Il comportamento del custode ci sembra assolutamente scorretto.
In primo luogo le consigliamo di documentare lo stato attuale dei luoghi, meglio sarebbe attraverso documentazione fotografica e video.
A quel punto il suggerimento è quello di diffidare formalmente il custode a consegnargli il bene libero da persone e cose.
Cass. 17/02/1995, n. 1730 e, più recentemente, Cass. 30/06/2014, n. 14765 hanno affermato che anche nella vendita esecutiva trova applicazione la previsione di cui all’art. 1477 c.c. secondo il quale la cosa deve essere consegnata nello stato in cui essa si trova nel momento in cui è stata venduta. La previsione muove dal presupposto, (essendo la vendita un contratto consensuale e non già reale) che tra il momento della vendita e quello della consegna vi può essere un intervallo temporale, ed impone quindi al venditore di garantire che la cosa, durante questo lasso temporale, permanga nelle condizioni in cui essa era al momento della vendita.
Aggiungiamo che a nostro avviso il bene deve essere consegnato nello stato in cui esso si presentava nel momento in cui è stato visitato dall'offerente, o in quello precedente in cui esso è stato stimato.
Invero, l’art. 1477 c.c. prescrive infatti che la cosa venduta deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita muovendo dal presupposto, (essendo la vendita un contratto consensuale e non già reale) che tra il momento della vendita e quello della consegna vi può essere un intervallo temporale, ed impone quindi al venditore di garantire che la cosa, durante questo lasso temporale, permanga nelle condizioni in cui essa era al momento della vendita, e cioè al momento in cui il passaggio di proprietà si è verificato.
Così interpretata la norma, essa a nostro avviso non può applicarsi alla procedura esecutiva, poiché altrimenti la cosa dovrebbe essere consegnata nello stato in cui essa si trova nel momento in cui viene emesso il decreto di trasferimento, in quanto esso solo determina il trasferimento della proprietà.
Invece riteniamo che, siccome l’oggetto della vendita è il bene pignorato, esso deve essere consegnato nello stato in cui si trovava nello stato in cui esso versava a momento della relazione di stima, poiché è rispetto a quel bene che l’offerente si determina a formulare l’offerta di acquisto.
È bene che si faccia assistere da un legale.
Quanto alla pretesa alla sottoscrizione alla rinuncia, essa ci sembra francamente estorsiva.