Custodia - accesso del debitore in immobile non abitato

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  • Ultimo messaggio 11 settembre 2022
avvceciliarosso pubblicato 21 luglio 2022

Buongiorno,

vorrei porre due quesiti in relazione al caso in cui l'immobile abitativo pignorato non sia abitato dal debitore, che ha trasferito la residenza altrove.

1. Se il custode si dovesse accorgere, in fase di sopralluogo, che qualcuno è entrato nell'immobile, quale sarebbe il modo più corretto di procedere?

2. Nel caso in cui il debitore volesse accedere all'immobile per asportare beni mobili presenti al suo interno di sua proprietà e contattasse a tale fine il custode, questi potrebbe procedere ad accompagnare il debitore nell'abitazione o dovrebbe preventivamente informare e chiedere l'autorizzazione al g.e.?

Grazie

vincdec10 pubblicato 11 settembre 2022

Buongiorno , su un immobile pignorato prossimo all'asta, risulta che oltre alla custodia giudiiaria autorizzata dal G.e, vi sia un secondo rapporto di custodia "privatistica", rappresentata da un soggetto terzo che è intervenuto nella procedura e si appresta a esercitare il diritto di ritenzione sulla casa pignorata, in quanto dichirara di aver sostenuto le spese di custodia, conservazione, miglioramenti e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile stesso.

In oltre nel ricorso costitutivo ha ionltre dichirato di voler esercitare la surrogazione legale, in quanto ha pagato al posto del debitore esecutato, il mutuo concesso per l'acquisto dell'abitazione di quest'ultimo.

Chiediamo all'esperto del forum, sulla base di quanto esposto se tale custode privato possa eserciare il suo diritto ( art 2756 cc)ed eventualmente vendere lui direttamente l'immobile pignrato.

Grazie per l'attenzione.

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