Custodia e Residenza

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  • Ultimo messaggio 28 luglio 2020
alessandrotv pubblicato 24 luglio 2020

Buongiorno,

sono un cittadino e mi è capitato, per investimento, di acquisire immobili all'asta. Grazie ad un'occasione ho deciso di acquistare una casa per andarci a vivere.

Sono quindi l'aggiudicatario di un immobile (Asta gennaio 2020), ho versato il saldo (maggio 2020) ed essendo l'immobile occupato al momento non mi è ancora nemmeno stato emesso il decreto di trasferimento. Per altro, il decreto di trasferimento avrà una sospensiva di 60gg dovuta al fatto che l'immobile è vincolato e quindi serve la liberatoria delle belle arti.

In ogni caso, l'esecutato che occupa l'immobile se ne andrà a fine agosto, e quindi, già in accordo con lui e con il custode nominato dal tribunale, me ne assumerò custodia per metà settembre.

La domanda che mi pongo è se potrò assumere già la residenza o per lo meno avere le utenze base. Non so se sia pertinente come informazione, ma l'imposta di registro la pagherò come prima casa. Il delegato alla vendita non è il tribunale ma un notaio.

Grazie a tutti

 

inexecutivis pubblicato 28 luglio 2020

Nel rispondere alla domanda riteniamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Quanto alla residenza, osserviamo che fino a quando non si andrà effettivamente ad abitare all’interno del nuovo appartamento, la residenza non potrà essere trasferita. Ricordiamo infatti che a norma dell’art .43 c.c. “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, per cui se non v’è dimora abituale all’interno di un determinato luogo non può esservi residenza.

Ed infatti, a norma dell’art. 13, comma 2, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, la dichiarazione di variazione di residenza deve essere fatta nel termine di 20 giorni dal verificarsi del fatto che l’ha determinata”, il che significa che prima deve avvenire il cambio di dimora e solo dopo, nel termine di 20 giorni, si può formalmente trasferire la residenza.

 Si aggiunga che a mente dell’art. 18-bis del medesimo d.P.R. l'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di variazione di residenza accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione della variazione per il tramite (così prevede il successivo art. 19) della i polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato.

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