

Quanto al luogo di consegna delle chiavi, riteniamo che nel disaccordo tra le parti, la consegna deve avvenire presso l’immobile, ai sensi dell’art. 1182, comma secondo, c.p.c.

Nelle vendite negoziali queste operazioni avvengono generalmente senza formalità, salvo che non insorgano contestazioni o non vi siano esigenze particolari.

In sede esecutiva, l’obbligo di consegna costituisce un compito specifico del custode, di cui a nostro avviso deve essere mantenuta traccia attraverso la redazione di un verbale di consegna del bene. Questa documentazione, peraltro, ha la funzione di risolvere possibili contestazioni circa lo stato dell’immobile.

Quanto alle irregolarità ci occorrerebbero maggiori informazioni per capire di cosa si tratta ed individuare la soluzione più corretta. Il suggerimento è comunque quello di verbalizzare tutto alla consegna delle chiavi, in modo da lasciare traccia.

Quanto ai lavori, formalmente occorre attendere il decreto di trasferimento, poiché è quello l’atto che determina il trasferimento della proprietà (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272). Tuttavia, riteniamo che possano essere compiuti quegli interventi minimi (come ad esempio il cambio della serratura) che hanno mera funzione conservativa e che servono ad evitare danni a terzi (pensiamo, per fare un esempio, ad un cornicione pericolante).

Ci aggiorni e ci faccia sapere come andra!

Rezel pubblicato 17 gennaio 2021

Buonasera,

 

grazie mille per la risposta. 

Inoltre, mi sono reso conto rileggendo che, ho scritto in modo pessimo ma, siete stati tanto gentili da sorvolare sulla forma. Grazie!

Vi ho interpellati durante una pausa di lavoro, di corsa.

In ogni caso, mi sembra di aver ben compreso la risposta e, esporrò la mia esperienza man mano che si evolve.

Ho solo un po paura dei tempi e, mi preoccupano le possibili ritorsioni dul bene da parte di chi lo perde.

Leggendo il vostro forum ho preso contatto con la UnipolSAI che mi ha confermato la possibilità di stipulare la polizza contro atti vandalici sostituendo inoltre quella proposta dalla banca per semplice scoppio-incendio necessaria per il mutuo (mutuo a saldo d'asta).

Non mi è chiaro perche nella perizia allegata nella documentazione dell'asta è riportato un accesso forzoso nel 2018 ma, la prima volta che ho visitato l'immobile ero in privato con l'ex marito dell'esecutata. Come è possibile? (immobile trovato su subito nel tentativo di venderlo prima dell'asta),

Voi che avete tanta esperienza come vi spiegate questa dinamica?

L'esecutata o chi per lei ha accesso all'immobile anche se in realta è stato necessario un accesso forzoso a suo tempo?

Forse perche il custode deve per ordinanza del giudice avere accesso all'immobile entro 10 giorni dal suo incarico?

Infinitamente grato.

Spero in una ulteriore risposta.

inexecutivis pubblicato 20 gennaio 2021

L’accesso all’immobile è attività imprescindibile per il corretto svolgimento della procedura esecutiva.

All’immobile ha necessità di accedere l’esperto nominato per la stima (a norma dell’art. 569, comma primo, c.p.c.) al fine di poter compiutamente redigere il proprio elaborato peritale, in relazione ai contenuti prescritti dall’art. 173-bis disp. att. c.p.c.

All’immobile ha inoltre necessità (anzi, più correttamente, ne ha l’obbligo) di accedere il custode del compendio pignorato, poiché una corretta conservazione de amministrazione del cespite (art. 65 c.p.c.) non possono eseguirsi prescindendo dall’accesso all’immobile, le cui condizioni devono essere dal custode costantemente monitorate.

Infine, l’accesso all’immobile deve essere garantito ai potenziali offerenti, al fine di porli nelle condizioni di esercitare, se lo richiedono, il diritto di visita dell’immobile secondo quanto prescritto dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, in base alla prescrizione dell’art. 560, comma quinto, c.p.c.

Fatte queste premesse, nel caso di specie potrebbe essere accaduto semplicemente che l’occupante dell’immobile non consentiva l’accesso dello stimatore, e quindi il giudice ha autorizzato l’accesso mediante l’utilizzo della forza pubblica.

Infatti, nell’esercizio dei poteri di direzione della procedura di cui il giudice dell’esecuzione dispone a norma dell’art. 484 c.p.c., egli può autorizzare lo stimatore (o il custode ) ad avvalersi dell’ausilio della forza pubblica nominata a norma dell’art. 68 c.p.c. (secondo cui “il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica”) e 14 Ord. Giudiziario (a mente del quale ogni giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l’intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede”).

