CREDITORE FONDIARIO PAGAMENTO DIRETTO EX ART 41 T.U.B.

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  • Ultimo messaggio 11 gennaio 2019
monica pubblicato 07 dicembre 2016

Il creditore procedente fondiario (banca -mutuo fondiario) non ha presentato alcuna istanza ex art 41 T.U.B alla data fissata per asta senza incanto, pertanto si chiede se l'aggiudicatario dovrà comunque pagare il saldo prezzo direttamente al creditore fondiario o se si procederà tramite esecuzione ordinaria con il progetto di  riparto. Il professionista delegato ha l'obbligo di richiedere tale istanza alla banca ed entro quale termine il creditore fondiario dovrebbe presentarla per ricevere il pagamento diretto?

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inexecutivis pubblicato 08 dicembre 2016

Per rispondere alla sua domanda riteniamo di dover muovere dalla lettura dell’art. 41, comma quarto, TUB, a norma del quale Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

Come si vede, il versamento diretto del saldo prezzo in favore del creditore fondiario deve essere disposto (a nostro avviso) dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita. La conclusione ci sembra imposta ove si raffronti questa norma con quella di cui al precedente terzo comma, laddove invece non è previsto (a proposito del versamento diretto in favore del creditore fondiario delle rendite prodotte dal bene pignorato) l’adozione di una disposizione in tal senso da parte del giudice dell’esecuzione.

Dunque, riteniamo che se mancano disposizioni ad hoc contenute nell’ordinanza di vendita, l’aggiudicatario possa legittimamente versare il saldo prezzo alla procedura.

Quanto alle modalità di esecuzione del versamento diretto, nel silenzio della legge alcuni tribunali hanno adottato il sistema di far versare all’aggiudicatario il saldo prezzo comunque sul conto della procedura; a questo punto il professionista delegato, previa richiesta di precisazione del credito al creditore fondiario, provvede al versamento in suo favore di quanto dovuto. La soluzione, sebbene non del tutto conforme alla lettera della legge, sembra condivisibile in quanto consente un ordinato svolgimento della procedura, ed evita che una fase delicata della medesima (qual è il versamento del prezzo) si svolga fuori dal controllo del Giudice dell’esecuzione.

Una diversa soluzione suggerisce di individuare un doppio termine: uno al creditore fondiario per determinare, successivamente all’aggiudicazione, il suo credito, ed uno all’aggiudicatario – decorrente dalla comunicazione di quantificazione del credito fondiario - per il versamento della somma.

Per concludere, rispondiamo alla sua domanda osservando che:

1.     Il versamento diretto del saldo prezzo in favore del creditore fondiario non è subordinato alla presentazione di una apposita istanza, ma alla esistenza di una disposizione del giudice dell’esecuzione;

2.     Se è previsto il versamento diretto, ove queste modalità non siano state disciplinate nell’ordinanza di vendita, riteniamo che:

a.      Il professionista delegato debba chiedere alla banca la precisazione del suo credito (riteniamo che il versamento diretto operi solo in relazione alla porzione di credito assistita da ipoteca, poiché si tratta di una attribuzione provvisoria) entro un congruo termine, che egli fisserà secondo i canoni di diligenza e buona fede (per intenderci, non dovrà assegnargli 2 mesi, ma nemmeno due giorni);

 

b.     La banca, dal canto suo, in un congruo termine (similmente, non si potrà pretendere che risponda in due giorni, ma neanche in due mesi) indicherà il suo credito.

monica pubblicato 16 dicembre 2016

Grazie mille per la puntuale e precisa risposta. Tuttavia permane il dubbio nel caso in cui, ricorrendo le circostanze di cui all'art.41 TUB, oltre al creditore fondiario esistano altri creditori intervenuti (fondiari e non) ed il prezzo aggiudicato sia inferiore al credito vantato. Si chiede,in tali casi, quanto del saldo prezzo l'aggiudicatario dovrà versare direttamente al creditore fondiario procedente e se il professionista delegato dovrà calcolare già le spese della procedura in prededuzione? Inoltre come comportarsi se esistono altri creditori fondiari e non? Grazie!

