A nostro avviso la disciplina dell’offerta minima non è applicabile alla vendita del cespite che si svolga in sede di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012.
Invero, l’offerta minima, e le regole che la scandiscono, deve essere letta contestualmente all’istituto dell’assegnazione, cui è intimamente legata.
Infatti, dall’analisi della lettura degli artt. 572 e 573 c.p.c. si ricava il dato per cui in presenza di offerta inferiore al prezzo base il potenziale acquirente si espone al rischio di essere sopravanzato dal creditore che dieci giorni prima della vendita abbia presentato istanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 588 e 589 c.p.c.
Poiché tuttavia l’istituto dell’assegnazione non opera nel procedimento di vendita che si svolge in seno alla procedura di sovraindebitamento, se ne deve ricavare che la disciplina dell’offerta minima non potrebbe trovare applicazione.