Custodia-domanda giudiziale

  • 1,4K Viste
  • Ultimo messaggio 16 maggio 2017
gloria1 pubblicato 26 aprile 2017

Buongiorno a tutti.Chiedo un Vs.parere in merito ad una vicenda complessa che vado a documentare indicando con A (-promiss.acquirente) V (venditore e impresa costruttrice) e IM (immobiliare V.... Srl). Premetto che trattasi di seconda casa.I fatti vengono elencati in ordine cronologico. 1 trascrizione ipoteca a garanzia mutuo fond.su immobile oggetto di preliminare tra A e V 2 consegna immobile ad A 3 trascrizione atto vendita tra V e IM di immobile oggetto del preliminare + altre 4 unità imm.con unico atto notarile 4 trascrizione domanda giudiziale da parte di A per Revoca atti sogg.a trascrizione 5 sentenza fallimento di V 6 sentenza passata in giudicato a fav A relativa al punto 4 7 sentenza revocatoria fallimentare relativa ai 5 appartamenti 8 liquidazione volontaria di IM (attuale proprietaria dei 5 appart.) Che dichiara di non possedere immobili ne risultano assegnati all' unico socio nonché liquidatore 9 cancellazione dal registro delle imprese di IM Il valore dell'appartamento è di circa 70000 €. Il credito vantato da A e'di circa 90000 €. L' Istituto di credito che sta per mettere all'asta l'immobile richiede 50.000€. Il fallimento e'stato tacitato da A e gli altri quattro con di importo concordato. Le mie domande: in caso di aggiudicazione all'asta da parte di un terzo può il giudice esecutivo cancellare la domanda giudiziale di A? - A puo rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario? - dopo 1 / 2 aste andate deserte può A , previo accordo con la Banca, chiedere l'assegnazione dell'immobile ? In tal caso quali altre spese dovra sostenere oltre quelle pattuite con la Banca - Può A chiedere la custodia dell'immobile considerato che e 'in possesso dell' immobile dal 2008 , ha le utenze intestate ed è proprietario degli arredi. Grazie.

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 28 aprile 2017

I termini della questione sono eccessivamente generici per fornire una risposta compiuta.

Avremmo bisogno di capire: chi è il debitore di A della somma di €. 90.000;

contro di chi è incorso l’esecuzione (M?)

chi sono i creditori (procedente ed intervenuti) nella procedura.

Che cosa si intende per rivalersi? Rivalersi del credito di 90.000?

In generale possiamo dire che la domanda giudiziale trascritta è, verosimilmente una domanda trascritta ai sensi dell’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.

La norma si completa con la previsione per cui “La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. Di conseguenza chi ha trascritto la domanda, ottenuta sentenza di revocazione dell’atto, può opporre la revocatoria a coloro i quali, successivamente alla domanda, hanno acquistato da colui che era proprietario in base all’atto revocato.

Per intenderci: se A trascrive domanda di revoca dell’atto con cui B ha venduto a C, la successiva vendita fatta da C a D sarà inefficace nei suoi confronti;

allo stesso modo, se C subisce un pignoramento, A l’aggiudicazione avvenuta a favore di D sarà inefficace nei suoi confronti.

Egli, pertanto, potrà aggredire il bene oggetto di revoca come se fosse ancora nella disponibilità di B.

Per quanto riguarda l’assegnazione del bene, ricordiamo che ai sensi dell’art. 588 c.p.c. ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo. Il successivo art. 589, comma primo, c.p.c. dispone poi che l’istanza di assegnazione deve essere fatta per il più alto importo tra prezzo base (dell’ultima vendita) e spese di esecuzione più crediti aventi grado anteriore rispetto al creditore richiedente.

L’alternativa è quella di presentare direttamente offerta di acquisto, visto che solo per il debitore è vietato formulare offerte.

 

Quanto alla custodia, il linea generale essa deve essere affidata al professionista delegato per le operazioni di vendita oppure all’istituto vendite giudiziarie, così come previsto dall’art. 559, quarto comma, c.p.c. Nulla esclude, comunque, che il Giudice decida di affidarla ad un soggetto diverso, ove lo ritenga.