 

inexecutivis pubblicato 17 dicembre 2016

La risposta alla sua domanda deve muovere da una premessa: il privilegio riconosciuto dall’art. 41 tub al creditore fondiario è un privilegio di natura processuale (concetto ribadito, tra le tante, da Cass. 18227/2014). Questo significa che il versamento diretto previsto da questa norma ha carattere provvisorio, nel senso che è destinato ad essere rivisto in sede di elaborazione del piano di riparto, allorquando, determinata esattamente la massa da distribuire nonché l’ammontare dei crediti e delle spese della procedura, si stabilirà (questa volta in via definitiva) se il creditore fondiario ha diritto ad un surplus o se invece deve ritrasferire alla procedura delle somme. La citata sentenza esplicita questo concetto, affermando (in motivazione) che “il versamento diretto del ricavato dalla vendita esecutiva, o di parte di esso, all'istituto bancario procedente, costituisca una assegnazione meramente provvisoria, e non esima il giudice dell'esecuzione dalla verifica sulla quantificazione finale del credito, o, in presenza di creditori intervenuti dalla predisposizione del progetto di graduazione e di distribuzione in occasione del quale effettuare le necessarie verifiche sull'ammontare e sulla collocazione del credito del creditore procedente in concorso con gli intervenuti. 

Tenuto conto che esistevano alcuni interventi, appare giuridicamente corretta pertanto l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 12), secondo la quale quanto direttamente ottenuto dall'aggiudicatario non è entrato in maniera stabile a far parte del suo patrimonio, dal momento che l'istituto procedente sarà comunque chiamato alla precisazione successiva del suo credito, per consentire al giudice, nel concorso con gli altri creditori, la stesura del progetto di riparto, che solo una volta dichiarato esecutivo, cristallizzerà definitivamente il quantum dovuto alla creditrice.

La premessa appena esposta costituisce il criterio sulla scorta del quale i quesiti formulati trovano risposta.

Trattandosi di privilegio processuale, e dunque di attribuzione provvisoria, è inutile attribuire (provvisoriamente) al creditore fondiario la porzione di ricavato che certamente non gli spetta, e cioè quella porzione di ricavato che copre le spese prededucibili, che dunque il professionista delegato avrà cura di calcolare.

Si ricorda, infatti, che la ratio del versamento diretto è quella di accorciare i tempi entro i quali la banca recupera il suo credito, ma non di più, per cui sarebbe eccentrica rispetto al fine del legislatore una attribuzione tout court del prezzo versato dall’aggiudicatario, poiché in questo modo gli si riconoscerebbe anche un surplus che certamente l’istituto di credito dovrà restituire.

Se questa è la logica, riteniamo inoltre che:

        - in presenza di una pluralità di creditori fondiari l’attribuzione diretta dovrà essere proporzionale al credito di ciascuno;

 

-       -  se vi sono creditori ipotecari non fondiari dall’importo oggetto di versamento diretto andrà sottratta quella somma che certamente andrà riconosciuta al creditore ipotecario non fondiario, e che il fondiario dovrebbe certamente restituire in sede di riparto finale. A questo fine, in tal caso, anche al creditore ipotecario non fondiario andrà richiesto di precisare il credito.

penny pubblicato 07 gennaio 2019

Buona sera avrei un dubbio su come deve essere redatto un progetto di distribuzione con assegnazioen ex art. 41 TUB.

mi spiego meglio il GE ha assegnato al creditore procedente fondiario l'80 % dell'importo di aggiudicazione,(ex art. 41 TUB) ora mi chiedevo in assenza di nota collocazione le spese della procedura (spese pignoramento notarili ecc e spese legale) sono comprese in quell'80% o devono essere calcolate sul rimanente 20% unitamente ai compensi? 

Grazie Tante

inexecutivis pubblicato 11 gennaio 2019

Per rispondere alla sua domanda riteniamo di dover muovere dalla lettura dell’art. 41, comma quarto, TUB, a norma del quale Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

È affermazione oggi condivisa in dottrina e giurisprudenza quella secondo cui detta previsione attribuisce al creditore fondiario un privilegio di carattere meramente processuale.

Una efficace sintesi delle ragioni che suffragano questo assunto si rinviene in Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572 (nello stesso senso Cass. 17368/2012 e Cass. 18227/2014), ove si è affermato che l’art. 42 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 (medesime deduzione valgono per l’attuale art. 41 TUB), la cui applicazione è fatta salva dall’art. 51 della legge fallimentare, nel consentire all’istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l’azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l’assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia configurabile l’obbligo dell’istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore.

