inexecutivis
pubblicato
10 febbraio 2017
A nostro avviso le spese relative gravano sulla procedura. Lo si ricava agevolmente dall’art. 560, comma terzo, c.p.c., nel testo modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119, il quale sul punto prevede che l’ordine di liberazione sia eseguito “senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente”.
Quanto alla disciplina, riteniamo possa applicarsi la previsione di cui all’art. 560, quarto comma c.p.c., nella parte in cui dispone che “Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.
Nel suo caso, in caso di mancato sgombero spontaneo, il custode dovrebbe chiedere che venga nominato ausiliario della procedura il dirigente del servizio veterinario competente per territorio, al quale ordinare la presa in custodia degli animali.