Custode informazioni pagamento canoni locazione indennità

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  • Ultimo messaggio 13 gennaio 2021
  • Argomento risolto
ulisse1 pubblicato 09 gennaio 2021

Buongiorno,

Nel caso di un immobile in vendita all'asta dalla cui perizia risulta locato e nell'avviso di vendita risulta che il giudice ha autorizzato l'occupazione, l'interessato a partecipare all'asta può richiedere al custode informazioni sul titolo di occupazione e sulla regolarità dei relativi pagamenti? 

L'interesse per il pagamento dei canoni potrebbe rilevare al fine di un'aquisto del bene per successiva locazione.

Grazie

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inexecutivis pubblicato 10 gennaio 2021

I dati del contratto di locazione (opponibile o non opponibile che sia) devono obbligatoriamente essere messi a disposizione dell’offerente.

A questo proposito riteniamo che la risposta debba partire dalla lettura dell’art. 173 bis, comma 1 n. 3 disp. att. c.p.c., a mente del quale dalla relazione di stima dell’esperto deve risultare “lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento

Questo vuol dire che l’eventuale esistenza di un contratto di locazione deve costituire corredo necessario del fascicolo dell’esecuzione, a prescindere dal fatto che tale contratto sia o meno opponibile all’aggiudicatario.

Tale contratto, in particolare, costituisce un allegato della relazione di stima dell’esperto, e dunque deve essere reso visibile a chiunque ai sensi dell’art. 490, comma secondo, c.p.c.

In definitiva, se esiste un contratto di locazione, esso deve essere stato acquisito dall’esperto stimatore (si ricordi a questo proposito che ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’agenzia delle entrate è tenuta, su autorizzazione del Giudice, a rilasciare copia degli atti registrati anche a soggetti diversi dalle parti o da coloro nel cui interesse la registrazione di un atto è stata eseguita), e deve essere oggetto di pubblicazione unitamente all’avviso di vendita.

Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, riteniamo che il potenziale acquirente abbia diritto a che il contratto di locazione sia accessibile a chiunque mediante pubblicazione. Se questo non è avvenuto si può chiedere che il professionista delegato ponga rimedio all’inadempienza mettendo a disposizione il contratto.

ulisse1 pubblicato 11 gennaio 2021

Grazie per la cortese risposta, la domanda conteneva anche la richiesta di conoscenza della regolarità dei pagamenti e se ciò il custode è tenuto a fornire questa informazione all'acquirente. Grazie e buon lavoro.

inexecutivis pubblicato 13 gennaio 2021

Si potrebbe pensare che questa informazione non spetti all'acquirente, poichè egli non legittimato a riscuotere i canoni pregressi.

Tuttavia riteniamo che anche questa informazione debba essere fornita poichè pregressi inadempimenti, uniti ad inadempimenti successivi, possono concorrere a determinare un inadempimento complessivo di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.

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