Ulteriore risconto sembra rinvenirsi sia nel nuovo terzo comma dell’art. 52 l. fall. (a mente del quale “Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 51”) che nel periodo aggiunto al primo comma dell’art. 110 l. fall. (“Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 51”), introdotti dal d.lgs. n. 169/2007.

Tali modifiche sono state lette come la declinazione normativa dell’idea per cui anche il creditore fondiario che in pendenza di fallimento ha coltivato l’azione individuale è tenuto ad insinuarsi al passivo, solo così potendosi operare il conguaglio tra quanto percepito nell’esecuzione e quanto gli compete in ambito fallimentare, essendo il suo un mero privilegio processuale non sottratto né al concorso formale (ammissione al passivo) né a quello sostanziale (collocazione nel riparto).

In questi stessi termini si esprime, infine, la stessa Relazione illustrativa al citato d.lgs, dove all’art. 4 si legge che “L’aggiunta, da parte del comma 2, di un terzo comma all’art. 52 del r.d. serve a chiarire che, anche i crediti per i quali non vige il divieto di azioni esecutive e cautelari sancito dall’art. 51 r.d. sono assoggettati al “concorso formale”, per cui, al fine di essere soddisfatti in sede concorsuale, devono essere previamente accertati, come tutti gli altri crediti, dal giudice delegato. In tal modo, viene ad acquistare valore normativo il principio di elaborazione giurisprudenziale Secondo cui tali crediti possono trovare soddisfazione solo nell’ambito della procedura concorsuale. Tenuto conto di ciò non è stata accolta l’osservazione del Senato con cui si chiedeva la soppressione di tale modifica”. Nella stessa direzione il successivo art. 8, a mente del quale “Il comma 1 reca modifiche all’art. 110 del r.d. Nell’art. 110, comma 1, l’aggiunta di un periodo, dopo il primo, serve a chiarire - in parallelo con quanto dispone il nuovo comma 3 dell’art. 52 del r.d. - che i crediti esentati dal divieto di azioni esecutive e cautelari fruiscono di un privilegio puramente processuale (il potere di iniziare o proseguire l’espropriazione pur in pendenza del fallimento del debitore), ma non sono esentati dal ‘concorso sostanziale’: come tutti gli altri crediti devono essere ammessi al passivo (‘concorso formale’) e poi devono essere collocati nei riparti (‘concorso sostanziale’) per poter trattenere in via definitiva quanto è stato ricavato dall’espropriazione singolare da loro compiuta”.

Che questa sia la lettura del novellato ordito normativo è convincimento anche della giurisprudenza, dove si legge che “l’insinuazione al passivo fallimentare va vista come onere per la banca mutuante al fine dell’esercizio del diritto di trattenere definitivamente quanto percepito (Sez. 1, n. 23572/2004; conf. Sez. 1, n. 17368/2012), sì che i privilegi processuali mantenuti per i crediti fondiari si risolvono in una mera “anticipazione di valuta” in favore delle banche erogatrici di finanziamenti fondiari, “nel senso, cioè, di consentire alle stesse di disporre di quanto loro spettante ma non di importi superiori in via anticipata rispetto al momento nel quale si determina, con la conclusione dell’attività di liquidazione e con l’esecuzione del piano di riparto, il quantum spettante a ciascun creditore concorrente”. La lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, è stata ora codificata dalla riforma della legge fallimentare, con la previsione espressa (la L. Fall., nuovo art. 52, u.c.) dell’onere di insinuazione anche per i creditori esentati dal divieto di cui alla L. Fall., art. 51 e dalla previsione, nel progetto delle somme da ripartire “nel fallimento”, anche dei “crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive” di cui alla medesima norma (L. Fall., nuovo art. 110, comma 1, come modificato dal D.Lgs. correttivo)” (Cass. 6377/2015).

Così ricostruito il panorama normativo di riferimento, e venendo alla questione prospettata, è evidente che le spese "prededucibili" devono essere scorporate dall'intero prezzo di aggiudicazione, e non solo dal 20% che residua.

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