custodia e adempimenti

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emiliana pubblicato 16 maggio 2019

Salve vorrei sapere cosa devo fare in qualità di custode delegato alla vendita di immobile venduto all'asta per il quale ho solo la cauzione e la liberatoria del debitore circa la liberazione dell'immobile dai mobili e oggetti presenti nell'immobile stesso.

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inexecutivis pubblicato 19 maggio 2019

Salve vorrei sapere cosa devo fare in qualità di custode delegato alla vendita di immobile venduto all'asta per il quale ho solo la cauzione e la liberatoria del debitore circa la liberazione dell'immobile dai mobili e oggetti presenti nell'immobile stesso.

La domanda ci sembra eccessivamente generica e non siamo in grado di fornire una risposta precisa.

Ci occorrerebbero ulteriori dettagli, anche in ordine allo stato del procedimento di vendita, con particolare riferimento all’intervenuta aggiudicazione o emissione del decreto di trasferimento, all’eventuale intervenuta adozione, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’ordine di liberazione, ecc.

Ci fornisca questi ulteriori dettagli e cercheremo di essere più precisi.

ania pubblicato 25 maggio 2019

Buongiorno, 

Vorrei visionare una proprietà appena messa all'asta di Lecco ma l'avvocato custode non risponde ne a messaggi, ne a mail, ne a chiamate. Come dovrei procedere? Sarei molto grata se qualcuno mi può suggerire come mi devo comportare.

Ania Bandelli

 

inexecutivis pubblicato 29 maggio 2019

La risposta all’interrogativo formulato impone una risposta diversificata.

Ai sensi dell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., (prima che fosse riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019) il giudice, con l'ordinanza di vendita stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Aggiungeva, che gli interessati hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta, la quale deve essere formulata mediante il portale delle vendite pubbliche. La disamina dei beni, infine, si doveva svolgere con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e a d impedire che essi abbiano contatti tra loro.

Sulla scorta di questi dati riteniamo che il custode dovrebbe essere presente durante la visita dell’immobile, se non altro per un principio di ordinaria diligenza, cui lo stesso è tenuto ai sensi dell’art. 1176 c.c. Peraltro, potrebbero esserci problemi di contatti tra gli offerenti, che devono essere scongiurati per espressa previsione normativa.

Queste disposizioni, per effetto di quanto prescritto dall’art. 4, comma 4, del citato decreto legge, troveranno applicazione per le procedure esecutive iniziate prima del 13 febbraio 2019.

Per le procedure iniziate successivamente, invece, si applicherà il novellato art. 560, che riportiamo per comodità espositiva:

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.»

Come si vede, la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di visita sarà integralmente disciplinata dall’ordinanza di vendita, prevedendosi esclusivamente che il debitore debba consentirla anche quando abita l’immobile, e che l’ostacolo all’esercizio del diritto di visita da parte degli interessati costituisce motivo di liberazione forzosa dell’immobile.

Il suggerimento è pertanto quello di diffidare formalmente (a mezzo pec o raccomandata A.R.) il custode.

dariom pubblicato 07 giugno 2019

Buongiorno , mi succede questo , 2 mesi fa chiedo di visionare un immobile in asta ( esecuzone immobiliare ) , visto la scarsa disponibilità del custode , non riesco a visitare l'immobile , l'unico appuntamento che poteva darmi , me lo ha dato con 12 ore di preavviso e lavorando , non ho potuto accettarlo , cmq , l'asta va deserta e ora viene ripublicata una nuova asta , richiamo per poter visionare l'immobilie , il custode mi dice che e' già aggiudicato e quando chiedo qualche spiegazione sul come mai sia pubblicizzato ovunque mi tronca la telefonata in maniera seccata , l'immoile e' ancora pubblicato su tutti i portali di pubblicità immobiliare , e' indicato con , o asta in corso o partecipabile , ho anche mandato delle email , ma non ho avuto ne risposte e tantomeno un appuntamento per poter visionare l'immobilie. e' possibile che un immobile pubblicato , sia stato aggiudicato prima dell'asta , che sarà nel mese di luglio ?

Come posso capire se posso fare un offerta per l'immoblie visto la scarsa disponibilità del custode ?

Grazie

inexecutivis pubblicato 12 giugno 2019

Ci sembra di comprendere che il comportamento serbato dal custode sia gravemente violativo dei suoi doveri, di corretta amministrazione e gestione del bene pignorato, nonchè delle disposizioni certamente contenute nell'ordinanza di vendita.

Il suggerimento che si sentiamo di offerile è quello di diffidarlo formalmente (mediante pec o raccomandata a.r.) il custode all'adempimento dei suodi doveri.

Gli facca altresì presente che la sua condotta potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Siffatta norma corrisponde in toto al comma introdotto nel vecchio testo dell'art. 388 dall'art. 87, L. 24.11.1981, n. 689.

Si tratta, secondo avveduta dottrina di una fattispecie speciale rispetto al reato di cui all’art. 328 (a nostro avviso di tratta di un rapporto di specialità per specificazione).

La previsione conia, com’è facile intuire, un reato proprio ed esclusivo, poiché può essere commesso soltanto dal custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, la cui condotta consiste nel rifiutare, omettere o ritardare indebitamente un atto dell'ufficio. Ciascuno di questi comportamenti dunque è sufficiente a perfezionare il delitto. Vediamo di chiarirne, sinteticamente, il contenuto precettivo.

Rifiutare un atto significa esplicitare la volontà di non compierlo;

omettere un atto significa non compierlo entro il previsto termine perentorio, pure senza manifestare esplicitamente e formalmente la volontà omissiva;

ritardare l'atto significa rinviare il compimento dell'atto oltre il termine ordinatorio prescritto.

Queste condotte devono essere poste in essere “indebitamente”, vale a dire in modo contrario ai doveri di ufficio.

In giurisprudenza, conformemente all’opinione che qui intendiamo esprimere, si è pronunciata Cass. sez. I, 19.1.1998, la quale ha affermato che la mancata consegna, da parte del custode, di beni sottoposti a pignoramento è punibile ai sensi dell'art. 388, comma quinto, c.p.c., dovendosi escludere, per converso, la inquadrabilità di detta condotta nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 328.

Si è parimenti statuito che rientra nel fuoco di questa prescrizione il comportamento del proprietario custode dei beni pignorati che non si renda reperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario per la sostituzione del custode dei beni pignorati e l'asporto di essi, trattandosi di un’omissione da parte del custode che si sottrae all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo custode le cose pignorate (Cass. sez. VI, 16.3.2001; Cass. sez. VI, 22.10.1999).

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