Creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio: Compenso e fondo spese del custode.

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  • Ultimo messaggio 17 gennaio 2022
Delegato-custode pubblicato 13 gennaio 2022

Preg.mi Esperti,

l'ordinaza con la quale sono stato nominato custode prevede il versamento di un acconto sul compenso del custode e la costituzione di un fondo spese e pone entrambe le spese a carico del creditore procedente che, tuttavia, è stato ammesso (già nel giudizio di merito all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo) al gratuito patrocinio.

Come procedere in questi casi? Chi si fa carico delle spese attinenti alla custodia (esemplificativamente spese connesse al conto corrente,  verifica della documentazione, ispezioni ipotecarie, ecc...)? 

Vi ringrazio anticipatamente.

inexecutivis pubblicato 17 gennaio 2022

 il principio del c.d. «Onere delle spese», è enunciato in generale dall'art. 8, DPR 30 MAGGIO 2002, N. 115 (t.u. spese di giustizia), e prevede che ciascuna parte, «provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato», salvo che sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Detto principio trova applicazione anche nel processo di esecuzione, sicché anche con riferimento ad esso occorre, ex art. 122 del medesimo t.u., valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che s'intenda far valere, verificando, da un lato, l'esistenza effettiva del titolo esecutivo (cioè di un documento che rientri tra quelli previsti dall'art. 474 c.p.c., o di una sentenza di condanna non generica, o di un titolo ottenuto nei confronti della stessa persona nei cui confronti si voglia agire), e, dall'altro, la possibile fruttuosità dell'esecuzione, ossia che la parte istante fornisca elementi idonei a ritenerne la non manifesta inutilità (Cass., 22-12-2015, n. 25791).

Se dunque il creditore procedente è stato ammesso al gratuito patrocinio, le spese dell’esecuzione saranno prenotate a debito o anticipate dall’erario, a seconda di quanto previsto dall’art. 131 del citato testo unico delle spese di giustizia.

Quindi, saranno prenotate a debito:

a) il contributo unificato;

b) l'imposta di bollo;

c) le spese forfettarie per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

e) l'imposta ipotecaria e catastale;

f) il contributo di pubblicazione di cui all’art. 18- bis per la pubblicità sul PVP (secondo noi la natura tributaria dei contributo di pubblicazione ne impone la prenotazione a debito);

g) gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito.

Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

b) le le spese sostenute dagli ausiliari del magistrato per l'adempimento dell'incarico;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità.

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