CUSTODE RESIDENTE NELL'IMMOBILE

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  • Ultimo messaggio 22 gennaio 2018
bottazzi pubblicato 18 gennaio 2018

Buongiorno,

un soggetto nominato custode di un immobile pignorato ed autorizzato ad abitarci dal curatore e dal giudice delegato ha diritto a chiedere un indennizzo per il lavoro svolto ? le spese di gestione dell'immobile sono tutte a suo carico? 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 22 gennaio 2018

A nostro avviso la risposta alla domanda formulata deve muovere dalla lettura del primo comma dell’art. 559 c.p.c., a mente del quale “Col pignoramento il debitore è costituito custode [c.p.c. 560; c.p. 334, 335] dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze [c.c. 817] (1) e i frutti [c.c. 820], senza diritto a compenso”.

Dunque, se il soggetto autorizzato ad abitare l’immobile è il debitore, nessun compenso può essere richiesto.

Se invece si tratta di un soggetto diverso, il suo compenso sarà determinato a norma del decreto ministeriale 15 maggio 2009, n. 80.

Quanto alle spese di gestione, occorre ricordare che secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione le spese di custodia che possono gravare sulla procedura sono soltanto quelle che siano necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento. Tali spese, se onorate dal custode con i fondi della procedura, risulteranno in senso lato "prededucibili", nel senso che l'importo relativo non entrerà a far parte dell'attivo; mentre dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ., al creditore che le abbia corrisposte, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia posto l'onere dell'anticipazione a suo carico. Restano, invece, escluse dalle spese "necessarie", da onorarsi in via di anticipazione dal creditore procedente ai sensi della norma cit., quelle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, così come gli oneri di gestione condominiale” (Cass. civ. sez. III,22 giugno 2016, n. 12877).

 

Riteniamo, tuttavia, che queste spese non possano essere rimborsate ove sostenute dal debitore esecutato, atteso che si tratta di spese che egli avrebbe comunque sostenuto in qualità di proprietario, e che comunque egli sostiene anche nel suo interesse in quanto maggiore è il valore del bene (e dunque il ricavato dalla vendita), maggiore è l’effetto esdebitatorio di cui egli beneficia a seguito della vendita.

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