Custode scorretto

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  • Ultimo messaggio 06 novembre 2018
marcov pubblicato 05 novembre 2018

Buongiorno, 

ho acquistato un immobile all’asta.

Il giudice ha ordinato lo sgombero da cose e persone e il custode (Ivg del Tribunale) si è impossessato delle chiavi e dell’immobile.

Ha effettuato lo sgombero tramite accessi da parte dell’esecutato, tenuto conto che c’erano macchinari imponenti all’interno. 

Poi mi ha contattato per la riconsegna dell’immoBile, ma l’immobile nello sgombero era stato rovinato, soglie in marmo spaccate, olii sversati in terra, taniche di materiali tossici lasciate al bagno. 

Vista la situazione mi sono rifiutato di ritirare l’immobile.

Dopo due settimane mi ricontatta il custode offrendomi di prendere le chiavi dell’immobile solo dopo aver firmato una rinuncia a qualsiasi richiesta danni.

Ho fatto un’istanza al giudice e dopo 4 mesi ancora nessuna risposta.

Ho mandato da poco un delegato a ritirare le chiavi per me, ma se non firmo la manleva da responsabilità non mi danno l’immobile.

Che cosa posso fare?

Oltre a non aver vigilato nella custodia, mi ricattano e non mi riconsegano l’immobile.

Che cosa mi consigliate?

Grazie della risposta

inexecutivis pubblicato 06 novembre 2018

Il comportamento del custode ci sembra assolutamente scorretto.

In primo luogo le consigliamo di documentare lo stato attuale dei luoghi, meglio sarebbe attraverso documentazione fotografica e video.

A quel punto il suggerimento è quello di diffidare formalmente il custode a consegnargli il bene libero da persone e cose.

Cass. 17/02/1995, n. 1730 e, più recentemente, Cass. 30/06/2014, n. 14765 hanno affermato che anche nella vendita esecutiva trova applicazione la previsione di cui all’art. 1477 c.c. secondo il quale la cosa deve essere consegnata nello stato in cui essa si trova nel momento in cui è stata venduta. La previsione muove dal presupposto, (essendo la vendita un contratto consensuale e non già reale) che tra il momento della vendita e quello della consegna vi può essere un intervallo temporale, ed impone quindi al venditore di garantire che la cosa, durante questo lasso temporale, permanga nelle condizioni in cui essa era al momento della vendita.

Aggiungiamo che a nostro avviso il bene deve essere consegnato nello stato in cui esso si presentava nel momento in cui è stato visitato dall'offerente, o in quello precedente in cui esso è stato stimato.

Invero, l’art. 1477 c.c. prescrive infatti che la cosa venduta deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita muovendo dal presupposto, (essendo la vendita un contratto consensuale e non già reale) che tra il momento della vendita e quello della consegna vi può essere un intervallo temporale, ed impone quindi al venditore di garantire che la cosa, durante questo lasso temporale, permanga nelle condizioni in cui essa era al momento della vendita, e cioè al momento in cui il passaggio di proprietà si è verificato.

Così interpretata la norma, essa a nostro avviso non può applicarsi alla procedura esecutiva, poiché altrimenti la cosa dovrebbe essere consegnata nello stato in cui essa si trova nel momento in cui viene emesso il decreto di trasferimento, in quanto esso solo determina il trasferimento della proprietà.

Invece riteniamo che, siccome l’oggetto della vendita è il bene pignorato, esso deve essere consegnato nello stato in cui si trovava nello stato in cui esso versava a momento della relazione di stima, poiché è rispetto a quel bene che l’offerente si determina a formulare l’offerta di acquisto.

È bene che si faccia assistere da un legale.

Quanto alla pretesa alla sottoscrizione alla rinuncia, essa ci sembra francamente estorsiva.

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