Custode, inquilino sfratto con mobili pignorati da tersi dentro il mio locale.

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  • Ultimo messaggio 20 febbraio 2020
susybet2 pubblicato 15 febbraio 2020

Salve, in ansitutto chiedo scusa a chi mi legge non sono italiana è ho ancora difficoltà nel scrivere bene la lingua italiana. sono proprietaria di un locale commerciale, ho dovuto sfrattare l'inquilino per morosità, dopo dargli diverso tempo per andarsene ho intrapreso col mio avv. Il rilascio forzato del immobile col ufficiale giudiziario, questo inquilino se ne è andato del locale ma dentro il mio locale ha lasciato dei mobili pignorati da tersi dove giudizialmente è stato lui nominato custode... Lui al ufficiale giudiziario dice di dover darci le chiave e consegnarci il locale ma con dentro questi mobili pignorati a lui, il giudice di quel pignoramento ha decretato che la vendita deve essere in loco cioè nel mio locale e per questo non li può spostare... L'ufficiale giudiziario voleva che non ci prendevamo la responsabilità e farci a noi proprietari del locale custode di quei mobili cosa che non abbiamo accettato. La consegna del locale ancora non ci è stata fatta, le chiave c'è lha ancora l'inquilino perché è lui responsabile custode di quei mobili pignorati a lui e messi al asta giudiziaria per un suo debito.. io notto che ne gli avvocati nel ufficiale giudiziario sanno cosa fare.. ed è la terza volta che si rimanda la consegna del locale proprio per questo motivo i mobili pignorati da tersi... Hanno chiamato e fatta intervenire la ditta che se incarica della messa in asta e vendita di quelli mobili pignorati e dice che non li può trasportare per due motivi, il primo perché alla epoca quando c'era il negozio del inquilino in funzione il giudice ha determinato su richiesta loro di fare la vendita in loco, adesso la attività commerciale non c'è più ma la ditta che li vende non li può prendere per che sono troppo ingombranti e non facile di trasportare senza che soffrano danni.. In tanto l'inquilino sfrattato dice che per tutto questo tempo lui non intende pagare affitto dato che lui ha voluto consegnare il locale ma oi proprietara ho rifiutato a causa di questi mobili pignorati da tersi.. io mi chiedo se giusto che sia io che debba ancora rimettere economicamente e farmi carico di questa situazione per no si sa quanto tempo di questi mobili non miei, Impedendomi di prendere possesso del locale ed eventualmente ri affittarlo. Tutti questi mesi (6) che io ancora non sono entrato in possesso del mio locale dopo lo sfratto chi li deve pagare ? Io credo che l'inquilino dato che quelli mobili sono stati pignorati più di un anno fa e lui ha avuto tutto il tempo possibile per solucionare questa sua posizione di custode e darmi il locale libero di ogni cosa e responsabilità. Qualcuno ha una soluzione va questo problema?! Adesso dicono gli avvocati che fanno una istanza al giudice per decidere cosa fare ma in tanto io sono 2 anni che non mi viene pagato l'affitto con il quale contavo per il pagamento dei miei debiti. Ringrazio chi mi sappia dare un risposta.

inexecutivis pubblicato 20 febbraio 2020

Rispondiamo all’interrogativo premettendo il fatto che a nostro avviso il proprietario ha il diritto di acquisire la disponibilità di un bene libero a prescindere dal fatto che al suo interni si trovino mobili pignorati che devono essere lì venduti perché di difficile trasporto. Infatti, se nel corso dell’esecuzione per rilascio si pone un problema di questo tipo si procederà secondo le disposizioni di cui all’art. 609 c.p.c. (le quali possono comportare per il proprietario la necessità di anticipare delle spese, che comunque possono essere poi richieste al debitore), indipendentemente dal fatto che il giudice dell’esecuzione mobiliare (rispetto alla quale il proprietario del fabbricato è terzo) abbia disposto la vendita in loco.

Inoltre, fino a quando l’immobile non verrà liberato da persone e cose il proprietario può legittimamente rifiutare la consegna, e l’inquilino è tenuto a corrispondere il canone di locazione per espressa previsione dell’art. 1591 c.c.

Concludiamo con una notazione pratica. Ai sensi dell’art. 532, comma secondo, c.p.c. il giudice dell’esecuzione mobiliare fissa il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita e il termine finale non superiore a sei mesi per il loro svolgimento, alla cui scadenza il giudice, se non vi sono istanze di assegnazione, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Dunque, nella peggiore delle ipotesi, decorsi sei mesi dall’ordinanza di vendita, la procedura si estinguerà.

Inoltre, lo stesso proprietario del locale potrebbe valutare l’interesse ad acquistare quei beni e successivamente disporne.

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