gloria1 pubblicato 03 maggio 2017

  • il debitore di A (promissario acquirente) della somma di 90000 è V (venditore/impresa costruttrice dichiarata fallita)
  • il creditore procedente è la banca che sta attivando il processo esecutivo nei confronti di V . L'altro creditore è A . Il fallimento e'stato tacitato con versamento concordato da parte di A).
  • in alcune riviste giuridiche online si afferma che se una domanda giudiziale e' trascritta dopo l' ipoteca ma prima del pignoramento In caso d' asta il conflitto tra l'aggiudicatario e l"attore della domanda si risolve a favore del primo.Pero' viene sottolineato che il G.E. non può cancellare la domanda giudiziale come avviene invece per ipoteche e pignoramenti mediante effetto purgativo della vendita forzata.Nel caso in esame può il GE cancellare la domanda giudiziale di A in caso di aggiudicazione da parte di un terzo? Se no , può A a sua volta aggredire il bene oggetto dell'asta ? Grazie per la risposta e complimenti per il forum

inexecutivis pubblicato 07 maggio 2017

L’affermazione per cui, nel caso che è stato prospettato, il conflitto tra aggiudicatario ed attore si risolve in favore del primo è corretta, poiché la domanda giudiziale è stata trascritta dopo l’iscrizione ipotecaria (almeno nel caso di domanda trascritta ai sensi dell’art. 2652 n. 5 c.c.).

Corretta è anche l’affermazione in forza della quale le domande giudiziali non vengono cancellate. Ciò in quanto esse svolgono mera funzione prenotativa degli effetti della relativa sentenza. Inoltre, le domande giudiziali non sono comprese tra gli atti la cui trascrizione viene ordinata con la pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. esse, come detto, semplicemente soggiaggiono al regime di opponibilità di cui agl iartt. 2652 e 2653 c.c..

 

In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui “In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo”. (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).

gloria1 pubblicato 07 maggio 2017

Se la domanda giudiziale (peraltro andata a sentenza passata in giudicato che recita " si dichiara inefficace ex art.2901 cc nei confronti di " A " il contratto di vendita a rogito .... conclusa tra V e IM srl " ) non può essere cancellata in sede di decreto di trasferimento l'aggiudicatario quali rischi corre? E vero che in futuro può subire un evizione ? Grazie.

inexecutivis pubblicato 07 maggio 2017

Si, ma solo se la domanda giudiziale è stata trascritta prima della trascrizione del pignoramento o dell'ipoteca di cui è titolare il creditore procedente o intervenuto.

gloria1 pubblicato 08 maggio 2017

Scusi se insisto ma non ho chiarito alcuni dubbi.Nel caso in esame e cioè - trascrizione ipoteca poi trascrizione domanda giudiziale infine trascrizione pignoramento da parte del cred.procedente , titolare dell' ipoteca , è possibile l'evizione da parte dell'attore della dom.giudiziale? L' aggiudicatario come può cancellare la trascrizione della domanda giudiziale se ciò non avviene con il decreto di trasferimento? Grazie.

gloria1 pubblicato 08 maggio 2017

Scusi se insisto ma non ho chiarito alcuni dubbi.Nel caso in esame e cioè - trascrizione ipoteca poi trascrizione domanda giudiziale infine trascrizione pignoramento da parte del cred.procedente , titolare dell' ipoteca , è possibile l'evizione da parte dell'attore della dom.giudiziale? L' aggiudicatario come può cancellare la trascrizione della domanda giudiziale se ciò non avviene con il decreto di trasferimento? Grazie.

inexecutivis pubblicato 10 maggio 2017

L'evizione non sarà possibile poichè l'poteca precede la domanda giudiziale, la quale comunque non si cancella, ma semplicemente sarà inopponibile all'aggiudicatario. Si verifica, per intenderci, quello che si verificherebbe se, dopo la iscrizione di una ipoteca (o dopo la trascrizione di un pignoramento), il bene venisse venduto. La trascrizione dell'atto di compravendita non verrebbe cancellata con il decreto di trasferimento: essa, semplicemente, sarebbe inopponibile all'aggiudicatario.

gloria1 pubblicato 11 maggio 2017

Grazie.

inexecutivis pubblicato 11 maggio 2017

Grazie a lei

gloria1 pubblicato 13 maggio 2017

Approfitto ancora una volta della Vs.cortesia e competenza per una delucidazione che riguarda la fase post asta.Una volta emesso il decreto di trasferimento l'aggiudicatario può ottenere la cancellazione della domanda giudiziale anche senza il consenso di A ? Se no , quale problema comporta , in termini pratici , la trascrizione di dom giudiziale (a sentenza) , non opponibile all'aggiudicatario , sul bene immobile ormai di proprietà ? Di nuovo grazie.

.

inexecutivis pubblicato 16 maggio 2017

Ad entrambe le domande abbiamo precedentemente risposto.

Le domande giudiziali non sono mai oggetto di cancellazione. Vi osta l'art. 586 cpc, che non le contempla, e la loro stessa funzione prenotativa.

L'oponibilità della domanda comporta che chi ha trascritto la domanda, se ottiene sentenza di accoglimento della stessa, potrà pignorare il bene in capo all'aggiudicatario (nelle forme di cui agli artt. 602 e ss cpc), come se esso non fosse mai stato venduto dal debitore esecutato.

 

Close