Ricordiamo a questo proposito che l’assistenza della forza pubblica in fase esecutiva costituisce collaborazione all’esecuzione forzata ed è strumentale rispetto al provvedimento giurisdizionale (in proposito, Corte Cost. 24.7.1998, n. 321).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato sul punto che “l’autorità amministrativa richiesta di concorrere con la forza pubblica all’esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo ha il dovere di prestare i mezzi per l’attuazione in concreto dello stesso onde realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione … L’apprestamento di tali mezzi da parte della pubblica amministrazione è, pertanto, assolutamente doveroso” (Cass., 26.2.2004, n. 3873). Conseguentemente, “il rifiuto di assistenza della forza pubblica all’esecuzione dei provvedimenti del giudice … sempre che non dipenda da accertata indisponibilità di forza … costituisce un comportamento illecito” (Cass., Sez. Un., 1.8.1962, n. 2299).

Rezel pubblicato 21 gennaio 2021

Salve,

scrivo questo post per aggiornarvi sulla mia esperienza e se possibile verificare eventuali anomalie.

Martedi ho partecipato all'asta per l'immobile di mio interesse presentando l'offerta minima come unico offerente. L'immobile è stato momentaneamente non aggiudicato ( adetta del delegato: per formalità) e la decisione rinviata al giudice.

Nel frattempo ho provveduto a contattare il custode per poter fare una visita più aggiornata all'immobile (visitato mesi prima).

Sono in attesa di risposta e, nella conversazione telefonica il custode mi ha comunicato che dovra richiedere una liberatoria per i mobili (presenti anche in perizia) all'interno dell'immobile.

Sinceramente questi ultimi sarebbero potenzialmente di interesse anche se usati e di poco valore ma buoni per tamponare all'inizio. Mi è stato riferito che se dovessero attraverso liberatoria essere abbandonati allora la procedra valutera in base al valore e al relativo costo di dismissione se appropriarsene per venderli e aumentare il ricavato o lasciarli dove sono.

Tutto regolare?

Grazie mille per il vostro sostegno.

Saluti.

R

inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2021

La risposta che le è stata fornita ci sembra corretta.

Invero, l’art. 560, comma sesto c.p.c. dispone che quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, in quanto non pignorati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Rezel pubblicato 25 gennaio 2021

Buonasera,

vi ringrazio come sempre per la vostra celere ed esaustiva risposta. 

Quindi potro entrare in possesso dell'immobile anche se dovessero ancora esserci delle cose che necessitivno di delibera o devo attendere necessariamente l'eventuale risposta su come devono essere disposte le cose. Il custonde che tempi massimi ha per sgomberare e/o l'esecutato?

Altra domanda, sono in attesa di eventuale assegnazione avendo partecipato come unico offerente con offerta minima. So che nel tempo che sta passando dall'asta (19 gennaio 2021) il giudice sta penso provvedendo a contatare le parti per vautare l'accettazione dell'offfera (dico giusto) uesta operazione che tempi massimi ha?

credo di aver letto che per legge siano 20 giorni.

Considerato il delegato ha comunicato l'esito dell'asta al giudice la mattina stessa, se fosse corretto (20 gg) dovrei attendere sino al 16 febbraio circa (giusto), poi che possibilità ho?

grazie in anticipo

 

inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2021

Il bene le deve essere consegnato dal custode, che protrebbe entrare in possesso dello stesso anche se ci sono ancora dei mobili.

Quanto ai tempi di aggiudicazione, non esiste un termine, ma l'offerente è liberato se entro 120 giorni non interveine l'aggiudicazione.

andreamarino pubblicato 07 marzo 2021

Buonasera, sono qui a chiedere come azionare alcuni strumenti di tutela post asta. Dopo aver partecipato ad un'asta ed essermi aggiudicato l'immobile in vendita all'incanto, sono venuto a sapere dai mezzi di stampa che l'immobile, disabitato, è stato oggetto di un incendio (forse doloso) che ne ha comportato il parziale crollo (sono crollate due delle quattro stanze di cui si componeva). Poiché non ho versato ancora l'importo dell'aggiudicazione e ovviamente non c'è stato il decreto di trasferimento, poiché non sono ancora decorsi i 120 giorni dall'asta, vorrei chiedervi, trattandosi di un possibile caso di "aliud pro alio" cosa posso fare e cosa chiedere al GE non essendo più mio di mio interesse l'immobile parzialmente demolito. Sono in grado di rappresentare al giudice la mia richiesta di estromissione dalla procedura di trasferimento? Il custode ad oggi non mi ha comunicato alcunché essendo trascorso del tempo dall'accaduto e immagino sia a conoscenza dei fatti, essendo intervenuta la forza pubblica. Come posso tutelarmi? Grazie come sempre per la vostra disponibilità e professionalità

inexecutivis pubblicato 10 marzo 2021

Per rispondere all’interrogativo formulato riteniamo che occorra partire dalla previsione dell’art. 2922 c.c., a mente del quale nella vendita esecutiva non trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta.

