Curatore si rifiuta di consegnarmi le chiavi dell'immobile dopo il DT

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  • Ultimo messaggio 05 marzo 2022
p.giuseppe1 pubblicato 25 febbraio 2022

Buonasera,

mi aggiudico un'immobile tramite asta giudiziaria,saldo il tutto e da circa 15 gg viene emesso il DT,

ma il curatore si rifiuta di consegnarmi le chiavi dell'immobile in quanto afferma che le chiavi vanno consegnate solo a seguito  della registrazione del decreto di trasferimento che è un presupposto essenziale per la successiva trascrizione dell'atto nei pubblici registri in modo che questo si perfezioni e  venga reso pubblico.

La registrazione non è stata ancora eseguita in quanto,a suo dire, attende la risposta del Giudice per il prelievo delle somme dal conto corrente per il pagamento dell'imposta di registro.

Premetto che il Curatore è una persona molto disponibile,ma mi chiedo se tutto cio è di normale amministrazione o meno?

Ringrazio anticipatamente

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inexecutivis pubblicato 04 marzo 2022

A nostro avviso le deduzioni del professionista delegato, sono errate in punto di diritto, anche se ne cogliamo il senso.

Sono necessarie alcune premesse al fine di comprendere i termini della questione.

In seno alle procedure esecutive (individuali e concorsuali), il trasferimento della proprietà costituisce una fattispecie a formazione complessa che parte dall’aggiudicazione, passa per il versamento del prezzo e si completa con la pronuncia (su cui torneremo alla fine) del decreto di trasferimento.

La determinazione del momento di produzione dell’effetto traslativo non è pacifica, essendosi registrate in dottrina autorevoli opinioni che l’hanno fatta decorrere dall’aggiudicazione o dal versamento del saldo prezzo.

In giurisprudenza, comunque, prevale nettamente l’idea che il trasferimento della proprietà si determina con il decreto di trasferimento, sebbene si tratti di effetto che, come detto, postula l’intervenuto versamento del saldo prezzo, in mancanza del quale esso non si produce (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n. 9630; 16-9-2008, n. 23709).

Diverso, ma intimamente connesso a quello appena succintamente riassunto, è il tema della revocabilità, e dunque della stabilità, del decreto di trasferimento (e del suo effetto traslativo), a norma dell’art. 487 c.p.c., a mente del qualeSalvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

La giurisprudenza sopra citata ha individuato questo momento (cioè il momento ultimo entro il quale il decreto di trasferimento può essere revocato) nel compimento delle formalità indicate al comma primo dell’art. 586, vale a dire registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento.

Ed allora, se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene, a prescindere dal fatto che l’effetto traslativo diventi irrevocabile in un momento successivo.

Ergo, l’acquirente da quel momento consegue il diritto  ad ottenere la consegna del bene non tanto in forza della previsione dell’art. 586 c.p.c. quanto in base alla previsione di cui all’art. 1476 c.c. posto cheNella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto traslativo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita” (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).

Così ricostruiti i termini della questione, è evidente che la preoccupazione (comprensibile) del curatore è quella di evitare che la consegna dell’immobile avvenga in un momento l’atto (il decreto di trasferimento) in forza del quale essa viene eseguita non è ancora stabile.

p.giuseppe1 pubblicato 05 marzo 2022

Grazie per l'esaustiva risposta,pero' vorrei sapere se posso chiedere l'immediata consegna chiavi anche se il DT non è stato ancora trascritto,e se si a quale articolo di legge posso fare riferimento? grazie

inexecutivis pubblicato 05 marzo 2022

Certamnte si. La norme, come dicevamo, sono l'at. 586 c.p.c. e l'art. 1476 c.c.

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