Questa norma , che per costante giurisprudenza si applica anche alle vendite fallimentari (crf., sul punto, cass. Ordinanza n. 14165 del 12/07/2016) riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", configurabile, invece, se il bene aggiudicato:

1. appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita;

2. oppure manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale;

3. oppure ancora quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso previsto e che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto.

Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si va affermando il principio per cui “La differenza strutturale tra la vendita forzata e quella negoziale è ostativa all'adozione, per la prima, di una nozione lata di "aliud pro alio", con la conseguenza che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario” (Cass. Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1669. Si trattava del caso in cui una unità abitativa la cui inagibilità, dichiarata dal Comune per la presenza di elementi inquinanti, ed emersa solo a seguito di una integrazione della perizia di stima depositata dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ed era solo temporanea per la piena recuperabilità della salubrità dell'immobile).

Ciò detto, ove dovesse risultare che oggettivamente si tratta di una ipotesi di aliud pro alio, nei termini che abbiamo esplicitato, si pone il problema delle modalità attraverso cui l’aggiudicatario può avvalersi del rimedio.

In passato si contendevano il campo due tesi dottrinarie. La prima riteneva l’aggiudicatario un acquirente tout court, e dunque, titolare degli stessi rimedi processuali generalmente riconosciuti in caso di vendita di aliud pro alio; la seconda invece argomentava nel senso che, poiché la vendita si inserisce nell’ambito di un iter processuale con regole sue proprie, ad essa soggiace, con la conseguenza che l’aliud pro alio deve essere fatto valere nei limiti dell’opposizione agli atti esecutivi.

Anche in giurisprudenza si riscontrava un certo contrasto.

Nella sentenza n. 4378 del 20 marzo 2012 (Pres. Filadoro, Est. Barreca), si è affermato, in continuità con precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2003, n. 7294; Sez. II, 3 ottobre 1991, n. 10320) che mentre i soggetti del processo esecutivo, diversi dall’aggiudicatario, possono fare valere la diversità del bene venduto rispetto a quello staggìto soltanto con una (tempestiva) opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli atti successivi e conseguenti, l’acquirente aggiudicatario ha a disposizione gli stessi strumenti di tutela azionabili in caso di vendita volontaria.

In consapevole contrasto con questa pronuncia si è invece posta la sentenza n. 7708 del 2 aprile 2014, (Pres. Russo, Est. De Stefano), secondo cui l’aggiudicatario di un bene pignorato ha l’onere di far valere l’ipotesi di aliud pro alio (che si configura ove la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello indicato nell’ordinanza, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, oppure risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all’uso che, preso in considerazione nell’ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto) con il solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi e quest’ultima deve essere esperita comunque - nel limite temporale massimo dell’esaurimento della fase satisfattiva dell’espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell’atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria.

Quest’ultimo indirizzo è stato poi confermato, seppur meglio precisato, dalla sentenza 29 gennaio 2016, n. 1669, e dalla Ordinanza n. 11729 del 11/05/2017, le quali hanno affermato che il termine di cui all’art. 617 c.p.c. “decorre dalla conoscenza del vizio o delle difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto, occorrendo, conseguentemente, anche fornire la prova della tempestività della relativa opposizione all’interno del processo esecutivo”.

In defintiva, il primo accertamento da compiere è quello relativo all'accertamento di che tipi di danni sono stati provocati. Se oggettivamente il bene fosse stato danneggiato in mono talmente grave da configurarsi un aliud pro alio, suggeriamo di procedere velocemente a depositare una richiesta di revoca dell'aggiudicazione. In suberdine, nella stessa richiesta, si chieda una riduzione del prezzo, anche se questa seconda opzione non sarebbe giuridicamente praticabile. Alcuni tribunali, tuttavia, percorrono questa strada anche se occorre il consenso dei creditori in quanto nelle vendite giudiziarie non opera la disciplina delal garanzia per i vizi della cosa venduta, ex art. 2922 cc.

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